Art. 10 
 
 
                Accesso alle informazioni sul mercato 
              e servizi personalizzati di orientamento, 
                  riqualificazione e ricollocazione 
 
  1.  I  centri  per  l'impiego  e  gli  organismi  autorizzati  alle
attivita' di intermediazione in materia  di  lavoro  ai  sensi  della
disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno
sportello dedicato al lavoro autonomo, anche  stipulando  convenzioni
non  onerose  con  gli  ordini  e  i  collegi  professionali   e   le
associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della
legge  14  gennaio  2013,  n.  4,   nonche'   con   le   associazioni
comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano   nazionale   dei
lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali. 
  2. L'elenco dei  soggetti  convenzionati  di  cui  al  comma  1  e'
pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del  lavoro
(ANPAL) nel proprio  sito  internet.  Le  modalita'  di  trasmissione
all'ANPAL  delle   convenzioni   e   degli   statuti   dei   soggetti
convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. 
  3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le  domande  e
le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative  informazioni  ai
professionisti ed alle imprese che ne  facciano  richiesta,  fornisce
informazioni  relative  alle  procedure  per  l'avvio  di   attivita'
autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse
ed appalti pubblici, nonche' relative alle opportunita' di credito  e
alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali. 
  4. Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma  3,  i  centri
per  l'impiego,  al  fine  di  fornire  informazioni  e  supporto  ai
lavoratori autonomi con disabilita', si avvalgono dei servizi per  il
collocamento mirato delle persone con disabilita' di cui all'articolo
6 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
  5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si  provvede  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riportano gli  articoli  4  e  5  della  legge  14
          gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di  professioni
          non organizzate): 
              «Art. 4 (Pubblicita' delle associazioni professionali).
          - 1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2  e  le
          forme aggregative delle  associazioni  di  cui  all'art.  3
          pubblicano nel proprio sito web  gli  elementi  informativi
          che presentano utilita' per il consumatore, secondo criteri
          di trasparenza, correttezza, veridicita'. Nei casi  in  cui
          autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento
          all'iscrizione all'associazione quale marchio  o  attestato
          di qualita' e di qualificazione  professionale  dei  propri
          servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente
          legge, osservano anche le prescrizioni di cui  all'art.  81
          del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
              2.   Il   rappresentante    legale    dell'associazione
          professionale  o  della  forma  aggregativa  garantisce  la
          correttezza delle informazioni fornite nel sito web. 
              3.  Le  singole  associazioni   professionali   possono
          promuovere la  costituzione  di  comitati  di  indirizzo  e
          sorveglianza sui criteri  di  valutazione  e  rilascio  dei
          sistemi di qualificazione e  competenza  professionali.  Ai
          suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti,
          le associazioni dei lavoratori, degli  imprenditori  e  dei
          consumatori   maggiormente   rappresentative   sul    piano
          nazionale.  Tutti  gli  oneri  per  la  costituzione  e  il
          funzionamento  dei  comitati  sono  posti  a  carico  delle
          associazioni rappresentate nei comitati stessi.». 
              «Art. 5 (Contenuti degli elementi informativi). - 1. Le
          associazioni professionali assicurano, per le  finalita'  e
          con le modalita' di cui  all'art.  4,  comma  1,  la  piena
          conoscibilita' dei seguenti elementi: 
                a) atto costitutivo e statuto; 
                b)   precisa    identificazione    delle    attivita'
          professionali cui l'associazione si riferisce; 
                c)  composizione  degli  organismi   deliberativi   e
          titolari delle cariche sociali; 
                d) struttura organizzativa dell'associazione; 
                e) requisiti per la partecipazione  all'associazione,
          con particolare riferimento ai titoli  di  studio  relativi
          alle  attivita'  professionali  oggetto  dell'associazione,
          all'obbligo     degli     appartenenti     di     procedere
          all'aggiornamento    professionale    costante    e    alla
          predisposizione   di   strumenti   idonei   ad    accertare
          l'effettivo assolvimento di tale obbligo e  all'indicazione
          della quota da versare per  il  conseguimento  degli  scopi
          statutari; 
                f) assenza di scopo di lucro. 
              2. Nei  casi  di  cui  all'art.  4,  comma  1,  secondo
          periodo, l'obbligo di garantire la conoscibilita' e' esteso
          ai seguenti elementi: 
                a)  il  codice  di  condotta  con  la  previsione  di
          sanzioni graduate in relazione  alle  violazioni  poste  in
          essere e l'organo preposto all'adozione  dei  provvedimenti
          disciplinari dotato della necessaria autonomia; 
                b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; 
                c)   le   sedi   dell'associazione   sul   territorio
          nazionale, in almeno tre regioni; 
                d) la presenza di una  struttura  tecnico-scientifica
          dedicata alla formazione  permanente  degli  associati,  in
          forma diretta o indiretta; 
                e) l'eventuale possesso di un sistema certificato  di
          qualita' dell'associazione conforme alla norma UNI  EN  ISO
          9001 per il settore di competenza; 
                f) le garanzie attivate a tutela  degli  utenti,  tra
          cui la presenza, i recapiti e le modalita' di accesso  allo
          sportello di cui all'art. 2, comma 4.». 
              - Si riporta l'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n.  68
          (Norme per il diritto al lavoro dei disabili): 
              «Art.  6  (Servizi  per  l'inserimento  lavorativo  dei
          disabili e modifiche al  decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469). - 1. Gli organismi individuati dalle regioni
          ai sensi dell'art. 4 del decreto  legislativo  23  dicembre
          1997, n. 469, di seguito  denominati  "uffici  competenti",
          provvedono, in raccordo con i  servizi  sociali,  sanitari,
          educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche
          competenze   loro    attribuite,    alla    programmazione,
          all'attuazione, alla  verifica  degli  interventi  volti  a
          favorire l'inserimento dei soggetti di  cui  alla  presente
          legge nonche' all'avviamento lavorativo, alla tenuta  delle
          liste, al rilascio delle autorizzazioni,  degli  esoneri  e
          delle  compensazioni  territoriali,  alla   stipula   delle
          convenzioni e all'attuazione  del  collocamento  mirato.  I
          medesimi organismi sono tenuti a comunicare, anche  in  via
          telematica, con cadenza  almeno  mensile,  alla  competente
          Direzione territoriale  del  lavoro,  il  mancato  rispetto
          degli obblighi di cui all'art. 3, nonche' il  ricorso  agli
          esoneri,  ai  fini  della   attivazione   degli   eventuali
          accertamenti. 
              2. All'art. 6, comma  3,  del  decreto  legislativo  23
          dicembre  1997,  n.  469,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) le  parole:  "maggiormente  rappresentative"  sono
          sostituite   dalle   seguenti:    "comparativamente    piu'
          rappresentative"; 
                b)  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
          "Nell'ambito di tale  organismo  e'  previsto  un  comitato
          tecnico composto  da  funzionari  ed  esperti  del  settore
          sociale e medico-legale e degli organismi individuati dalle
          regioni ai sensi dell'art.  4  del  presente  decreto,  con
          particolare riferimento alla materia delle inabilita',  con
          compiti relativi alla valutazione delle  residue  capacita'
          lavorative,  alla  definizione  degli  strumenti  e   delle
          prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei
          controlli periodici sulla permanenza  delle  condizioni  di
          inabilita'. Agli oneri per il  funzionamento  del  comitato
          tecnico  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa  per  il  funzionamento  della
          commissione di cui al comma 1.».