Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
                                 165 
 
  1. Dopo l'articolo 39 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, sono inseriti i seguenti: «Art. 39-bis (Consulta  nazionale  per
l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con  disabilita').
- 1. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, la Consulta nazionale per l'integrazione  in
ambiente  di  lavoro  delle  persone  con  disabilita',  di   seguito
Consulta. 
  2. La Consulta e' composta da un  rappresentante  del  Dipartimento
della funzione pubblica, un rappresentante del  Dipartimento  per  le
pari opportunita', un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, un rappresentante del Ministero della  salute,  un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni  sul  lavoro  (INAIL),   un   rappresentante   dell'Agenzia
nazionale politiche attive del  lavoro  (ANPAL),  due  rappresentanti
designati dalla  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti  delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  sul   piano
nazionale e due rappresentanti delle  associazioni  del  mondo  della
disabilita' indicati dall'osservatorio nazionale di cui  all'articolo
3 della legge 3 marzo 2009, n. 18. Ai componenti della  Consulta  non
spettano gettoni di  presenza,  compensi,  indennita'  ed  emolumenti
comunque  denominati,  ad  eccezione   del   rimborso   delle   spese
effettivamente sostenute previsto dalla normativa vigente. 
  3. La Consulta svolge le seguenti funzioni: 
  a) elabora piani, programmi e linee di  indirizzo  per  ottemperare
agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
  b)  effettua  il  monitoraggio  sul  rispetto  degli  obblighi   di
comunicazione di cui all'articolo 39-quater; 
  c) propone  alle  amministrazioni  pubbliche  iniziative  e  misure
innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione  e
alla valorizzazione delle capacita' e delle competenze dei lavoratori
disabili nelle pubbliche amministrazioni; 
  d)   prevede   interventi   straordinari   per   l'adozione   degli
accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo
3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 
  e) verifica lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle
disposizioni in materia di tutela e  sostegno  della  disabilita'  da
parte delle amministrazioni, con particolare riferimento  alle  forme
di agevolazione previste dalla legge e  alla  complessiva  disciplina
delle quote di riserva. 
  Art. 39-ter (Responsabile dei processi di inserimento delle persone
con disabilita'). - 1. Al fine di garantire un'efficace  integrazione
nell'ambiente  di  lavoro   delle   persone   con   disabilita',   le
amministrazioni pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica e  nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,
nominano un responsabile dei processi di inserimento. 
  2. Il responsabile dei processi di inserimento svolge  le  seguenti
funzioni: 
  a) cura i rapporti con il  centro  per  l'impiego  territorialmente
competente per l'inserimento lavorativo dei disabili, nonche'  con  i
servizi territoriali per l'inserimento mirato; 
  b)  predispone,  sentito  il  medico   competente   della   propria
amministrazione ed eventualmente il  comitato  tecnico  di  cui  alla
legge 12 marzo 1999, n. 68, gli accorgimenti organizzativi e propone,
ove   necessario,   le   soluzioni   tecnologiche   per    facilitare
l'integrazione al lavoro anche ai fini  dei  necessari  accomodamenti
ragionevoli  di  cui  all'articolo  3,  comma  3-bis,   del   decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216; 
  c) verifica l'attuazione del processo di inserimento,  recependo  e
segnalando ai servizi competenti eventuali situazioni di disagio e di
difficolta' di integrazione. 
  Art. 39-quater (Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo
1999, n. 68). - 1. Al fine  di  verificare  la  corretta  e  uniforme
applicazione della legge 12 marzo 1999,  n.  68,  le  amministrazioni
pubbliche, tenute a dare attuazione alle disposizioni in  materia  di
collocamento obbligatorio, inviano il prospetto  informativo  di  cui
all'articolo 9, comma 6, della legge n. 68 del 1999, al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  e  al  Centro  per
l'impiego territorialmente competente. 
  2. Entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni  pubbliche
di cui al  comma  1  trasmettono,  in  via  telematica,  al  servizio
inserimento  lavorativo  disabili  territorialmente  competente,   al
Dipartimento della funzione pubblica e  al  Ministero  del  lavoro  e
delle  politiche  sociali  una  comunicazione  contenente   tempi   e
modalita' di copertura della quota di riserva. In tale  comunicazione
sono indicati anche eventuali bandi di concorso per specifici profili
professionali per i quali non e' previsto  il  solo  requisito  della
scuola dell'obbligo, riservati ai  soggetti  di  cui  all'articolo  8
della legge 12 marzo 1999, n. 68, o, in alternativa,  le  convenzioni
di cui all'articolo 11 della citata  legge.  Tali  informazioni  sono
trasmesse anche al fine di consentire una  opportuna  verifica  della
disciplina delle  quote  di  riserva,  in  rapporto  anche  a  quanto
previsto  per  le  vittime   del   terrorismo,   della   criminalita'
organizzata e del dovere. Le  informazioni  sono  altresi'  trasmesse
alla Consulta nazionale per  l'integrazione  in  ambiente  di  lavoro
delle persone con disabilita', ai fini di  cui  all'articolo  39-bis,
comma 3, lettera e). 
