Art. 10 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3".
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 18 (Esclusioni specifiche per contratti di concessioni). - 1. Le disposizioni del presente codice non si applicano: a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007; b) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3. La concessione di tale diritto esclusivo e' soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea; c) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l'esercizio delle loro attivita' in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione europea.".