Art. 10 (Reclamo e mediazione) 1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "ventimila euro" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila euro". 2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018. 3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: "ente", sono inserite le seguenti: "e dell'agente della riscossione".