  3. Le informazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono  raccolte
nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 8 del  decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 99. 
  4. In caso di mancata osservanza delle  disposizioni  del  presente
articolo o di mancato rispetto dei tempi  concordati,  i  centri  per
l'impiego avviano numericamente i lavoratori disabili attingendo alla
graduatoria  vigente  con  profilo  professionale   generico,   dando
comunicazione  delle  inadempienze  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 39 del  citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art.  39  (Assunzioni  obbligatorie  delle   categorie
          protette e tirocinio per portatori di handicap).  -  1.  Le
          amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi
          di assunzioni per portatori di handicap ai sensi  dell'art.
          11 della legge 12 marzo  1999,  n.  68,  sulla  base  delle
          direttive impartite  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  dal
          Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
          sociali,  cui  confluisce  il  Dipartimento  degli   affari
          sociali della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ai
          sensi dell'art. 45, comma  3  del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300 con le  decorrenze  previste  dall'art.
          10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          303.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge  3  marzo
          2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
          Nazioni Unite sui diritti delle  persone  con  disabilita',
          con Protocollo opzionale, fatta a New York il  13  dicembre
          2006  e  istituzione  dell'Osservatorio   nazionale   sulla
          condizione delle persone con disabilita'), pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2009, n. 61: 
              «Art. 3 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale  sulla
          condizione delle persone con disabilita'). - 1. Allo  scopo
          di promuovere  la  piena  integrazione  delle  persone  con
          disabilita',  in  attuazione  dei  principi  sanciti  dalla
          Convenzione  di  cui  all'art.  1,  nonche'  dei   principi
          indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' istituito,
          presso il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche   sociali,   l'Osservatorio    nazionale    sulla
          condizione  delle  persone  con  disabilita',  di   seguito
          denominato "Osservatorio". 
              2.  L'Osservatorio  e'  presieduto  dal  Ministro   del
          lavoro,  della  salute  e  delle   politiche   sociali.   I
          componenti dell'Osservatorio sono nominati, in  numero  non
          superiore a quaranta, nel rispetto del  principio  di  pari
          opportunita' tra donne e uomini. 
              3.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, con  regolamento  adottato  ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione    e    l'innovazione,    disciplina     la
          composizione,   l'organizzazione   e    il    funzionamento
          dell'Osservatorio, prevedendo che  siano  rappresentate  le
          amministrazioni  centrali  coinvolte  nella  definizione  e
          nell'attuazione di politiche in favore  delle  persone  con
          disabilita', le regioni e le province autonome di Trento  e
          di  Bolzano,  le  autonomie   locali,   gli   Istituti   di
          previdenza,  l'Istituto   nazionale   di   statistica,   le
          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  dei
          lavoratori, dei pensionati  e  dei  datori  di  lavoro,  le
          associazioni nazionali maggiormente  rappresentative  delle
          persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative
          del terzo settore operanti  nel  campo  della  disabilita'.
          L'Osservatorio e' integrato, nella  sua  composizione,  con
          esperti  di   comprovata   esperienza   nel   campo   della
          disabilita',  designati  dal  Ministro  del  lavoro,  della
          salute e delle politiche sociali in numero non superiore  a
          cinque. 
