(Allegato 1-art. 10)
                              Art. 10. 
Frequenza,   esame    finale    e    rilascio    dell'attestato    di
                      qualifica/certificazione 
 
    1. La frequenza del corso e' obbligatoria e  non  possono  essere
ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato,  anche  per
giustificati motivi, il  tetto  massimo  di  assenze  indicato  dalla
regione o provincia autonoma, e comunque non superiore al  10%  delle
ore complessive. In caso di assenze superiori al 10%  del  monte  ore
complessivo, il  corso  si  considera  interrotto,  salvo  interventi
autorizzati da regioni e P.A. finalizzati al recupero  dei  contenuti
della parte del percorso formativo non seguito. 
    2. L'esame finale, consistente in una prava teorica ed una  prova
pratica, diretto a  verificare  l'apprendimento  delle  conoscenze  e
l'acquisizione  delle   competenze   tecnico-professionali   di   cui
all'allegato 2  del  presente  Accordo,  deve  essere  organizzato  e
gestito  secondo  principi  di  trasparenza  e  tracciabilita'  delle
procedure. 
    3. La composizione  della  commissione  d'esame  e'  disciplinata
dalle regioni e province  autonome,  garantendo  la  presenza  di  un
odontoiatra  designato  dall'Ordine  dei  Medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri. 
    4. Al superamento dell'esame consegue il rilascio  dell'attestato
di qualifica/certificazione per Assistente di  studio  odontoiatrico,
valido in tutto il territorio nazionale, elaborato nel  rispetto  del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sulla base del modello di
cui all'allegato 3, che forma parte integrante del presente Accordo.