Art. 10 
 
 
                     Commissioni di valutazione 
 
  1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un
professore universitario o da un direttore di una istituzione AFAM  o
da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono  composte
da due docenti. 
  2. Il presidente e i commissari devono possedere i requisiti di cui
agli articoli 11, 12 e 13 e sono individuati ai sensi dell'art. 14. 
  3. Ove non sia possibile affidare ai componenti  della  commissione
l'accertamento della capacita' di comprensione e conversazione  nella
lingua straniera prescelta dai candidati,  si  procede  alla  nomina,
contestualmente alla formazione della  commissione,  in  qualita'  di
membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento delle  lingue
straniere,   che   svolgono   le   proprie   funzioni   limitatamente
all'accertamento delle competenze di lingua. 
  4. Ove non sia possibile affidare  ai  componenti  effettivi  della
commissione  l'accertamento  delle  conoscenze  e  delle   competenze
informatiche, si procede alla nomina in qualita' di membro aggregato,
di un docente titolare dell'insegnamento di informatica,  che  svolge
le proprie funzioni limitatamente all'accertamento  delle  competenze
di informatica. 
  5. Per  il  presidente  e  ciascun  componente,  inclusi  i  membri
aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. 
  6. A ciascuna commissione e' assegnato un  segretario,  individuato
tra il personale amministrativo  appartenente  alla  seconda  area  o
superiore. 
  7. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unita',
la commissione e' integrata,  per  ogni  gruppo  o  frazione  di  500
concorrenti, con altri  tre  componenti,  oltre  ai  relativi  membri
aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto  dei  requisiti  e
secondo le modalita' previste per la commissione principale. 
  8. La composizione  delle  commissioni  e'  tale  da  garantire  la
presenza  di  entrambi  i   sessi,   salvi   i   casi   di   motivata
impossibilita'. 
  9. I compensi riconosciuti ai  presidenti  e  ai  componenti  delle
commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai  sensi  del
decreto del  Ministro  31  agosto  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 2016, n. 267.