              4. L'Osservatorio dura in carica  tre  anni.  Tre  mesi
          prima della scadenza del termine di durata,  l'Osservatorio
          presenta una relazione sull'attivita'  svolta  al  Ministro
          del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che  la
          trasmette alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  ai
          fini della valutazione congiunta della perdurante  utilita'
          dell'organismo e dell'eventuale proroga della  durata,  per
          un ulteriore periodo comunque non superiore a tre anni,  da
          adottare con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute
          e delle politiche sociali. Gli eventuali successivi decreti
          di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 
              5. L'Osservatorio ha i seguenti compiti: 
              a) promuovere l'attuazione  della  Convenzione  di  cui
          all'art. 1  ed  elaborare  il  rapporto  dettagliato  sulle
          misure  adottate  di   cui   all'art.   35   della   stessa
          Convenzione, in raccordo con il Comitato  interministeriale
          dei diritti umani; 
              b) predisporre un programma di azione biennale  per  la
          promozione dei diritti e l'integrazione delle  persone  con
          disabilita', in attuazione della legislazione  nazionale  e
          internazionale; 
              c)  promuovere  la  raccolta  di  dati  statistici  che
          illustrino la condizione  delle  persone  con  disabilita',
          anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali; 
              d) predisporre la relazione sullo stato  di  attuazione
          delle politiche sulla  disabilita',  di  cui  all'art.  41,
          comma  8,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  come
          modificato dal comma 8 del presente articolo; 
              e) promuovere la realizzazione di studi e ricerche  che
          possano contribuire ad individuare aree  prioritarie  verso
          cui indirizzare azioni e interventi per la  promozione  dei
          diritti delle persone con disabilita'. 
              6. Al funzionamento dell'Osservatorio e' destinato  uno
          stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni  dal  2009
          al  2014.  Al   relativo   onere   si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre  2000,  n.
          328. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. All'art. 41, comma 8, della legge 5  febbraio  1992,
          n. 104, le parole: "entro il 15 aprile di ogni  anno"  sono
          sostituite dalle seguenti: "ogni  due  anni,  entro  il  15
          aprile".». 
              - La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per  il  diritto
          al lavoro  dei  disabili),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art.  3,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della
          direttiva 2000/78/CE  per  la  parita'  di  trattamento  in
          materia  di  occupazione  e  di  condizioni   di   lavoro),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187: 
              «Art. 3 (Ambito di applicazione). - (Omissis). 
              3-bis. Al fine di garantire il rispetto  del  principio
          della parita' di trattamento delle persone con disabilita',
          i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  sono  tenuti  ad
          adottare accomodamenti  ragionevoli,  come  definiti  dalla
          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone
          con disabilita', ratificata ai sensi della  legge  3  marzo
          2009, n. 18, nei  luoghi  di  lavoro,  per  garantire  alle
          persone con disabilita' la piena eguaglianza con gli  altri
          lavoratori. I datori di lavoro pubblici  devono  provvedere
          all'attuazione del presente comma senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza  pubblica  e  con  le  risorse  umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  9,  comma  6,  della
          citata legge 12 marzo 1999, n. 68: 
              «Art. 9 (Richieste di avviamento). - (Omissis). 
              6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle
          disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in
          via  telematica  agli  uffici   competenti   un   prospetto
          informativo dal quale risultino il numero  complessivo  dei
          lavoratori  dipendenti,  il  numero  e  i  nominativi   dei
          lavoratori  computabili  nella  quota  di  riserva  di  cui
          all'art. 3,  nonche'  i  posti  di  lavoro  e  le  mansioni
          disponibili  per  i  lavoratori  di  cui  all'art.  1.  Se,
          rispetto  all'ultimo  prospetto  inviato,   non   avvengono
          cambiamenti  nella   situazione   occupazionale   tali   da
          modificare l'obbligo o da incidere sul computo della  quota
          di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il
          prospetto.  Al   fine   di   assicurare   l'unitarieta'   e
          l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, il modulo per
          l'invio del prospetto informativo, nonche' la  periodicita'
          e le modalita' di trasferimento dei dati sono definiti  con
          decreto del Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione  e  previa  intesa
          con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli
          uffici competenti, al fine di rendere effettivo il  diritto
          di accesso ai predetti documenti amministrativi,  ai  sensi
          della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  dispongono  la  loro
          consultazione nelle proprie sedi, negli  spazi  disponibili
          aperti al pubblico. Con decreto del  Ministro  del  lavoro,
          della salute e delle politiche  sociali,  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
          definito il modello unico di prospetto di cui  al  presente
          comma. 
              omissis». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 12
          marzo 1999, n. 68: 
              «Art. 8 (Elenchi e graduatorie). - 1. Le persone di cui
          al  comma  1  dell'art.  1,  che  risultano  disoccupate  e
          aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacita'
          lavorative, si iscrivono nell'apposito  elenco  tenuto  dai
          servizi  per  il  collocamento  mirato   nel   cui   ambito
          territoriale si trova  la  residenza  dell'interessato,  il
          quale  puo',  comunque,  iscriversi  nell'elenco  di  altro
          servizio nel territorio dello Stato,  previa  cancellazione
          dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.  Per  ogni
          persona, il comitato tecnico di cui al comma  1-bis  annota
          in  una  apposita  scheda  le  capacita'   lavorative,   le
          abilita', le  competenze  e  le  inclinazioni,  nonche'  la
          natura  e  il  grado  della  disabilita'  e   analizza   le
          caratteristiche  dei  posti  da  assegnare  ai   lavoratori
          disabili, favorendo l'incontro tra  domanda  e  offerta  di
          lavoro. Gli uffici competenti  provvedono  al  collocamento
          delle persone di cui al primo periodo  del  presente  comma
          alle dipendenze dei datori di lavoro. 
