Art. 10 
 
                    Provvedimento di concessione 
 
  1. Il provvedimento di concessione individua l'iniziativa ammessa e
l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi  e  le  modalita'  per
l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione  delle  agevolazioni,
riporta gli obblighi del soggetto beneficiario, i motivi di revoca  e
le eventuali condizioni da  rispettare  per  il  perfezionamento  del
provvedimento stesso o per l'erogazione delle agevolazioni  concesse.
Il  Soggetto  gestore  trasmette  al   soggetto   beneficiario,   con
comunicazione  via  PEC  all'indirizzo  indicato  nella  domanda   di
agevolazione, il provvedimento di concessione. 
  2. Il soggetto  beneficiario,  nel  termine  di  dieci  giorni  dal
ricevimento della comunicazione di cui al  comma  1,  restituisce,  a
pena di decadenza,  il  provvedimento  di  concessione  controfirmato
digitalmente e trasmesso a mezzo PEC. In caso di mancata restituzione
nei termini previsti, il Soggetto gestore comunica la  decadenza  del
provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.