Art. 10 
 
 
                      Modifiche all'articolo 16 
               del decreto legislativo n. 175 del 2016 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo n.  175  del  2016  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole da «e che la produzione ulteriore»  fino
alla fine del comma sono soppresse; 
    b)  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  La
produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al  comma
3, che puo' essere rivolta anche a finalita' diverse,  e'  consentita
solo a condizione che la stessa permetta di  conseguire  economie  di
scala o altri recuperi di  efficienza  sul  complesso  dell'attivita'
principale della societa'.»; 
    c) al comma 5, le parole: «di fornitura» sono soppresse; 
    d) al comma 7, le parole: «dall'articolo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dagli articoli 5 e». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 16 del  citato  decreto
          legislativo n. 175 del 2016, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 16 (Societa' in house). - 1. Le societa' in house
          ricevono affidamenti diretti di  contratti  pubblici  dalle
          amministrazioni che esercitano  su  di  esse  il  controllo
          analogo o da ciascuna delle amministrazioni che  esercitano
          su di esse il controllo analogo congiunto solo  se  non  vi
          sia partecipazione di capitali  privati,  ad  eccezione  di
          quella prescritta da norme di legge e che avvenga in  forme
          che  non  comportino  controllo  o  potere  di  veto,   ne'
          l'esercizio di  un'influenza  determinante  sulla  societa'
          controllata. 
              2.   Ai   fini   della    realizzazione    dell'assetto
          organizzativo di cui al comma 1: 
                a) gli statuti  delle  societa'  per  azioni  possono
          contenere clausole in deroga delle  disposizioni  dell'art.
          2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile; 
                b)  gli  statuti  delle  societa'  a  responsabilita'
          limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente  o  agli
          enti  pubblici  soci  di  particolari  diritti,  ai   sensi
          dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile; 
                c) in ogni caso, i requisiti  del  controllo  analogo
          possono essere acquisiti anche mediante la  conclusione  di
          appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
          superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo
          comma, del codice civile. 
              3. Gli  statuti  delle  societa'  di  cui  al  presente
          articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del
          loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti
          a esse affidati dall'ente pubblico o  dagli  enti  pubblici
          soci. 
              3-bis. La produzione ulteriore rispetto  al  limite  di
          fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta  anche
          a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la
          stessa permetta di conseguire economie  di  scala  o  altri
          recuperi  di  efficienza   sul   complesso   dell'attivita'
          principale della societa'. 
              4. Il mancato rispetto del limite quantitativo  di  cui
          al  comma  3  costituisce  grave  irregolarita'  ai   sensi
          dell'art.  2409  del  codice  civile  e  dell'art.  15  del
          presente decreto. 
              5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo'  sanare
          l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla  data  in  cui  la
          stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei  rapporti
          con  soggetti  terzi,  sciogliendo  i   relativi   rapporti
          contrattuali, ovvero rinunci agli  affidamenti  diretti  da
          parte dell'ente o degli enti pubblici soci,  sciogliendo  i
          relativi  rapporti.  In  quest'ultimo  caso  le   attivita'
          precedentemente affidate alla societa'  controllata  devono
          essere riaffidate, dall'ente o dagli  enti  pubblici  soci,
          mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in
          materia di contratti pubblici, entro i sei mesi  successivi
          allo scioglimento del  rapporto  contrattuale.  Nelle  more
          dello svolgimento delle procedure di gara i beni o  servizi
          continueranno  ad  essere  forniti  dalla  stessa  societa'
          controllata. 
              6. Nel caso di rinuncia agli  affidamenti  diretti,  di
          cui al comma 5, la  societa'  puo'  continuare  la  propria
          attivita' se e in quanto  sussistano  i  requisiti  di  cui
          all'art. 4. A seguito della  cessazione  degli  affidamenti
          diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti
          parasociali  finalizzati  a  realizzare  i  requisiti   del
          controllo analogo. 
              7. Le societa' di cui al presente articolo sono  tenute
          all'acquisto  di  lavori,  beni  e   servizi   secondo   la
          disciplina di cui al decreto legislativo n.  50  del  2016.
          Resta fermo quanto previsto dagli  articoli  5  e  192  del
          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.».