Art. 10 Sanzioni 1. Agli operatori compro oro che omettono di identificare il cliente con le modalita' di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. 2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti. 3. Agli operatori compro oro che omettono di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettuano tardivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro. 4. Nei casi di violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali. 5. Per le violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, ritenute di minore gravita', la sanzione amministrativa pecuniaria puo' essere ridotta fino a un terzo.