Art. 10 
 
 
              Trasmissioni per la circoscrizione estero 
 
  1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente  il  termine  di
presentazione delle candidature, e fino a tale data la Rai predispone
una scheda televisiva che sara' trasmessa da Rai  Italia  e  da  rete
generalista e il cui testo sara' pubblicato sul sito web della Rai  e
sui principali siti di video sharing  gratuiti,  nonche'  una  scheda
radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno  e  nelle
trasmissioni  per  gli  italiani  all'estero,  che   illustrano   gli
adempimenti  previsti  per  la  presentazione   delle   liste   nella
circoscrizione estero. Altresi',  le  reti  Rai  che  trasmettono  in
chiaro in Europa sono tenute a predisporre e a trasmettere una scheda
televisiva e radiofonica che illustra le  principali  caratteristiche
delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del  Senato
della  Repubblica   disciplinate   dalla   presente   delibera,   con
particolare riferimento al sistema  elettorale  e  ai  tempi  e  alle
modalita' di espressione del voto nella circoscrizione estero  per  i
cittadini italiani residenti all'estero. 
  2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e
i programmi di approfondimento diffusi da Rai  Italia  e  dai  canali
nazionali della Rai  ricevuti  all'estero  pongono  particolare  cura
nell'assicurare un'informazione articolata e  completa  ai  cittadini
che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico,  sulle
modalita' di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle
modalita'  di  partecipazione  dei   cittadini   italiani   residenti
all'estero alla vita politica nazionale. 
  3. La Rai, attraverso le competenti strutture, realizza almeno  due
tribune elettorali televisive e due radiofoniche per  ciascuna  delle
ripartizioni della circoscrizione estero di cui all'art. 6, comma  1,
della legge 27 dicembre 2001,  n.  459,  con  la  partecipazione  dei
rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali  tribune  sono
trasmesse secondo modalita' idonee a garantirne la fruizione da parte
di tutti gli elettori della circoscrizione  estero.  In  particolare,
per quanto riguarda le tribune televisive, esse sono trasmesse da Rai
Italia e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto  tali
da garantire la visione di piu' repliche, in orari di ottimo  ascolto
su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si
riferisce ciascuna  tribuna.  Le  tribune  elettorali  riferite  alla
ripartizione a) e alla ripartizione d) della  circoscrizione  estero,
di cui al predetto art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001,  n.
459, sono anche trasmesse almeno  due  volte  ciascuna  da  una  rete
generalista in orari di ottimo ascolto. 
  4. Al fine di garantire agli elettori della  circoscrizione  estero
la possibilita' di seguire lo svolgimento della  campagna  elettorale
radiotelevisiva in Italia, la Rai cura che alcune delle  trasmissioni
di cui agli articoli 3 e 4 siano ritrasmesse  all'estero,  garantendo
comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti
politici aventi diritto, e assicura che le stesse trasmissioni siano,
per quanto possibile, collocate in palinsesto su rete generalista. 
  5. Nei venti giorni precedenti il  primo  giorno  previsto  per  le
votazioni nelle circoscrizioni estero, la Rai e' tenuta a predisporre
una striscia a cadenza settimanale della durata  di  quindici  minuti
che informi sulle iniziative adottate e comunicate  alla  rete  dalle
liste elettorali durante la campagna  elettorale.  Tale  trasmissione
andra' in onda su rete generalista e Rai Italia in  orari  di  ottimo
ascolto. 
  6. La Rai trasmette altresi', anche in differita, le interviste  di
cui all'art. 8 e le  conferenze-stampa  di  cui  all'art.  9.  Queste
ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di ottimo
ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.