Art. 10 Provvedimento di concessione 1. Il provvedimento di concessione individua l'iniziativa ammessa e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalita' per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del soggetto beneficiario, i motivi di revoca e le eventuali condizioni da rispettare per il perfezionamento del provvedimento stesso o per l'erogazione delle agevolazioni concesse. Il Soggetto gestore trasmette al soggetto beneficiario, con comunicazione via PEC all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione, il provvedimento di concessione. 2. Il soggetto beneficiario, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, restituisce, a pena di decadenza, il provvedimento di concessione controfirmato digitalmente e trasmesso a mezzo PEC. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, il Soggetto gestore comunica la decadenza del provvedimento e procede al disimpegno delle agevolazioni.