Art. 10 Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorita' nazionale anticorruzione»; b) le parole: «la Commissione» e «della Commissione», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «l'Autorita'» e «dell'Autorita'»; c) al comma 1 le parole: «In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "Commissione", che» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione istituita in attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,» e le parole: «, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilita' e la visibilita' degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attivita' svolta» sono soppresse; d) al comma 2, la parola «5,» e' soppressa; e) al comma 3, primo periodo, le parole «, di management e misurazione della performance, nonche' di gestione e valutazione del personale» sono soppresse; f) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo e terzo periodo, le parole «e determina, altresi', i contingenti di personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30 unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente mediante personale di altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante personale con contratto a tempo determinato» sono soppresse; 2) al quarto periodo, le parole «della misurazione e della valutazione della performance e» sono soppresse; 3) il quinto periodo e' soppresso; g) al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera e) le parole «all'articolo 11, comma 8, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33»; 2) le lettere m) e p) sono soppresse; h) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. Il sistema di valutazione delle attivita' amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto.».
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Autorita' nazionale anticorruzione). - 1. La Commissione istituita in attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e ridenominata Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche. 2. Mediante intesa tra la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Anci, l'Upi e l'Autorita' sono definiti i protocolli di collaborazione per la realizzazione delle attivita' di cui ai commi 6 e 8. 3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalita', anche estranei all'amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione. Il presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno; i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Il presidente e i componenti dell'Autorita' non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica. 4. La struttura operativa dell'Autorita' e' diretta da un Segretario generale nominato con deliberazione dell'Autorita' medesima tra soggetti aventi specifica professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel campo del lavoro pubblico. L'Autorita' definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento. Nei limiti delle disponibilita' di bilancio l'Autorita' puo' avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata professionalita' ed esperienza sui temi della prevenzione e della lotta alla corruzione, con contratti di diritto privato di collaborazione autonoma. Puo' inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica. 5. 6. L'Autorita' nel rispetto dell'esercizio e delle responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni amministrazione: e) adotta le linee guida per la predisposizione dei Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 7. 8. Presso l'Autorita' e' istituita la Sezione per l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all'interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalita' e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l'integrita' e la trasparenza di cui art. 11, ne verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione. 9. I risultati dell'attivita' dell'Autorita' sono pubblici. L'Autorita' assicura la disponibilita', per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa e trasmette una relazione annuale sulle proprie attivita' al Ministro per l'attuazione del programma di Governo. 10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, l'Autorita' affida ad un valutatore indipendente un'analisi dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della Autorita'. 11. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di organizzazione, le norme regolatrici dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e fissati i compensi per i componenti. 12. Il sistema di valutazione delle attivita' amministrative delle universita' e degli enti di ricerca di cui al Capo I del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' svolto dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nel rispetto del presente decreto. 13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15. All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare alle altre finalita' di cui al medesimo comma 3 dell'art. 4.».