Art. 10 
 
                Autorizzazione specifica individuale 
 
  1. L'autorizzazione  specifica  individuale  e'  rilasciata  ad  un
singolo esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica,
per uno o piu' beni, sia nella forma di beni fisici che in quella  di
beni intangibili, quali operazioni  di  trasmissione  di  software  e
tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno specifico  utilizzatore
finale, previo parere del Comitato  consultivo.  L'autorizzazione  ha
una validita' da sei mesi a due anni, salvi diversi termini stabiliti
dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1, con  possibilita'  di
proroga, a richiesta, che deve essere presentata entro  e  non  oltre
trenta  giorni  prima  della  scadenza  dell'autorizzazione   stessa.
L'eventuale proroga puo' essere rilasciata soltanto una volta. 
  2. La domanda per ottenere un'autorizzazione specifica individuale,
sottoscritta   da   un   legale   rappresentante    dell'esportatore,
dell'intermediario  o  del  fornitore  di  assistenza   tecnica,   e'
indirizzata all'Autorita'  competente,  utilizzando,  a  seconda  dei
casi, la modulistica prescritta dai pertinenti regolamenti  unionali.
In caso di  compilazione  incompleta  o  errata  e'  fatta  salva  la
possibilita'  di  regolarizzare  successivamente   la   domanda.   Le
informazioni e i dati  contenuti  nella  domanda  e  negli  eventuali
allegati  si  intendono  dichiarati  dall'istante  sotto  la  propria
responsabilita'.   Qualsiasi   cambiamento   intervenuto   dopo    la
presentazione della domanda deve  essere  tempestivamente  comunicato
all'Autorita' competente. 
  3. La domanda deve essere corredata di una copia del  contratto  di
riferimento  o  comunque  di  sufficiente   documentazione   atta   a
comprovare   l'effettiva    volonta'    di    acquisto    da    parte
dell'utilizzatore finale;  delle  specifiche  tecniche  dei  prodotti
oggetto   di   esportazione   o    intermediazione;    del    profilo
dell'utilizzatore  finale  e  di  una  dichiarazione  del   medesimo,
cosiddetta  end  user  statement,  contenente  obbligatoriamente   le
seguenti informazioni: 
    a) l'esatta  indicazione  della  denominazione  o  della  ragione
sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta; 
    b) la descrizione dei prodotti importati,  la  loro  quantita'  e
valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo  livello,
gli estremi del contratto di riferimento; 
    c) l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o militare,  dei
prodotti importati, nonche' del loro esatto luogo di destinazione  ed
impiego; in  caso  di  merci  soggette  al  regolamento  antitortura,
l'indicazione  dell'utilizzo  specifico,  che  non   sia   volto   ad
infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti  o  pene
crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi  d'intermediazione,
indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e  sui
terzi implicati nella transazione; 
    d) l'impegno espresso, per i prodotti  a  duplice  uso  e  per  i
prodotti a duplice uso non listati, appartenenti al settore  nucleare
o che potrebbero essere,  direttamente  o  indirettamente,  impiegati
nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in  applicazioni
militari o  esplosive  nucleari,  in  attivita'  civili  nucleari  in
impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale  per
l'energia  atomica  (A.I.E.A.)  o  in  applicazioni  collegate   allo
sviluppo e produzione di altre armi di  distruzione  di  massa  e  di
missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi; 
    e) l'impegno espresso,  per  le  merci  soggette  al  regolamento
antitortura, a non utilizzare tali merci per infliggere  la  pena  di
morte, la tortura, o altri trattamenti  o  pene  crudeli,  inumane  o
degradanti; 
    f) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o  dirottare,
durante il viaggio, i prodotti importati; 
    g) eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei regolamenti
(UE) concernenti misure restrittive. 
  4. La dichiarazione di cui  al  comma  3  deve  essere  debitamente
datata,   timbrata   e   firmata   da   un   legale    rappresentante
dell'utilizzatore  finale.  Essa  deve   essere   autenticata   dalla
competente autorita' amministrativa straniera o diplomatica italiana,
qualora venga cosi' richiesto dall'Autorita' competente. 
  5.  L'Autorita'   competente   puo'   richiedere   all'esportatore,
all'intermediario o al fornitore di assistenza tecnica di  presentare
anche un certificato internazionale d'importazione o  un  certificato
di uso finale rilasciato dalla  competente  autorita'  amministrativa
del Paese di appartenenza dell'utilizzatore finale. 
  6. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3, 4  e  5,  l'Autorita'
competente    puo'    sempre    richiedere    ulteriore,    specifica
documentazione,   necessaria   al   completamento   della    relativa
istruttoria. 
  7. L'esportatore, l'intermediario  o  il  fornitore  di  assistenza
tecnica, possono  essere  tenuti  ad  adempiere  ulteriori  specifici
obblighi  se  richiesti   dall'Autorita'   competente   ed   indicati
nell'autorizzazione stessa. Come ulteriori  obblighi  possono  essere
indicati nell'autorizzazione:  l'obbligo  di  produrre  all'Autorita'
competente  una  dichiarazione  di  presa  in  carico  dei   prodotti
sottoposti ad autorizzazione,  redatta  e  firmata  dall'utilizzatore
finale; l'obbligo di effettuare, con cadenza indicata  dall'Autorita'
competente, ispezioni nel luogo di destinazione finale  dei  medesimi
prodotti indicato  nell'autorizzazione,  al  fine  di  accertare  che
questi vi permangano e che la loro effettiva destinazione  d'uso  sia
coerente  con  quella  indicata  nell'autorizzazione;  l'obbligo   di
fornire  all'Autorita'  competente  idonea  reportistica  scritta   e
fotografica circa tali ispezioni. 
  8. La documentazione relativa alle operazioni effettuate in  regime
di autorizzazione specifica individuale deve essere conservata  negli
archivi della sede legale dell'esportatore, dell'intermediario o  del
fornitore di assistenza tecnica, per un periodo non inferiore  a  tre
anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le  operazioni  hanno
avuto  luogo;  deve  essere  esibita  su   richiesta   dell'Autorita'
competente,  che  puo'  disporre  idonea  attivita'  di  ispezione  e
controllo  ai  sensi  dell'articolo  17;  nel  caso   di   operazioni
riguardanti prodotti a duplice uso  e  prodotti  a  duplice  uso  non
listati, comprende i documenti indicati nell'articolo 20, paragrafi 1
e 2, del regolamento duplice uso. 
  9. L'autorizzazione specifica  individuale  e'  negata,  annullata,
revocata, sospesa  o  modificata,  sentito  il  parere  del  Comitato
consultivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.