Art. 10 
 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1.  I  benefici  concessi   sono   revocati   nei   casi   previsti
dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,  sulla
base  del  monitoraggio  semestrale  del  Ministero  dello   sviluppo
economico da realizzarsi nell'ambito delle competenze della Direzione
generale per la politica industriale, la competitivita' e le  piccole
e medie imprese e con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza alcun  onere  aggiuntivo  a
carico del bilancio dello Stato. 
  2. I benefici concessi possono  essere  revocati  anche  in  misura
parziale purche' proporzionale all'inadempimento riscontrato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 12 settembre 2017 
 
                                                    Il Ministro       
                                             dello sviluppo economico 
                                                      Calenda         
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Padoan          
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 917 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 9  del  citato  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 123: 
              «Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. In  caso
          di  assenza  di   uno   o   piu'   requisiti,   ovvero   di
          documentazione incompleta o irregolare, per fatti  comunque
          imputabili al  richiedente  e  non  sanabili,  il  soggetto
          competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso
          di revoca dal bonus fiscale, ne da' immediata comunicazione
          al Ministero delle finanze. 
              2. In caso di  revoca  degli  interventi,  disposta  ai
          sensi  del  comma  1,  si  applica   anche   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di  una
          somma  in  misura  da  due  a   quattro   volte   l'importo
          dell'intervento indebitamente fruito. 
              3. Qualora i beni  acquistati  con  l'intervento  siano
          alienati, ceduti o distratti  nei  cinque  anni  successivi
          alla concessione, ovvero prima  che  abbia  termine  quanto
          previsto dal progetto ammesso all'intervento,  e'  disposta
          la revoca dello stesso, il cui importo e' restituito con le
          modalita' di cui al comma 4. 
              4.  Nei  casi  di   restituzione   dell'intervento   in
          conseguenza della revoca di cui  al  comma  3,  o  comunque
          disposta  per  azioni  o   fatti   addebitati   all'impresa
          beneficiaria, e della revoca di cui al  comma  1,  disposta
          anche   in   misura    parziale    purche'    proporzionale
          all'inadempimento riscontrato, l'impresa  stessa  versa  il
          relativo importo maggiorato di un interesse pari  al  tasso
          ufficiale di sconto vigente alla  data  dell'ordinativo  di
          pagamento, ovvero alla data di concessione del  credito  di
          imposta, maggiorato di cinque punti percentuali.  In  tutti
          gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata
          in misura pari al tasso ufficiale di sconto. 
              5. Per le restituzioni di cui  al  comma  4  i  crediti
          nascenti dai finanziamenti erogati ai  sensi  del  presente
          decreto legislativo sono preferiti a ogni altro  titolo  di
          prelazione da qualsiasi causa derivante, ad  eccezione  del
          privilegio per spese di  giustizia  e  di  quelli  previsti
          dall'art. 2751-bis  del  codice  civile  e  fatti  salvi  i
          diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti  si
          provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art.  67,
          comma 2, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
          gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto  di  restituzione,
          nonche' delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e
          delle relative sanzioni. 
              6. Le somme  restituite  ai  sensi  del  comma  4  sono
          versate  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per
          incrementare la disponibilita' di cui  all'art.  10,  comma
          2.».