              1-bis. Presso i  servizi  per  il  collocamento  mirato
          opera un  comitato  tecnico,  composto  da  funzionari  dei
          servizi  medesimi  e  da  esperti  del  settore  sociale  e
          medico-legale, con  particolare  riferimento  alla  materia
          della  disabilita',  con  compiti  di   valutazione   delle
          capacita' lavorative,  di  definizione  degli  strumenti  e
          delle prestazioni atti all'inserimento e di predisposizione
          dei controlli periodici sulla permanenza  delle  condizioni
          di  disabilita'.  Agli  oneri  per  il  funzionamento   del
          comitato tecnico si provvede con  le  risorse  finanziarie,
          umane e strumentali gia' previste a  legislazione  vigente.
          Ai componenti  del  comitato  non  spetta  alcun  compenso,
          indennita', gettone di presenza o altro emolumento comunque
          denominato. 
              2. Presso gli uffici competenti e' istituito un elenco,
          con  unica  graduatoria,   dei   disabili   che   risultano
          disoccupati; l'elenco e  la  graduatoria  sono  pubblici  e
          vengono formati applicando i criteri di  cui  al  comma  4.
          Dagli  elementi  che  concorrono  alla   formazione   della
          graduatoria  sono  escluse  le  prestazioni   a   carattere
          risarcitorio percepite in conseguenza della  perdita  della
          capacita' lavorativa. 
              3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e  2  sono
          formati  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui   agli
          articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre  1996,  n.  675,  e
          successive modificazioni. 
              4. Le regioni definiscono le modalita'  di  valutazione
          degli  elementi  che  concorrono  alla   formazione   della
          graduatoria di cui  al  comma  2  sulla  base  dei  criteri
          indicati dall'atto di  indirizzo  e  coordinamento  di  cui
          all'art. 1, comma 4. 
              5. I lavoratori disabili, licenziati per  riduzione  di
          personale o per giustificato motivo  oggettivo,  mantengono
          la   posizione   in    graduatoria    acquisita    all'atto
          dell'inserimento nell'azienda.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della  citata  legge
          12 marzo 1999, n. 68: 
              «Art. 11 (Convenzioni  e  convenzioni  di  integrazione
          lavorativa).  -  1.  Al  fine  di  favorire   l'inserimento
          lavorativo dei disabili,  gli  uffici  competenti,  sentito
          l'organismo  di  cui  all'art.  6,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 23  dicembre  1997,  n.  469,  come  modificato
          dall'art. 6 della presente legge, possono stipulare con  il
          datore  di  lavoro  convenzioni  aventi   ad   oggetto   la
          determinazione di un  programma  mirante  al  conseguimento
          degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. 
              2. Nella  convenzione  sono  stabiliti  i  tempi  e  le
          modalita' delle assunzioni  che  il  datore  di  lavoro  si
          impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono  essere
          convenute  vi  sono  anche   la   facolta'   della   scelta
          nominativa,  lo  svolgimento  di  tirocini  con   finalita'
          formative o di orientamento, l'assunzione con contratto  di
          lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di  prova  piu'
          ampi di quelli previsti dal contratto  collettivo,  purche'
          l'esito negativo della prova, qualora sia  riferibile  alla
          menomazione da cui e' affetto il soggetto, non  costituisca
          motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. 
              3. La  convenzione  puo'  essere  stipulata  anche  con
          datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni  ai
          sensi della presente legge. 
              4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
          di  lavoro  convenzioni  di  integrazione  lavorativa   per
          l'avviamento  di  disabili   che   presentino   particolari
          caratteristiche e  difficolta'  di  inserimento  nel  ciclo
          lavorativo ordinario. 
              5. Gli uffici competenti  promuovono  ed  attuano  ogni
          iniziativa utile a favorire  l'inserimento  lavorativo  dei
          disabili anche attraverso convenzioni  con  le  cooperative
          sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge
          8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8
          della  stessa  legge,  nonche'  con  le  organizzazioni  di
          volontariato  iscritte  nei  registri  regionali   di   cui
          all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,  e  comunque
          con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della  legge
          5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici
          e privati idonei a  contribuire  alla  realizzazione  degli
          obiettivi della presente legge. 
