Art. 10 
 
 
Classificazione delle  opere  audiovisive  destinate  al  web  e  dei
                             videogiochi 
 
  1.  Con  regolamento   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni,  adottato  entro  centoventi  giorni  dalla  data   di
pubblicazione del presente decreto, sentito il Ministro  dei  beni  e
delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  e'   disciplinata   la
classificazione delle  opere  audiovisive  destinate  al  web  e  dei
videogiochi. 
  2. La classificazione di cui al presente articolo e' finalizzata ad
assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra  la  tutela  dei
minori   e   la   liberta'   di   manifestazione   del   pensiero   e
dell'espressione artistica. In particolare, il regolamento di cui  al
presente articolo e' adottato nel rispetto: 
    a) dei principi di cui all'articolo  2,  comma  1,  del  presente
decreto; 
    b) delle disposizioni, in quanto compatibili, degli articoli 34 e
35 del decreto legislativo 31  luglio  2005,  n.  177,  e  successive
modificazioni, anche  con  specifico  riguardo  alla  definizione  di
accorgimenti  tecnici  idonei  ad  escludere  che  i  minori   vedano
normalmente opere vietate, e delle relative sanzioni ivi previste; 
    c) degli standard e delle migliori  pratiche  internazionali  del
settore, con particolare riferimento ai  sistemi  di  classificazione
maggiormente  diffusi,  tra  i  quali  il  PEGI,  Pan  European  Game
Information - Informazioni paneuropee sui giochi. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  34  e  35  del
          decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante  «Testo
          unico dei servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          Italiana 7 settembre 2005, n. 208, S.O.: 
                «Art. 34. (Disposizioni a tutela dei  minori).  -  1.
          Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere
          gravemente allo  sviluppo  fisico,  mentale  o  morale  dei
          minori, e in particolare i programmi che  presentano  scene
          di  violenza  gratuita  o  insistita  o   efferata   ovvero
          pornografiche, salve le  previsioni  di  cui  al  comma  3,
          applicabili  unicamente  ai  servizi  a   richiesta;   sono
          altresi' vietate, in quanto da considerarsi come gravemente
          nocive per i minori, le trasmissioni di film ai quali,  per
          la proiezione o rappresentazione  in  pubblico,  sia  stato
          negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di  anni
          diciotto.  Al  fine  di  conformare  la  programmazione  al
          divieto di cui al presente comma i fornitori di servizi  di
          media audiovisivi o i fornitori di servizi si attengono  ai
          criteri fissati dall'Autorita'. 
              2. Le trasmissioni delle emittenti televisive  e  delle
          emittenti  radiofoniche,  non  contengono   programmi   che
          possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale  dei
          minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno  che  la
          scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23,00 e  le  ore
          7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i
          minori che si trovano  nell'area  di  diffusione  vedano  o
          ascoltino  normalmente   tali   programmi;   qualora   tali
          programmi siano trasmessi, sia in chiaro che  a  pagamento,
          nel  caso  di  trasmissioni  radiofoniche   devono   essere
          preceduti  da  un'avvertenza  acustica  e,  nel   caso   di
          trasmissioni  televisive,  devono   essere   preceduti   da
          un'avvertenza  acustica  e  devono   essere   identificati,
          durante tutto il  corso  della  trasmissione,  mediante  la
          presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile. 
              3. Le trasmissioni di cui al  comma  1  possono  essere
          rese  disponibili  dai  fornitori  di  servizi   di   media
          audiovisivi a richiesta, in deroga ai  divieti  di  cui  al
          comma 1, solo in maniera tale da  escludere  che  i  minori
          vedano o ascoltino normalmente tali servizi, e comunque con
          imposizione  di  un  sistema  di  controllo   specifico   e
          selettivo che vincoli  alla  introduzione  del  sistema  di
          protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma  11
          ed alla segnaletica di cui al comma 2. 
              4. Le anteprime  di  opere  cinematografiche  destinate
          alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a
          tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per  la
          trasmissione televisiva dell'opera cinematografica  di  cui
          costituiscono promozione. 
              5.  L'Autorita',  al  fine  di  garantire  un  adeguato
          livello di tutela della dignita'  umana  e  dello  sviluppo
          fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con  procedure
          di  co-regolamentazione,   la   disciplina   di   dettaglio
          contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici  idonei
          ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente  i
          programmi di cui al comma 3, fra cui  l'uso  di  numeri  di
          identificazione personale e  sistemi  di  filtraggio  o  di
          identificazione,  nel   rispetto   dei   seguenti   criteri
          generali: 
                a) il contenuto classificabile a visione  non  libera
          sulla base dei criteri fissati  dall'Autorita'  di  cui  al
          comma 1 e' offerto con una funzione di controllo  parentale
          che  inibisce  l'accesso  al  contenuto  stesso,  salva  la
          possibilita'  per  l'utente  di  disattivare  la   predetta
          funzione tramite la digitazione  di  uno  specifico  codice
          segreto che ne  renda  possibile  la  visione.  L'effettiva
          imposizione della predetta funzione di controllo  specifica
          e selettiva e' condizione per l'applicazione del comma 3; 
                b) il codice segreto  dovra'  essere  comunicato  con
          modalita' riservate, corredato dalle avvertenze  in  merito
          alla responsabilita' nell'utilizzo  e  nella  custodia  del
          medesimo,  al  contraente  maggiorenne   che   stipula   il
          contratto relativo  alla  fornitura  del  contenuto  o  del
          servizio. 
