Art. 10 
 
         Commissione per il Sistema integrato di educazione 
                           e di istruzione 
 
  1. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, emanato entro 120 giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  e'  istituita  la  Commissione  per  il   Sistema
integrato di educazione e di istruzione. 
  2. La Commissione svolge compiti consultivi  e  propositivi  ed  e'
formata da esperti in materia di educazione  e  di  istruzione  delle
bambine e dei bambini da zero  a  sei  anni  di  eta'  designati  dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  dalle
Regioni e dagli Enti locali. 
  3.  La  Commissione,  nell'esercizio  dei  propri   compiti,   puo'
avvalersi della consulenza del Forum nazionale delle associazioni dei
genitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, e di altri soggetti pubblici e privati, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4.   La   Commissione   propone   al   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca le Linee guida  pedagogiche  per  il
Sistema integrato di educazione e di istruzione di  cui  all'articolo
5, comma 1, lettera f). 
  5. La Commissione dura in carica tre anni  ed  entro  tale  termine
deve essere  ricostituita.  L'incarico  puo'  essere  rinnovato  allo
stesso componente per non piu' di una volta. Ai commissari non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di  presenza,  rimborso  spese  e
altro emolumento comunque denominato. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
          1996, n.  567  (Regolamento  recante  la  disciplina  delle
          iniziative  complementari  e  delle  attivita'  integrative
          nelle istituzioni scolastiche) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 5 novembre 1996, n. 259. 
              - Si riporta l'art. 1, comma 64, della citata legge  13
          luglio 2015, n. 107: 
              «64. A decorrere dall'anno  scolastico  2016/2017,  con
          cadenza    triennale,    con    decreti    del     Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni, e comunque nel  limite  massimo
          di cui al comma 201 del presente articolo,  e'  determinato
          l'organico dell'autonomia su base regionale.».