Art. 10 
 
    ISEE precompilato e aggiornamento della situazione economica 
 
  1. A decorrere dal 2018, l'INPS precompila la  DSU  cooperando  con
l'Agenzia delle entrate. A tal fine sono utilizzate  le  informazioni
disponibili nell'Anagrafe tributaria, nel  Catasto  e  negli  archivi
dell'INPS, nonche' le informazioni su  saldi  e  giacenze  medie  del
patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai
sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo  11,  comma  2,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono scambiati
i dati mediante servizi anche di cooperazione applicativa. 
  2. La DSU precompilata puo' essere accettata  o  modificata,  fatta
eccezione per i trattamenti erogati dall'INPS  e  per  le  componenti
gia' dichiarate a fini fiscali, per le quali e' assunto il  valore  a
tal fine dichiarato. Laddove la dichiarazione  dei  redditi  non  sia
stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE
possono essere  modificate,  fatta  salva  la  verifica  di  coerenza
rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata  e
le eventuali sanzioni  in  caso  di  dichiarazione  mendace.  La  DSU
precompilata  dall'INPS  e'  resa  disponibile  mediante  i   servizi
telematici  dell'Istituto  direttamente  al   cittadino,   che   puo'
accedervi anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
attraverso sistemi di autenticazione federata, o, conferendo apposita
delega, tramite un centro di assistenza fiscale di  cui  all'articolo
32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  Con  provvedimento
congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia  delle
entrate, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,
sono individuate le modalita' tecniche per consentire al cittadino di
accedere alla dichiarazione  precompilata  resa  disponibile  in  via
telematica dall'INPS. 
  3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4, con decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto
nel provvedimento di cui al comma 2, e' stabilita la data  a  partire
dalla quale e' possibile, in  via  sperimentale  per  un  periodo  di
almeno  sei   mesi,   accedere   alla   modalita'   precompilata   di
presentazione della DSU, anche ai soli fini  del  rilascio  dell'ISEE
corrente ai sensi del comma 5. Con il medesimo decreto sono stabilite
le componenti della DSU che restano interamente autodichiarate e  non
precompilate, suscettibili di successivo aggiornamento  in  relazione
alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto  dei  relativi
flussi d'informazione. 
  4. A decorrere dal 1°  settembre  2018  la  modalita'  precompilata
rappresenta l'unica modalita' di presentazione della DSU. A decorrere
dalla  medesima  data,  la  DSU  ha  validita'  dal   momento   della
presentazione  fino  al  successivo  31  agosto.  In  ciascun   anno,
all'avvio del periodo di validita' fissato al 1°  settembre,  i  dati
sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a
riferimento l'anno precedente. 
  5. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al  comma  3,
l'ISEE corrente e la sua componente reddituale  ISRE  possono  essere
calcolati, in presenza di un ISEE in corso di validita',  qualora  si
sia verificata una variazione della  situazione  lavorativa,  di  cui
all'articolo 9, comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159  del  2013,  ovvero  una
variazione  dell'indicatore  della  situazione  reddituale   corrente
superiore al venticinque per cento, di cui al  medesimo  articolo  9,
comma 2.  La  variazione  della  situazione  lavorativa  deve  essere
avvenuta posteriormente al 1° gennaio dell'anno cui si  riferisce  il
reddito considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria  di  cui  si
chiede  la   sostituzione   con   l'ISEE   corrente.   Resta   ferma,
anteriormente alla data indicata nel decreto di cui al  comma  3,  la
possibilita' di richiedere l'ISEE corrente alle  condizioni  previste
dalla disciplina vigente. 
