Art. 10 
 
 
Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione -
                                 CSC 
 
  1. Qualora nelle terre e  rocce  da  scavo  le  concentrazioni  dei
parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia
di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1,  Allegato  5,
al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica
del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel  piano
di utilizzo, il piano di utilizzo e' predisposto e trasmesso  secondo
le procedure indicate nell'articolo 9. 
  2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui  all'articolo
4, l'autorita' competente, entro trenta  giorni  dalla  presentazione
del piano di utilizzo o  dell'eventuale  integrazione  dello  stesso,
puo' chiedere all'Agenzia di protezione  ambientale  territorialmente
competente di effettuare le dovute  verifiche,  con  imposizione  dei
relativi oneri a carico del proponente, motivando  la  richiesta  con
riferimento alla tipologia di area in cui  e'  realizzata  l'opera  o
alla presenza di interventi antropici non sufficientemente  indagati;
in tal  caso  l'Agenzia  di  protezione  ambientale  territorialmente
competente puo' chiedere al proponente un approfondimento  d'indagine
in contraddittorio e, entro sessanta giorni, accerta  la  sussistenza
dei requisiti  di  cui  sopra  comunicando  gli  esiti  all'autorita'
competente. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo della colonna A e B, Tabella 1, allegato
          5, al Titolo V, della  Parte  Quarta,  del  citato  decreto
          legislativo n. 152 del 2006, si veda nelle note all'art. 2.