Art. 10 
 
 
                         Obblighi dell'INPS 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal sesto  periodo  dell'articolo
1, comma 171, della legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  in  caso  di
incapienza della pensione mensile, l'INPS trattiene dalla pensione il
massimo importo  consentito  dalla  legge  e  lo  versa  all'istituto
finanziatore.  Nei  successivi  centottanta  giorni  dalla  data   di
scadenza della medesima rata, l'INPS trattiene dalle rate di pensione
mensili  erogate   al   richiedente   l'importo   mancante   per   il
completamento  del  pagamento  della  rata   inevasa   e   lo   versa
all'istituto finanziatore unitamente alle rate correnti. 
  2. L'INPS predispone sul suo portale uno strumento  di  simulazione
che consente al richiedente di calcolare l'ammontare  della  rata  di
ammortamento in funzione dell'importo del finanziamento. 
  3. In caso di premorienza del richiedente,  l'INPS  si  impegna  ad
informare, in via telematica,  l'istituto  finanziatore  e  l'impresa
assicuratrice della morte del soggetto richiedente entro  il  termine
di dieci giorni  dalla  ricezione  della  variazione  anagrafica  per
decesso da parte dell'ufficiale d'anagrafe, ai sensi dell'articolo 34
della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamento
del decesso da parte del medico necroscopo, ai sensi dell'articolo 1,
comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non  rispondendo  di
eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti,
come identificati.  L'impresa  assicuratrice  provvede  al  pagamento
della prestazione assicurata nei termini e con le modalita'  previsti
dagli accordi quadro. 
  4. L'INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri,  al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del  lavoro  e
delle   politiche   sociali,   relazioni    trimestrali    contenenti
informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite  anche  in
base   all'eta'   dei   soggetti   richiedenti,   all'ammontare   del
finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione  anticipata  ed
altre variazioni dei piani di ammortamento al fine  di  garantire  il
monitoraggio dello stato di attuazione dell'APE. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 171, della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  34  della  legge  21
          luglio 1965, n. 903: 
              «Art. 34. - Ai fini  del  controllo  dell'esistenza  in
          vita dei pensionati e della conservazione  dello  stato  di
          vedova o  di  nubile  nei  casi  previsti  dalla  legge  e'
          istituita presso ciascun Comune l'anagrafe  dei  pensionati
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. 
              Per  l'attuazione   di   quanto   disposto   al   comma
          precedente, l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale
          comunica  al  Comune  di   residenza   i   nominativi   dei
          beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del  Comune
          provvede  ad  informare   lo   Istituto   nazionale   della
          previdenza  sociale  delle  variazioni  per  matrimonio   o
          morte.». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  303,  della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190: 
              «303. All'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
          663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
          1980, n. 33, e successive modificazioni,  e'  aggiunto,  in
          fine, il seguente comma: 
              "A decorrere dal 1° gennaio 2015 il  medico  necroscopo
          trasmette all'Istituto nazionale della previdenza  sociale,
          entro 48 ore dall'evento, il  certificato  di  accertamento
          del  decesso  per  via  telematica  on  line   secondo   le
          specifiche  tecniche  e  le  modalita'   procedurali   gia'
          utilizzate ai fini delle  comunicazioni  di  cui  ai  commi
          precedenti. In caso di violazione dell'obbligo  di  cui  al
          primo periodo si applicano le sanzioni di cui  all'art.  46
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".».