Art. 10 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 15 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194; b) articoli 14, 17, 23, 25 e 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883; c) articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 15 novembre 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Calenda, Ministro dello sviluppo economico Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 10: - Per i riferimenti al citato decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti alla citata legge 26 novembre 1973, n. 883, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti, al citato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 aprile 1996, modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.