Art. 10 
 
                Monitoraggio, valutazione di sistema 
                    e aggiornamento dei percorsi 
 
  1.  I  percorsi  di  istruzione  professionale  sono   oggetto   di
monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  di
cui fanno parte il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le
Regioni, gli Enti locali, le Parti  sociali  e  gli  altri  Ministeri
interessati, avvalendosi anche dell'assistenza tecnica  dell'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo  di  istruzione  e
formazione, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione  e
ricerca  educativa,  dell'Istituto  nazionale  per  l'analisi   delle
politiche pubbliche e dell'Agenzia nazionale per le politiche  attive
del  lavoro,  senza  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica.   Le
amministrazioni   interessate   svolgono   la   loro   attivita'   di
monitoraggio e  valutazione  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  2. I profili di uscita e  i  relativi  risultati  di  apprendimento
dell'istruzione   professionale   sono   aggiornati,   con    cadenza
quinquennale, con riferimento agli esiti del monitoraggio di  cui  al
comma 1, anche in relazione a nuove attivita' economiche e,  piu'  in
generale, all'innovazione tecnologica e organizzativa e ai  mutamenti
del mercato del lavoro e delle professioni.