              6. Le emittenti televisive, anche  analogiche,  diffuse
          su qualsiasi piattaforma di trasmissione,  sono  tenute  ad
          osservare le disposizioni a tutela dei minori previste  dal
          Codice di autoregolamentazione media e minori approvato  il
          29 novembre 2002, e successive modificazioni. Le  eventuali
          modificazioni del Codice o  l'adozione  di  nuovi  atti  di
          autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro
          dello sviluppo economico, adottato ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  previo
          parere della Commissione parlamentare di cui alla legge  23
          dicembre 1997, n. 451, e successive modificazioni. 
              7. Le  emittenti  televisive,  anche  analogiche,  sono
          altresi' tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito
          nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di  specifiche
          misure  a  tutela  dei  minori  nella  fascia   oraria   di
          programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno
          dei  programmi  direttamente   rivolti   ai   minori,   con
          particolare  riguardo  ai   messaggi   pubblicitari,   alle
          promozioni e ogni altra forma di comunicazione  commerciale
          audiovisiva. 
              8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi
          radiotelevisivi  e'  disciplinato   con   regolamento   del
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i
          Ministri del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  della
          salute. 
              9. Il Ministro dello sviluppo economico,  d'intesa  con
          il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
          ricerca e con il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          ovvero, se  nominato,  il  Sottosegretario  di  Stato  alla
          Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   con   delega
          all'informazione e all'editoria, dispone  la  realizzazione
          di campagne scolastiche per un uso corretto  e  consapevole
          del mezzo televisivo, nonche' di trasmissioni con le stesse
          finalita' rivolte ai  genitori,  utilizzando  a  tale  fine
          anche la diffusione sugli stessi mezzi  radiotelevisivi  in
          orari di buon ascolto,  con  particolare  riferimento  alle
          trasmissioni effettuate dalla concessionaria  del  servizio
          pubblico radiotelevisivo. 
              10. Le quote di riserva per la  trasmissione  di  opere
          europee, previste dall'articolo 44 devono comprendere anche
          opere  cinematografiche  o  per  la  televisione,  comprese
          quelle di animazione,  specificamente  rivolte  ai  minori,
          nonche' produzioni e  programmi  adatti  ai  minori  ovvero
          idonei alla visione da parte dei minori e degli adulti.  Il
          tempo minimo di  trasmissione  riservato  a  tali  opere  e
          programmi e' determinato dall'Autorita'. 
              11. L'Autorita' stabilisce con proprio  regolamento  da
          adottare  entro  il  31  ottobre  2012,  la  disciplina  di
          dettaglio prevista dal comma 5. I fornitori di  servizi  di
          media  audiovisivi  o  di  servizi   si   conformano   alla
          menzionata disciplina  di  dettaglio  entro  trenta  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  regolamento  della
          Autorita', comunque  garantendo  che  i  contenuti  di  cui
          trattasi  siano  ricevibili  e  fruibili   unicamente   nel
          rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita'  ai  sensi
          del comma 5.» 
              «Art. 35. (Vigilanza e sanzioni). -  1.  Alla  verifica
          dell'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo
          34provvede la Commissione  per  i  servizi  ed  i  prodotti
          dell'Autorita',  in  collaborazione  con  il  Comitato   di
          applicazione  del  Codice  di  autoregolamentazione  TV   e
          minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate  dal
          medesimo Comitato. All'attivita' del Comitato il  Ministero
          fornisce supporto organizzativo  e  logistico  mediante  le
          proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori
          oneri a carico del bilancio dello Stato. 
              2.  Nei  casi  di  inosservanza  dei  divieti  di   cui
          all'articolo 34,  nonche'  dell'articolo  32,  comma  2,  e
          dell'articolo  36-bis,  limitatamente  alla  violazione  di
          norme in materia di tutela dei minori, la Commissione per i
          servizi e i prodotti dell'Autorita',  previa  contestazione
          della violazione agli interessati  ed  assegnazione  di  un
          termine  non   superiore   a   quindici   giorni   per   le
          giustificazioni,  delibera  l'irrogazione  della   sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da 25.000 euro  a
          350.000  euro  e,  nei  casi  piu'  gravi,  la  sospensione
          dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione  per
          un periodo da tre a trenta giorni. 
              3. In caso di violazione del divieto di cui al comma  3
          dell'articolo  34  si  applicano   le   sanzioni   previste
          dall'articolo 15  della  legge  21  aprile  1962,  n.  161,
          intendendosi per  chiusura  del  locale  la  disattivazione
          dell'impianto. 
              4.  Le  sanzioni  si  applicano  anche  se   il   fatto
          costituisce reato e indipendentemente  dall'azione  penale.
          Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorita' che,  per  quelle
          previste dal Codice di autoregolamentazione  TV  e  minori,
          dal Comitato di applicazione del medesimo Codice viene data
          adeguata pubblicita' anche mediante comunicazione da  parte
          del soggetto sanzionato nei notiziari  diffusi  in  ore  di
          massimo o di buon ascolto. Non si applicano le sezioni I  e
          II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              4-bis. In caso di inosservanza delle  disposizioni  del
          codice  adottato  ai   sensi   dell'articolo   35-bis,   si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai
          commi 1, 2 e 4 del presente articolo. 
              5. L'Autorita' presenta  al  Parlamento,  entro  il  31
          marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei  diritti
          dei minori, sui provvedimenti  adottati  e  sulle  sanzioni
          irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorita' invia alla Commissione
          parlamentare  per  l'infanzia  e   l'adolescenza   di   cui
          allalegge  23  dicembre  1997,  n.   451,   una   relazione
          informativa  sullo  svolgimento  delle  attivita'  di   sua
          competenza in materia di tutela  dei  diritti  dei  minori,
          corredata  da  eventuali   segnalazioni,   suggerimenti   o
          osservazioni.»