Art. 10 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1.  Con  provvedimento  del  Ministero   possono   essere   fornite
specificazioni  o  chiarimenti   in   merito   ai   contenuti   delle
disposizioni di cui al presente decreto. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 7 maggio 2018 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 
 

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2018 
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