Art. 10 Supervisore del veicolo a guida automatica durante la sperimentazione 1. La conduzione su strada del veicolo automatizzato durante la sperimentazione e' effettuata da un supervisore che possiede da almeno cinque anni la patente di guida per la classe del veicolo in prova, ha superato con successo un corso di guida sicura o un corso specifico per sperimentatori di veicoli a guida automatica presso un ente accreditato in uno dei Paesi dell'Unione europea, ha condotto prove su veicoli a guida automatica in sede protetta o su strada pubblica, anche all'estero, purche' in uno Stato in cui la sperimentazione dei veicoli a guida automatica e' regolamentata, per una percorrenza di almeno mille chilometri e possiede le conoscenze necessarie, adeguatamente documentate, per prendere parte alle prove in veste di supervisore. 2. Il supervisore deve essere in grado di commutare tempestivamente tra operativita' del veicolo in modo automatico e operativita' dello stesso in modo manuale e viceversa. Il supervisore ha la responsabilita' del veicolo in entrambe le modalita' operative.