              6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del  decreto
          legislativo 23  dicembre  1997,  n.  469,  come  modificato
          dall'art. 6 della presente legge, puo' proporre  l'adozione
          di deroghe ai limiti di eta' e di durata dei  contratti  di
          formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali  trovano
          applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al  primo
          periodo del comma  6  dell'art.  16  del  decreto-legge  16
          maggio 1994, n. 299, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali  deroghe  devono  essere
          giustificate da specifici progetti di inserimento mirato. 
              7. Oltre a quanto previsto al comma 2,  le  convenzioni
          di integrazione lavorativa devono: 
              a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite  al
          lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento; 
              b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza  e  di
          tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o  dei
          centri di orientamento professionale e degli  organismi  di
          cui all'art. 18 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  al
          fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile; 
              c) prevedere verifiche  periodiche  sull'andamento  del
          percorso formativo inerente la convenzione di  integrazione
          lavorativa, da parte degli enti pubblici  incaricati  delle
          attivita' di sorveglianza e controllo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge  28
          giugno  2013,  n.  76  (Primi  interventi  urgenti  per  la
          promozione  dell'occupazione,  in  particolare   giovanile,
          della coesione sociale, nonche' in materia di  Imposta  sul
          valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie  urgenti),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2013, n. 150,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto  2013,
          n. 196: 
              «Art. 8 (Banca dati politiche attive e passive).  -  1.
          Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva
          di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti  e
          di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i
          Giovani di cui all'art. 5,  e'  istituita,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza  pubblica,
          nell'ambito delle strutture  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  ed  avvalendosi  delle   risorse
          finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione
          vigente  del  Ministero  stesso,  la  «Banca   dati   delle
          politiche attive e passive». 
              2. La Banca  dati  di  cui  al  comma  1  raccoglie  le
          informazioni  concernenti  i  soggetti  da  collocare   nel
          mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore
          collocazione  nel  mercato  stesso  e  le  opportunita'  di
          impiego nonche' le informazioni relative agli incentivi, ai
          datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e  ai
          lavoratori autonomi, agli studenti e ai cittadini stranieri
          regolarmente soggiornanti in Italia per motivi  di  lavoro.
          Nell'ambito  della  Banca  dati  di  cui  al  comma  1   e'
          costituita  un'apposita   sezione   denominata   "Fascicolo
          dell'azienda" che contiene le informazioni di cui  all'art.
          9-bis  del  decreto-legge  1°   ottobre   1996,   n.   510,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  novembre
          1996, n. 608. 
              3. Alla costituzione della Banca dati  delle  politiche
          attive  e  passive,  che  costituisce  una  componente  del
          sistema informativo lavoro di cui all'art. 11  del  decreto
          legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e della borsa continua
          nazionale  del  lavoro  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo 10 settembre  2003,  n.  276  reso  disponibile
          attraverso Cliclavoro, concorrono le Regioni e le  Province
          autonome, le province,  l'ISFOL,  l'Istituto  Nazionale  di
          Previdenza    sociale,     l'Istituto     nazionale     per
          l'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro,  Italia
          Lavoro    s.p.a.,     il     Ministero     dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della    ricerca,    il    Ministero
          dell'interno, il Ministero  dello  sviluppo  economico,  le
          Universita' pubbliche e private e le Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura. 
              4.  Secondo  le   regole   tecniche   in   materia   di
          interoperabilita'  e  scambio  dati  definite  dal  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  confluiscono  alla  Banca
          dati di cui al comma 1: la Banca  dati  percettori  di  cui
          all'art. 19, comma 4, del decreto-legge 29  novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2; l'Anagrafe nazionale degli  studenti  e
          dei laureati delle universita' di cui  all'art.  1-bis  del
          decreto-legge  9  maggio  2003,  n.  105,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.  170  nonche'
          la dorsale informativa di cui all'art. 4, comma  51,  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92. 
              5. Per una migliore organizzazione dei servizi e  degli
          interventi di cui al presente articolo,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato a stipulare
          convenzioni con soggetti pubblici e privati in  particolare
          per far confluire i dati in loro possesso nella Banca  dati
          di cui al comma 1 ed eventualmente  in  altre  banche  dati
          costituite con la stessa finalita' nonche' per  determinare
          le modalita' piu' opportune di raccolta ed elaborazione dei
          dati su domanda e offerta di  lavoro  secondo  le  migliori
          tecniche ed esperienze.».