Art. 10 
 
 
                      Scambio dei dati tra enti 
 
  1. Gli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  provvedono,  ai  fini
del procedimento accertativo di cui all'articolo 4 e delle  verifiche
di cui all'articolo 9, allo scambio di dati ed elementi  conoscitivi,
con particolare riferimento all'accertamento dello svolgimento  delle
attivita' di cui all'articolo 5, comma 2.