  6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5  cessa  dal
giorno successivo a quello di entrata in vigore delle  corrispondenti
modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013, da adottarsi entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di cui al comma  3,
al  fine  di  agevolare  la  precompilazione  della  DSU  per  l'ISEE
corrente, nonche' la verifica delle comunicazioni di cui all'articolo
11, comma 2, da parte dell'INPS e per  la  verifica  dello  stato  di
disoccupazione di cui all'articolo 3, comma 3, da parte degli  organi
competenti, le comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo  9-bis
del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.   510,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, devono contenere
l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art.  7,  sesto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e  al
          codice fiscale dei contribuenti): 
              «Art. 7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria).  -  Le
          banche, la societa' Poste italiane  Spa,  gli  intermediari
          finanziari, le imprese di investimento,  gli  organismi  di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  le  societa'  di
          gestione  del  risparmio,  nonche'  ogni  altro   operatore
          finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo  comma
          dell'art. 6per i soggetti  non  residenti,  sono  tenuti  a
          rilevare e a tenere  in  evidenza  i  dati  identificativi,
          compreso  il  codice  fiscale,   di   ogni   soggetto   che
          intrattenga con loro qualsiasi  rapporto  o  effettui,  per
          conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi
          operazione di natura finanziaria ad  esclusione  di  quelle
          effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per
          un importo unitario inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei
          rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione  di  cui  al
          precedente periodo, compiuta al di  fuori  di  un  rapporto
          continuativo,  nonche'  la   natura   degli   stessi   sono
          comunicate  all'anagrafe  tributaria,  ed   archiviate   in
          apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei
          titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori
          finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di
          fuori di un rapporto continuativo per conto proprio  ovvero
          per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma  2,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art. 11 (Emersione di base imponibile). - (Omissis). 
              2. A far corso  dal  1°  gennaio  2012,  gli  operatori
          finanziari  sono  obbligati  a  comunicare   periodicamente
          all'anagrafe  tributaria  le   movimentazioni   che   hanno
          interessato i rapporti di cui all'art. 7, sesto comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605, ed ogni informazione relativa ai predetti  rapporti
          necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche' l'importo
          delle  operazioni  finanziarie  indicate   nella   predetta
          disposizione.   I   dati   comunicati    sono    archiviati
          nell'apposita  sezione  dell'anagrafe  tributaria  prevista
          dall'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,   e   successive
          modificazioni. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  32  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
              «Art. 32  (Soggetti  abilitati  alla  costituzione  dei
          centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di  assistenza
          fiscale, di seguito denominati  "Centri'",  possono  essere
          costituiti dai seguenti soggetti: 
                a)   associazioni   sindacali   di   categoria    fra
          imprenditori,    presenti    nel    Consiglio     nazionale
          dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; 
                b)   associazioni   sindacali   di   categoria    fra
          imprenditori, istituite da almeno dieci  anni,  diverse  da
          quelle indicate  nella  lettera  a)  se,  con  decreto  del
          Ministero delle finanze, ne e'  riconosciuta  la  rilevanza
          nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
          pari  al  5  per  cento  degli  appartenenti  alla   stessa
          categoria, iscritti negli appositi  registri  tenuti  dalla
          camera di commercio,  nonche'  all'esistenza  di  strutture
          organizzate in almeno 30 province; 
                c) organizzazioni aderenti alle associazioni  di  cui
          alle  lettere  a)  e  b),  previa  delega   della   propria
          associazione nazionale; 
                d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
          e  pensionati  od  organizzazioni  territoriali   da   esse
          delegate,  aventi  complessivamente  almeno   cinquantamila
          aderenti; 
                e) sostituti di  cui  all'art.  23  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni,  aventi  complessivamente  almeno
          cinquantamila dipendenti; 
                f) associazioni di lavoratori promotrici di  istituti
          di patronato riconosciuti ai sensi del decreto  legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio  1947,  n.  804,
          aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, lettere a),
          b) e c), del citato decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri n. 159 del 2013: 
              «Art. 9 (ISEE corrente). - 1. In presenza di un ISEE in
          corso di validita', puo' essere calcolato un ISEE corrente,
          riferito ad un periodo di tempo piu' ravvicinato al momento
          della richiesta  della  prestazione,  qualora  vi  sia  una
          rilevante variazione nell'indicatore, come  determinata  ai
          sensi del comma 2, e al contempo  si  sia  verificata,  per
          almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18  mesi
          precedenti  la  richiesta  della  prestazione,  una   delle
          seguenti variazioni della situazione lavorativa: 
                a) lavoratore dipendente a  tempo  indeterminato  per
          cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di  lavoro
          o una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione
          della stessa; 
                b) lavoratori dipendenti a tempo  determinato  ovvero
          impiegati  con  tipologie  contrattuali   flessibili,   che
          risultino non occupati alla  data  di  presentazione  della
          DSU, e che possano  dimostrare  di  essere  stati  occupati
          nelle forme di cui alla presente  lettera  per  almeno  120
          giorni  nei   dodici   mesi   precedenti   la   conclusione
          dell'ultimo rapporto di lavoro; 
                c) lavoratori autonomi, non  occupati  alla  data  di
          presentazione della DSU, che  abbiano  cessato  la  propria
          attivita', dopo aver svolto  l'attivita'  medesima  in  via
          continuativa per almeno dodici mesi. 
