Art. 10 Norma transitoria per le sementi 1) Per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico - art. 45 regolamento (CE) n. 889/2008, fino alla data di applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8, del decreto ministeriale 24 febbraio 2017, n. 15130 recante «Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico» si applica quanto segue. 2) Ai sensi del paragrafo 4, art. 45 del regolamento (CE) n. 889/2008 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici e' affidata al CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano. 3) Il CREA - Centro di ricerca difesa e certificazione Milano provvede, in particolare, al mantenimento della banca dati informatizzata nella quale sono elencate le varieta' di sementi, tuberi di patata da seme e materiale di moltiplicazione vegetativo biologici disponibili sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 48 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 889/2008. 4) Si rimanda all'allegato 6 per la definizione di: a. sementi; b. materiale di moltiplicazione vegetativa; c. norme di produzione per le sementi, materiali di moltiplicazione vegetativa e piante biologiche destinate al trapianto; d. il regime di deroga per l'impiego di sementi e dei materiali di moltiplicazione vegetativa e piante non biologiche destinate al trapianto; e. attivita' di verifica; f. modulistica. 5) Per le specie incluse nell'allegato 6 parte B, il rilascio delle autorizzazioni all'uso di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici non e' ammesso, salvo che questo sia giustificato per scopi di ricerca e sperimentazione in pieno campo, su scala ridotta o per scopi di conservazione delle varieta', riconosciuti dall'autorita' competente.