Art. 10 Disposizioni finanziarie 1. Per la definizione del quadro finanziario di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), concorrono: a) le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate ai programmi per la mobilita' sostenibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017; c) le risorse relative al finanziamento e al cofinanziamento dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, ove prevedano misure rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonche' le risorse individuate dalle regioni e dagli enti locali a valere sui propri bilanci; d) gli eventuali proventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati, nonche' i lasciti, le donazioni e altri atti di liberalita' finalizzati al finanziamento della mobilita' ciclistica.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 1, comma 640, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, si veda nelle note all'art. 3.