(( Art. 10-ter 
 
Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica  per  gli
         operatori che offrono servizi di pubblica utilita' 
 
  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto  2015,  n.  127,
dopo il comma 6-ter e' aggiunto il seguente: 
  « 6-quater. Al fine di preservare i servizi di  pubblica  utilita',
con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
definite  le  regole   tecniche   per   l'emissione   delle   fatture
elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti
passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati  dai  regolamenti
di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366,
e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche
che  non  operano  nell'ambito  di  attivita'   d'impresa,   arte   e
professione. Le predette regole tecniche valgono  esclusivamente  per
le fatture elettroniche emesse nei confronti dei  consumatori  finali
con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio  2005
e dei quali non e' stato possibile  identificare  il  codice  fiscale
anche  a  seguito  dell'utilizzo  dei  servizi  di  verifica  offerti
dall'Agenzia delle entrate. ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
          n. 127 del 2015, come modificato dal presente articolo,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 10.