              (Omissis).». 
              - Per i riferimenti  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, si veda nelle  note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 9-bis del decreto-legge
          1° ottobre 1996, n.  510,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni  urgenti
          in materia di lavori socialmente  utili,  di  interventi  a
          sostegno del reddito e nel settore previdenziale): 
              «Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento) -
          1. (abrogato). 
              2. In caso di  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato e di lavoro  autonomo  in  forma  coordinata  e
          continuativa, anche nella modalita' a  progetto,  di  socio
          lavoratore di cooperativa e di associato in  partecipazione
          con apporto lavorativo, i datori  di  lavoro  privati,  ivi
          compresi quelli agricoli, e  gli  enti  pubblici  economici
          sono tenuti a darne comunicazione  al  Servizio  competente
          nel cui ambito territoriale e' ubicata la  sede  di  lavoro
          entro il giorno antecedente a quello di  instaurazione  dei
          relativi  rapporti,  mediante  documentazione  avente  data
          certa di trasmissione. La  comunicazione  deve  indicare  i
          dati anagrafici del lavoratore, la data di  assunzione,  la
          data di cessazione qualora il  rapporto  non  sia  a  tempo
          indeterminato,  la  tipologia  contrattuale,  la  qualifica
          professionale  e  il  trattamento  economico  e   normativo
          applicato. Nei settori agricolo, turistico e  dei  pubblici
          esercizi il datore di lavoro che non sia in possesso di uno
          o  piu'  dati  anagrafici  inerenti  al   lavoratore   puo'
          integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo
          a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purche'
          dalla  comunicazione  preventiva   risultino   in   maniera
          inequivocabile     la     tipologia     contrattuale      e
          l'identificazione del prestatore  di  lavoro.  La  medesima
          procedura  si  applica  ai  tirocini  di  formazione  e  di
          orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza  lavorativa
          ad essi assimilata. Le Agenzie di  lavoro  autorizzate  dal
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
          a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
          alla data di assunzione, al  Servizio  competente  nel  cui
          ambito territoriale e'  ubicata  la  loro  sede  operativa,
          l'assunzione, la proroga e  la  cessazione  dei  lavoratori
          temporanei  assunti  nel  mese  precedente.  Le   pubbliche
          amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare,   entro   il
          ventesimo  giorno  del  mese  successivo   alla   data   di
          assunzione, di proroga, di trasformazione e di  cessazione,
          al servizio  competente  nel  cui  ambito  territoriale  e'
          ubicata la sede di lavoro,  l'assunzione,  la  proroga,  la
          trasformazione e  la  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro
          relativi al mese precedente. 
              2-bis.  In  caso  di  urgenza  connessa   ad   esigenze
          produttive, la comunicazione di cui al comma 2 puo'  essere
          effettuata  entro  cinque  giorni  dall'instaurazione   del
          rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di  comunicare
          entro  il  giorno  antecedente  al   Servizio   competente,
          mediante comunicazione avente data certa  di  trasmissione,
          la data di inizio della  prestazione,  le  generalita'  del
          lavoratore e del datore di lavoro. 
              2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o  piu'
          operai agricoli a tempo determinato da parte  del  medesimo
          datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma  2  e'  assolto
          mediante un'unica comunicazione contenente  le  generalita'
          del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio  e
          di cessazione della  prestazione,  le  giornate  di  lavoro
          presunte e l'inquadramento contrattuale. 
              3. - 5. (abrogati). 
              6. Il datore di lavoro ha  facolta'  di  effettuare  le
          dichiarazioni e le comunicazioni di cui ai commi precedenti
          per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1  della  legge
          11 gennaio 1979, n. 12, e degli  altri  soggetti  abilitati
          dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  alla  gestione   e
          all'amministrazione del personale  dipendente  del  settore
          agricolo ovvero dell'associazione sindacale dei  datori  di
          lavoro alla quale egli aderisca o conferisca  mandato.  Nei
          confronti di quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con
          riferimento alle predette dichiarazioni e comunicazioni, la
          facolta' di cui all'art. 5, comma 1,  della  citata  legge.
