Art. 10 
 
  Disposizioni in materia di trasferimento dei procedimenti penali 
 
  1. Al  codice  di  procedura  penale,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al Libro XI, dopo il titolo IV, e' inserito il seguente: 
 
                           «Titolo IV-bis 
 
                TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI 
 
   Art. 746-bis (Disposizioni generali). - 1. Salve  le  disposizioni
speciali in materia di conflitti di giurisdizione  con  le  autorita'
giudiziarie degli Stati membri dell'Unione  europea,  possono  essere
disposti, quando previsto dalle convenzioni  internazionali,  sia  il
trasferimento  del  procedimento  penale  in  favore   dell'autorita'
giudiziaria di altro Stato perche'  essa  proceda  che  l'assunzione,
nello Stato, del procedimento penale pendente  davanti  all'autorita'
giudiziaria di Stato estero. 
  2. Il trasferimento del procedimento penale  o  la  sua  assunzione
sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale. 
  3.  Il  trasferimento  e'   disposto   in   favore   dell'autorita'
giudiziaria  di  altro  Stato  che  presenti  piu'   stretti   legami
territoriali con il fatto per il quale si procede o con le  fonti  di
prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri: 
    a) luogo  in  cui  e'  avvenuta  la  maggior  parte  dell'azione,
dell'omissione o dell'evento; 
    b)  luogo  in  cui  si  e'  verificata  la  maggior  parte  delle
conseguenze dannose; 
    c) luogo in cui si trovano il maggior numero di  persone  offese,
di testimoni o delle fonti di prova; 
    d) impossibilita' di procedere ad estradizione dell'indagato  che
ha trovato rifugio nello Stato richiesto; 
    e) luogo in cui risiede, dimora, e' domiciliato ovvero  si  trova
l'indagato. 
   Art. 746-ter (Assunzione di procedimenti penali dall'estero). - 1.
Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di  assunzione  nello
Stato  di  un  procedimento  penale,  la  trasmette  all'ufficio  del
pubblico ministero presso il giudice competente. 
  2. Nel caso in  cui  le  convenzioni  internazionali  prevedono  il
rapporto diretto tra autorita' giudiziarie, il pubblico ministero da'
tempestiva   comunicazione   al   Ministro   della   giustizia    del
provvedimento di assunzione, reso all'esito delle  consultazioni  con
l'autorita' giudiziaria dello Stato estero. 
  3. La decisione di assunzione del procedimento e'  notificata  alla
persona offesa con l'avviso della facolta' di  proporre  querela,  se
questa e' richiesta soltanto dall'ordinamento dello Stato. Il termine
per  la  presentazione  della  querela  decorre  dalla  notificazione
dell'avviso. 
  4. La querela presentata  nello  Stato  estero  conserva  efficacia
nell'ordinamento interno. 
  5. Nel caso di misure cautelari disposte nel  procedimento  assunto
in Italia, si applica l'articolo 27, ma il termine per l'adozione dei
relativi provvedimenti e' di  trenta  giorni  dalla  ricezione  degli
atti. 
  6.  Il  periodo  di  custodia  cautelare  sofferto  all'estero   e'
computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304
e 657. Si applica il comma 2 dell'articolo 303. 
  7.  Gli  atti  di  acquisizione  probatoria   compiuti   all'estero
conservano la loro efficacia e sono  utilizzabili  secondo  la  legge
italiana, sempre che non  contrastino  con  i  principi  fondamentali
dell'ordinamento. 
  8. Il Ministro della giustizia  informa  tempestivamente  lo  Stato
estero delle decisioni assunte dalle autorita' giudiziarie italiane. 
   Art. 746-quater (Trasferimento di procedimenti penali all'estero).
- 1. Quando il pubblico ministero ha notizia  della  pendenza  di  un
procedimento penale all'estero, per gli stessi fatti per i  quali  si
e' proceduto all'iscrizione a  norma  dell'articolo  335,  adotta  le
proprie   determinazioni   in   relazione   al   trasferimento    del
procedimento, dopo essersi consultato  con  la  competente  autorita'
straniera. 
  2. La decisione sul trasferimento del  procedimento  all'estero  e'
comunicata al Ministro della giustizia che,  nel  termine  di  trenta
giorni dalla ricezione degli atti, puo' vietarne l'esecuzione  quando
sono compromessi  la  sicurezza,  la  sovranita'  o  altri  interessi
essenziali dello Stato, nonche' nei casi previsti dal comma 4.  Della
decisione del Ministro e' data comunicazione al pubblico ministero. 
  3. Quando gli accordi  internazionali  prevedono  la  decisione  di
autorita' centrali, il pubblico ministero inoltra al  Ministro  della
giustizia richiesta motivata di trasferimento del procedimento. Entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti,  il  Ministro
puo' disporre il trasferimento sempre che non ricorrano le condizioni
di cui ai commi 2 e 4, dandone tempestiva comunicazione all'autorita'
straniera e al pubblico ministero che procede. 
  4. Non puo' disporsi il trasferimento del  procedimento  se  vi  e'
motivo  di  ritenere  che  lo  Stato   estero   non   assicuri,   nel
procedimento, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento,
ovvero se vi e' motivo di ritenere che l'indagato  verra'  sottoposto
ad  atti  persecutori  o  discriminatori  per  motivi  di  razza,  di
religione,  di  sesso,  di  nazionalita',  di  lingua,  di   opinioni
politiche o di  condizioni  personali  o  sociali  ovvero  a  pene  o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti o  comunque  ad  atti  che
configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. 
  5. Il procedimento penale e' sospeso dal momento della trasmissione
al Ministro della giustizia della decisione prevista dal  comma  2  o
della  richiesta  motivata  prevista  al  comma   3   e   sino   alla
comunicazione della decisione del  Ministro.  In  ogni  caso  possono
essere compiuti gli atti urgenti o irripetibili. 
  6. A seguito della comunicazione del trasferimento  all'estero  del
procedimento penale ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza
che il Ministro abbia esercitato il potere  di  diniego,  il  giudice
emette decreto di archiviazione. Non si applicano gli  articoli  408,
409 e 410. Il decreto di archiviazione  e'  comunicato  alla  persona
offesa che,  nella  notizia  di  reato  o  successivamente  alla  sua
presentazione, abbia dichiarato  di  volere  essere  informata  circa
l'eventuale archiviazione. 
  7. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 414  quando  l'azione
penale non e' esercitata nello Stato  estero  nel  termine  convenuto
all'atto del trasferimento, sempre che  la  decisione  assunta  nello
Stato estero  non  determini  il  divieto  di  un  secondo  giudizio.
Dell'avvenuta riapertura delle indagini e'  data  comunicazione  allo
Stato estero.