Art. 10. Organizzazione e responsabilita' della funzione antiriciclaggio 1. Le societa' di revisione si dotano di una funzione deputata a prevenire e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 2. La funzione e' indipendente e dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, in coerenza con il principio di proporzionalita'. 3. La funzione riferisce direttamente agli organi di vertice e ha accesso a tutte le informazioni aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti. 4. Ferma restando la necessita' di nominare un responsabile antiriciclaggio con compiti di coordinamento e di supervisione, le societa' di revisione - tenuto conto delle proprie dimensioni e del proprio grado di complessita' organizzativa ed operativa - possono affidare i diversi compiti in cui si articola l'attivita' della funzione a strutture organizzative diverse, gia' presenti nell'ambito dell'impresa, ad esempio, alle strutture che svolgono la funzione di risk management. I compiti propri della funzione antiriciclaggio non possono, tuttavia, essere assegnati alla funzione deputata ai controlli di qualita', a cui compete il dovere di verificare periodicamente l'adeguatezza e l'efficacia delle attivita' proprie della funzione antiriciclaggio. 5. La nomina e la revoca del responsabile della funzione antiriciclaggio sono di competenza dell'organo con funzioni di amministrazione, sentito l'organo con funzioni di controllo; esse sono comunicate senza ritardo alla Consob. 6. Il responsabile della funzione antiriciclaggio deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalita'. Nella normativa interna sono definiti i presidi posti a tutela della stabilita' e dell'indipendenza del responsabile della funzione. 7. Il responsabile della funzione antiriciclaggio non deve avere responsabilita' dirette di aree operative, ne' deve essere, nello svolgimento della funzione, gerarchicamente dipendente dai soggetti responsabili di dette aree. La responsabilita' della funzione puo' essere attribuita a un socio o a un amministratore purche' privi di deleghe gestionali. 8. Qualora il responsabile della funzione antiriciclaggio svolga attivita' professionale nei confronti della clientela, la societa' deve implementare un ulteriore presidio di controllo con riferimento alla clientela dallo stesso seguita. 9. Il personale chiamato a collaborare nella funzione, anche se inserito in aree operative, riferisce direttamente al responsabile della funzione antiriciclaggio per le questioni attinenti a detti compiti. 10. La funzione antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali e, in particolare, con le funzioni di controllo di qualita', risorse umane e sistemi informativi, con l'area legale, l'organizzazione e il risk management.