          Nei confronti  del  soggetto  incaricato  dall'associazione
          sindacale alla  tenuta  dei  documenti  trova  applicazione
          l'ultimo comma del citato art. 5. 
              7. - 8. (abrogati). 
              9. Per far fronte ai maggiori  impegni  in  materia  di
          ispezione e di servizi all'impiego derivanti  dal  presente
          decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          organizza corsi di riqualificazione  professionale  per  il
          personale interessato, finalizzati allo  svolgimento  della
          attivita' di vigilanza e di ispezione. Per  tali  finalita'
          e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
          e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996,  1997  e
          1998.  Al  relativo  onere,  comprensivo  delle  spese   di
          missione per  tutto  il  personale,  di  qualsiasi  livello
          coinvolto nell'attivita' formativa, si  provvede  a  carico
          del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236. 
              10. Le convenzioni gia' stipulate ai sensi, da  ultimo,
          dell'art. 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
          511, conservano efficacia. 
              11.  Salvo  diversa  determinazione  della  commissione
          regionale per l'impiego, assumibile anche con riferimento a
          singole circoscrizioni, i lavoratori da avviare a selezione
          presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche  sono
          individuati tra i soggetti  che  si  presentano  presso  le
          sezioni   circoscrizionali   per   l'impiego   nel   giorno
          prefissato per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli  uffici,
          attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia
          diffusione alle richieste pervenute, da  evadere  entro  15
          giorni. All'individuazione dei  lavoratori  da  avviare  si
          perviene secondo l'ordine di punteggio con  precedenza  per
          coloro che risultino gia' inseriti nelle graduatorie di cui
          all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. 
              12. Ai fini della formazione delle graduatorie  di  cui
          al comma 11 si tiene conto  dell'anzianita'  di  iscrizione
          nelle liste nel limite  massimo  di  sessanta  mesi,  salvo
          diversa  deliberazione  delle  commissioni  regionali   per
          l'impiego le quali possono anche  rideterminare,  ai  sensi
          dell'art. 10, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
          l'incidenza,  sulle   graduatorie,   degli   elementi   che
          concorrono alla loro formazione. Gli orientamenti  generali
          assunti in materia dalla Commissione centrale per l'impiego
          valgono anche ai fini della formulazione delle disposizioni
          modificative del decreto del Presidente della Repubblica  9
          maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dal comma 13. 
              13. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2,  comma
          9, della legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  al  fine  di
          realizzare una piu'  efficiente  azione  amministrativa  in
          materia  di   collocamento,   sono   dettate   disposizioni
          modificative delle norme del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, intese a semplificare  e
          razionalizzare i  procedimenti  amministrativi  concernenti
          gli esoneri parziali, le compensazioni  territoriali  e  le
          denunce dei datori di lavoro, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III  e  IV,  e
          del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
          n. 346. Il relativo decreto del Presidente della Repubblica
          e' emanato, entro 180  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, su proposta del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica  e,  per  la  materia
          disciplinata  dal  citato  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica n. 346 del  1994,  anche  con  il  concerto  del
          Ministro degli affari esteri. Fino alla data di entrata  in
          vigore del decreto e comunque per un periodo non  superiore
          a 180 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto rimane sospesa l'efficacia delle norme  recate  dai
          citati decreti n. 345 del 1994, n. 346 del 1994  e  n.  487
          del 1994, capo IV e l'allegata tabella dei criteri  per  la
          formazione delle graduatorie. 
              14. (abrogato). 
              15.  Contro  i  provvedimenti  adottati  dagli   uffici
          provinciali del  lavoro  e  della  massima  occupazione  in
          materia di rilascio e revoca delle autorizzazioni al lavoro
          in favore dei cittadini extracomunitari, nonche'  contro  i
          provvedimenti adottati dagli  ispettorati  provinciali  del
          lavoro in materia di rilascio dei  libretti  di  lavoro  in
          favore della medesima categoria di lavoratori,  e'  ammesso
          ricorso, entro il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
          ricevimento del provvedimento  impugnato,  rispettivamente,
          al direttore dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  e   al   direttore   dell'ispettorato
          regionale  del  lavoro,  competenti  per  territorio,   che
          decidono con provvedimento definitivo. I ricorsi avverso  i
          predetti provvedimenti, pendenti alla data  del  14  giugno
          1995, continuano ad essere decisi dal Ministro del lavoro e
          della previdenza sociale.».