Art. 10 
 
Violazioni degli obblighi del gestore aeroportuale e del fornitore di
  servizi di gestione di piazzale derivanti dall'articolo  8-bis  del
  regolamento 
 
  1. Il gestore aeroportuale che, in violazione  dell'articolo  8-bis
del regolamento, opera in mancanza  del  certificato  ovvero  con  il
certificato scaduto, sospeso o revocato, e' soggetto ad una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro. 
  2. E' soggetto alla medesima sanzione di cui al comma 1 il  gestore
aeroportuale che opera in violazione delle prescrizioni  relative  al
certificato  di  aeroporto,  delle  procedure  o   delle   specifiche
contenute nel manuale di aeroporto ovvero che violano le disposizioni
inerenti  i  requisiti  essenziali  di  cui  all'articolo  8-bis  del
regolamento concernenti alternativamente: 
    a) le caratteristiche fisiche; 
    b) le infrastrutture e gli equipaggiamenti; 
    c) le operazioni e la gestione; 
    d) le aree limitrofe all'aeroporto. 
  3. Il fornitore di servizi di gestione di piazzale che commette una
delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e' soggetto  ad  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.