Art. 10 
 
              Potenziamento della Carta dello Studente 
 
  1. «IoStudio - La Carta dello Studente -»,  di  seguito  denominata
Carta, e' una tessera nominativa  cui  sono  associate  funzionalita'
volte ad agevolare l'accesso degli  studenti  a  beni  e  servizi  di
natura   culturale,   servizi   per   la   mobilita'   nazionale    e
internazionale, ausili di natura tecnologica e  multimediale  per  lo
studio e per  l'acquisto  di  materiale  scolastico,  allo  scopo  di
garantire e supportare il diritto allo studio. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
attribuisce la Carta agli studenti  censiti  nell'Anagrafe  nazionale
degli studenti e frequentanti una scuola  primaria  o  secondaria  di
primo e secondo grado. La Carta  e'  attribuita,  a  richiesta,  agli
studenti  frequentanti  le  Universita',  gli  Istituti  per   l'alta
formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri  regionali  per
la formazione professionale. L'attribuzione della Carta non  comporta
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3.  Alla  Carta  attribuita   agli   studenti   delle   istituzioni
scolastiche secondarie di secondo  grado  puo'  essere  associato  un
borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente  o  da
chi ne esercita la responsabilita' genitoriale. 
  4. Per consentire agli studenti l'accesso ai servizi per i quali e'
richiesta l'identificazione digitale come studente, il profilo  e  le
credenziali  d'accesso  dello  studente  sul  portale  IoStudio  sono
sviluppate in identita' digitale,  uniformandosi  agli  standard  del
Sistema pubblico di identita' digitale  (SPID)  e  con  funzionalita'
assimilabili a quelle previste dalla Carta nazionale dei servizi. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'istituzione di un sistema nazionale per  l'erogazione  di  voucher,
anche in forma virtuale, per l'erogazione  dei  benefici  di  cui  al
presente decreto,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.  Con  successivo  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  sentito  il  Ministro  per   la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  sono  definiti  i
criteri e le modalita' per la realizzazione e la distribuzione  della
Carta,  le  funzionalita'  di  pagamento,  nonche'  le   informazioni
relative al curriculum dello studente come previsto dall'articolo  1,
comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per testo dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  28,  della
          citata legge 13 luglio 2015, n. 107: 
              «28. Le scuole secondarie di secondo grado  introducono
          insegnamenti opzionali nel secondo  biennio  e  nell'ultimo
          anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di
          flessibilita'.  Tali  insegnamenti,  attivati   nell'ambito
          delle  risorse  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e dei posti di  organico  dell'autonomia  assegnati
          sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono
          parte del percorso  dello  studente  e  sono  inseriti  nel
          curriculum dello studente,  che  ne  individua  il  profilo
          associandolo a un'identita' digitale e  raccoglie  tutti  i
          dati utili anche ai fini dell'orientamento  e  dell'accesso
          al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle
          competenze   acquisite,   alle   eventuali   scelte   degli
          insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche  in
          alternanza  scuola-lavoro  e  alle   attivita'   culturali,
          artistiche,   di   pratiche   musicali,   sportive   e   di
          volontariato, svolte in ambito extrascolastico. Con decreto
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca, da adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  centottanta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          sono  disciplinate  le  modalita'  di  individuazione   del
          profilo  dello  studente  da  associare   ad   un'identita'
          digitale, le modalita' di trattamento  dei  dati  personali
          contenuti  nel  curriculum  dello  studente  da  parte   di
          ciascuna   istituzione   scolastica,   le   modalita'    di
          trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita'
          e della ricerca dei  suddetti  dati  ai  fini  di  renderli
          accessibili nel Portale unico di cui al comma 136,  nonche'
          i criteri e le modalita' per la  mappatura  del  curriculum
          dello studente ai fini di  una  trasparente  lettura  della
          progettazione e della valutazione per competenze.».