Art. 10 
 
Disposizioni  di  semplificazione  per  l'avvio  della   fatturazione
                             elettronica 
 
  (( 01. All'articolo 1, comma 3, del decreto  legislativo  5  agosto
2015, n. 127, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Sono
altresi' esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che
hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge  16
dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta  precedente  hanno
conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali  proventi  per  un
importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti,  se  nel  periodo
d'imposta precedente hanno  conseguito  dall'esercizio  di  attivita'
commerciali  proventi  per  un  importo  superiore  a  euro   65.000,
assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o
committente soggetto passivo d'imposta.». 
  02.  Gli  obblighi  di  fatturazione  e  registrazione  relativi  a
contratti di sponsorizzazione e pubblicita' in capo a soggetti di cui
agli articoli 1 e 2  della  legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  nei
confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio  dello  Stato,
sono adempiuti dai cessionari. )) 
  1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto  2015,
n. 127, dopo il 1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, dopo il  secondo  periodo  ((  sono  inseriti  i
seguenti)) : 
  « Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le  sanzioni  di
cui ai periodi precedenti: a) non  si  applicano  se  la  fattura  e'
emessa con le modalita' di  cui  al  comma  3  entro  il  termine  di
effettuazione della liquidazione periodica  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;  b)  si  applicano
con  riduzione  dell'80  per  cento  a  condizione  che  la   fattura
elettronica sia  emessa  entro  il  termine  di  effettuazione  della
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
(( Per  i  contribuenti  che  effettuano  la  liquidazione  periodica
dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le  disposizioni
di cui al periodo precedente si applicano fino al 30  settembre  2019
.))». 
  (( 1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del  decreto  legislativo  5
agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «
Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture  elettroniche
di cui al presente articolo,  reso  disponibile  agli  operatori  IVA
dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei  S.p.a.  non
puo' avvalersi di soggetti terzi. ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 3, 6, 6-bis e  6-  quater
          dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.
          127 (Trasmissione telematica  delle  operazioni  IVA  e  di
          controllo delle  cessioni  di  beni  effettuate  attraverso
          distributori automatici,  in  attuazione  dell'articolo  9,
          comma 1, lettere d) e g), della legge  11  marzo  2014,  n.
          23), come modificato dal presente  articolo,  dall'articolo
          10-ter e dall'articolo 15 della presente legge: 
              "Art.  1.  Fatturazione  elettronica   e   trasmissione
          telematica delle fatture o dei relativi dati 
              1. - 2. Omissis. 
              3.  Al  fine  di  razionalizzare  il  procedimento   di
          fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e  le
          prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti  o
          stabiliti nel territorio dello Stato,  e  per  le  relative
          variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche
          utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato
          di  cui  al  comma  2.  Gli  operatori  economici   possono
          avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari
          per la trasmissione delle fatture elettroniche  al  Sistema
          di Interscambio,  ferme  restando  le  responsabilita'  del
          soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione
          del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale  di  cui
          al comma 2 potranno essere  individuati  ulteriori  formati
          della  fattura  elettronica  basati  su  standard  o  norme
          riconosciuti nell'ambito dell'Unione  europea.  Le  fatture
          elettroniche emesse nei confronti  dei  consumatori  finali
          sono  rese  disponibili  a  questi   ultimi   dai   servizi
          telematici dell'Agenzia  delle  entrate;  una  copia  della
          fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa
          a disposizione direttamente da chi emette  la  fattura.  E'
          comunque facolta' dei  consumatori  rinunciare  alla  copia
          elettronica o in  formato  analogico  della  fattura.  Sono
          esonerati dalle predette disposizioni  i  soggetti  passivi
          che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio"  di  cui
          all'articolo 27, commi 1 e 2, del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111,  e  quelli  che  applicano  il  regime
          forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89,  della
          legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Sono  altresi'  esonerati
          dalle predette disposizioni i soggetti  passivi  che  hanno
          esercitato l'opposizione di cui agli articoli 1 e  2  della
          legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta
          precedente hanno  conseguito  dall'esercizio  di  attivita'
          commerciali proventi per un importo non  superiore  a  euro
          65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta  precedente
          hanno conseguito dall'esercizio  di  attivita'  commerciali
          proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano
          che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario  o
          committente soggetto passivo d'imposta. 
