Art. 10 Obblighi dell'INPS 1. Fermo restando quanto previsto dal sesto periodo dell'articolo 1, comma 171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in caso di incapienza della pensione mensile, l'INPS trattiene dalla pensione il massimo importo consentito dalla legge e lo versa all'istituto finanziatore. Nei successivi centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata, l'INPS trattiene dalle rate di pensione mensili erogate al richiedente l'importo mancante per il completamento del pagamento della rata inevasa e lo versa all'istituto finanziatore unitamente alle rate correnti. 2. L'INPS predispone sul suo portale uno strumento di simulazione che consente al richiedente di calcolare l'ammontare della rata di ammortamento in funzione dell'importo del finanziamento. 3. In caso di premorienza del richiedente, l'INPS si impegna ad informare, in via telematica, l'istituto finanziatore e l'impresa assicuratrice della morte del soggetto richiedente entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della variazione anagrafica per decesso da parte dell'ufficiale d'anagrafe, ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903, o del certificato di accertamento del decesso da parte del medico necroscopo, ai sensi dell'articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non rispondendo di eventuali ritardi nelle comunicazioni da parte dei soggetti preposti, come identificati. L'impresa assicuratrice provvede al pagamento della prestazione assicurata nei termini e con le modalita' previsti dagli accordi quadro. 4. L'INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relazioni trimestrali contenenti informazioni di tipo quantitativo e qualitativo, ripartite anche in base all'eta' dei soggetti richiedenti, all'ammontare del finanziamento richiesto, alle richieste di estinzione anticipata ed altre variazioni dei piani di ammortamento al fine di garantire il monitoraggio dello stato di attuazione dell'APE.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 1, comma 171, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903: «Art. 34. - Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge e' istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare lo Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.». - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190: «303. All'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "A decorrere dal 1° gennaio 2015 il medico necroscopo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro 48 ore dall'evento, il certificato di accertamento del decesso per via telematica on line secondo le specifiche tecniche e le modalita' procedurali gia' utilizzate ai fini delle comunicazioni di cui ai commi precedenti. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui all'art. 46 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326".».