              3-bis. - 5. Omissis. 
              6. In  caso  di  emissione  di  fattura,  tra  soggetti
          residenti o  stabiliti  nel  territorio  dello  Stato,  con
          modalita' diverse  da  quelle  previste  dal  comma  3,  la
          fattura si intende non emessa e si  applicano  le  sanzioni
          previste  dall'articolo  6  del  decreto   legislativo   18
          dicembre 1997, n. 471. Il cessionario e il committente, per
          non incorrere nella sanzione di cui all'articolo  6,  comma
          8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono
          adempiere agli obblighi documentali ivi  previsti  mediante
          il Sistema di  Interscambio.  Per  il  primo  semestre  del
          periodo d'imposta  2019  le  sanzioni  di  cui  ai  periodi
          precedenti: a) non si applicano se la fattura e' emessa con
          le modalita'  di  cui  al  comma  3  entro  il  termine  di
          effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul
          valore aggiunto ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo  1998,  n.
          100; b) si applicano con  riduzione  dell'80  per  cento  a
          condizione che la fattura elettronica sia emessa  entro  il
          termine di effettuazione  della  liquidazione  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  del  periodo   successivo.   Per   i
          contribuenti  che  effettuano  la  liquidazione   periodica
          dell'imposta sul valore aggiunto  con  cadenza  mensile  le
          disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino
          al  30  settembre  2019.  In  caso   di   omissione   della
          trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero  di  trasmissione
          di dati incompleti o inesatti, si applica  la  sanzione  di
          cui  all'articolo   11,   comma   2-quater,   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              6-bis.   Gli   obblighi   di   conservazione   previsti
          dall'articolo 3 del decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 17 giugno  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n.  146  del  26  giugno  2014,   si   intendono
          soddisfatti per tutte le fatture elettroniche  nonche'  per
          tutti  i  documenti  informatici  trasmessi  attraverso  il
          Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1,  comma  211,
          della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e  memorizzati
          dall'Agenzia   delle   entrate.   Per   il   servizio    di
          conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al
          presente articolo,  reso  disponibile  agli  operatori  IVA
          dall'Agenzia delle entrate, il  partner  tecnologico  Sogei
          S.p.a. non puo' avvalersi di soggetti terzi. I tempi  e  le
          modalita'  di  applicazione  della  presente  disposizione,
          anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo  5
          del  citato  decreto  ministeriale  17  giugno  2014,  sono
          stabiliti  con   apposito   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore
          dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  sono  altresi'
          stabilite le modalita'  di  conservazione  degli  scontrini
          delle giocate  dei  giochi  pubblici  autorizzati,  secondo
          criteri di semplificazione e attenuazione  degli  oneri  di
          gestione   per   gli   operatori    interessati    e    per
          l'amministrazione,  anche  con  il  ricorso   ad   adeguati
          strumenti  tecnologici,  ferme  restando  le  esigenze   di
          controllo dell'amministrazione finanziaria. 
              6-ter. Omissis. 
              6-quater. Al fine di preservare i servizi  di  pubblica
          utilita',  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle  entrate  sono  definite  le  regole   tecniche   per
          l'emissione delle fatture elettroniche tramite  il  Sistema
          di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA  che
          offrono i servizi disciplinati dai regolamenti  di  cui  ai
          decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
          e 24 ottobre 2000,  n.  370,  nei  confronti  dei  soggetti
          persone fisiche che non operano  nell'ambito  di  attivita'
          d'impresa, arte e professione. Le predette regole  tecniche
          valgono esclusivamente per le fatture  elettroniche  emesse
          nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati
          stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e  dei  quali
          non e' stato possibile identificare il codice fiscale anche
          a seguito dell'utilizzo dei  servizi  di  verifica  offerti
          dall'Agenzia delle entrate. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2  della
          legge 16 dicembre 1991,  n.  398  (Disposizioni  tributarie
          relative alle associazioni sportive dilettantistiche): 
              "Art. 1. 
              1. Le associazioni  sportive  e  relative  sezioni  non
          aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni  sportive
          nazionali o agli  enti  nazionali  di  promozione  sportiva
          riconosciuti ai sensi delle  leggi  vigenti,  che  svolgono
          attivita'  sportive  dilettantistiche  e  che  nel  periodo
          d'imposta precedente  hanno  conseguito  dall'esercizio  di
          attivita' commerciali proventi per un importo non superiore
          a lire 100 milioni (3), possono optare  per  l'applicazione
          dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul  reddito
          delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui  redditi
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. L'opzione e'
          esercitata   mediante   comunicazione   a   mezzo   lettera
          raccomandata da inviare al competente ufficio  dell'imposta
          sul valore aggiunto; essa ha effetto dal primo  giorno  del
          mese successivo a quello  in  cui  e'  esercitata,  fino  a
          quando non sia revocata e, in  ogni  caso,  per  almeno  un
          triennio.  I  soggetti  che  intraprendono  l'esercizio  di
          attivita'   commerciali    esercitano    l'opzione    nella
          dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo  35  del
          D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
          L'opzione ha  effetto  anche  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi e di  essa  deve  essere  data  comunicazione  agli
          uffici  delle  imposte  dirette  entro  i   trenta   giorni
          successivi. 
              2. Nei confronti  dei  soggetti  che  hanno  esercitato
          l'opzione di cui al comma 1 e che  nel  corso  del  periodo
          d'imposta hanno superato il limite  di  lire  100  milioni,
          cessano di applicarsi le disposizioni della presente  legge
          con effetto dal mese successivo a quello in cui  il  limite
          e' superato. 
              3. (abrogato)." 
              "Art. 2. 
              1.  I  soggetti  di  cui  all'articolo  1   che   hanno
          esercitato  l'opzione  sono  esonerati  dagli  obblighi  di
          tenuta delle scritture contabili prescritti dagli  articoli
          14, 15, 16, 18 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
          successive modificazioni. Sono, altresi',  esonerati  dagli
          obblighi di cui al titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
          633. 
              2.  I  soggetti  che  fruiscono   dell'esonero   devono
          annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione  di
          incasso previste, rispettivamente, dagli articoli  8  e  13
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 640, opportunamente integrate, qualsiasi  provento
          conseguito nell'esercizio di attivita' commerciali. 
              3.  Per  i  proventi  di  cui  al  comma  2,   soggetti
          all'imposta sul  valore  aggiunto,  l'imposta  continua  ad
          applicarsi con le modalita' di cui all'articolo  74,  sesto
          comma, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633. 
              4. Le fatture emesse e le fatture  di  acquisto  devono
          essere  numerate  progressivamente  per   anno   solare   e
          conservate a norma  dell'articolo  39,  D.P.R.  26  ottobre
          1972, n. 633, e dell'articolo 22 del  D.P.R.  29  settembre
          1973, n. 600. Sono fatte  salve  le  disposizioni  previste
          dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di  ricevuta
          fiscale, dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
          ottobre  1978,  n.  627,  in  materia   di   documento   di
          accompagnamento dei beni viaggianti, nonche' dalla legge 26
          gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale. 
              5. In deroga  alle  disposizioni  contenute  nel  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  il
          reddito imponibile dei soggetti di cui  all'articolo  1  e'
          determinato   applicando   all'ammontare    dei    proventi
          conseguiti  nell'esercizio  di  attivita'  commerciali   il
          coefficiente di redditivita' del 3 per cento e  aggiungendo
          le plusvalenze patrimoniali. 
              6. Con decreto del Ministro delle finanze, da  emanarsi
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, saranno approvati i modelli di  distinta  e
          di dichiarazione d'incasso di cui al comma 2 e stabilite le
          relative modalita' di compilazione."