Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 19 decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.  171,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Iscrizione  di
imbarcazioni da diporto»; 
    b) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Per  ottenere
l'iscrizione  nell'Archivio  telematico  centrale  delle  unita'   da
diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da
diporto  in  locazione  finanziaria,  in  nome  e   per   conto   del
proprietario,  munito  di  procura  con  sottoscrizione  autenticata,
presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di
proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata ai  sensi
dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n.  5,  da
uno dei soggetti indicati nell'articolo 14,  comma  3,  del  medesimo
decreto, nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei  motori
installati a bordo. Per le unita' da diporto non munite di  marcatura
CE   la   predetta   documentazione   tecnica   e'   sostituita    da
un'attestazione di  idoneita'  rilasciata  da  un  organismo  tecnico
notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio  2016,  n.  5,
ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14  giugno  2011,
n. 104.»; 
    c) al comma 2, le parole:  «dell'articolo  10  o  autorizzato  ai
sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998,  n.  314,  e  successive
modificazioni»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «del   decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104»; 
    d) il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  Qualora  il
proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria in nome o  per
conto  del  proprietario,  munito  di  procura   con   sottoscrizione
autenticata, di una imbarcazione  da  diporto  iscritta  in  uno  dei
registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione  europea  o  di  un
altro Stato individuato con modalita' stabilite  dal  regolamento  di
attuazione del  presente  codice  chieda  l'iscrizione  nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da  diporto  (ATCN),  in  luogo  del
titolo di proprieta', e' sufficiente  presentare  il  certificato  di
cancellazione dal registro  dello  Stato  di  provenienza  ovvero  un
attestato dell'autorita' competente, con  validita'  massima  di  sei
mesi, dal quale risulti avviata la procedura  di  cancellazione.  Dal
certificato di  cancellazione  o  dall'attestato  provvisorio  devono
sempre risultare le generalita' del proprietario e  gli  elementi  di
individuazione dell'unita'.»; 
    e) al comma 4, le parole:  «dell'articolo  10  o  autorizzato  ai
sensi del decreto legislativo 3 agosto  1998,  n.  314  e  successive
modificazioni»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «del   decreto
legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104»; 
    f) dopo  il  comma  4,  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  Per
l'annotazione  dell'utilizzo   a   fini   commerciali   nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o
l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione  finanziaria
presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto  dai  commi
da 1 a 4 del presente articolo,  il  certificato  di  iscrizione  nel
registro  delle  imprese  o  dichiarazione  sostitutiva  dalla  quale
risultano  l'indicazione  delle  imprese   individuali   o   societa'
esercenti le attivita' di cui all'articolo  2  o,  se  si  tratta  di
impresa o societa' estera,  un  documento  rilasciato  dal  Paese  di
appartenenza che attesta la specifica attivita' di  cui  all'articolo
2,  svolta  dall'esercente.  L'iscrizione  nell'Archivio   telematico
centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la  denominazione  di
imbarcazione da  diporto  utilizzata  a  fini  commerciali-commercial
yacht. La stessa denominazione e' riportata anche  nella  licenza  di
navigazione. E'  fatta  salva  la  facolta'  per  il  proprietario  o
dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare  sempre
la destinazione della imbarcazione  da  diporto  in  imbarcazione  da
diporto utilizzata a fini commerciali e da  imbarcazione  da  diporto
utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta l'art. 19 del citato  decreto  legislativo
          18 luglio  2005,  n.  171,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 19 (Iscrizione di imbarcazioni da diporto). -  1.
          Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale
          delle  unita'  da  diporto  (ATCN),   il   proprietario   o
          l'utilizzatore dell'imbarcazione da  diporto  in  locazione
          finanziaria, in nome e per conto del  proprietario,  munito
          di procura con sottoscrizione  autenticata,  presenta  allo
          Sportello telematico del diportista  (STED)  il  titolo  di
          proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata
          ai sensi  dell'allegato  XIV  del  decreto  legislativo  11
          gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati  nell'art.
          14, comma 3, del medesimo decreto, nonche' la dichiarazione
          di potenza del motore o dei motori installati a bordo.  Per
          le unita' da diporto non munite di marcatura CE la predetta
          documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione  di
          idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato  ai
          sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero
          autorizzato ai sensi  del  decreto  legislativo  14  giugno
          2011, n. 104. 
              2. Per  le  unita'  provenienti  da  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, munite di marcatura CE,  ai  documenti
          indicati  al  comma  1  e'  aggiunto  il   certificato   di
          cancellazione dal registro ove l'unita' era  iscritta  che,
          se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione
          tecnica di cui al comma  1.  Qualora  la  legislazione  del
          Paese di provenienza dell'unita'  da  diporto  non  preveda
          l'iscrizione nei registri, il certificato di  cancellazione
          e' sostituito da apposita  dichiarazione  del  proprietario
          dell'unita' o del suo legale rappresentante. Per le  unita'
          provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura  CE
          la documentazione tecnica di cui al comma 1  e'  sostituita
          da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
          tecnico notificato ai  sensi  del  decreto  legislativo  11
          gennaio 2016, n. 5, o  autorizzato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
              3.  Qualora  il  proprietario   o   l'utilizzatore   in
          locazione finanziaria in nome o per conto del proprietario,
          munito di procura con sottoscrizione  autenticata,  di  una
          imbarcazione  da  diporto  iscritta  in  uno  dei  registri
          pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea  o  di  un
          altro  Stato  individuato  con  modalita'   stabilite   dal
          regolamento  di  attuazione  del  presente  codice   chieda
          l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita'
          da diporto (ATCN), in luogo del titolo  di  proprieta',  e'
          sufficiente presentare il certificato di cancellazione  dal
          registro dello Stato di  provenienza  ovvero  un  attestato
          dell'autorita' competente, con  validita'  massima  di  sei
          mesi,  dal  quale   risulti   avviata   la   procedura   di
          cancellazione.   Dal   certificato   di   cancellazione   o
          dall'attestato  provvisorio  devono  sempre  risultare   le
          generalita'   del   proprietario   e   gli   elementi    di
          individuazione dell'unita'. 
              4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da
          Paesi terzi costruite, immesse  in  commercio  o  messe  in
          servizio in uno  degli  Stati  membri  dell'area  economica
          europea (AEE) prima del 16 giugno 1998,  la  documentazione
          tecnica  e'  sostituita  da  un'attestazione  di  idoneita'
          rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi  del
          decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai
          sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
              4-bis.   Per   l'annotazione   dell'utilizzo   a   fini
          commerciali nell'Archivio telematico centrale delle  unita'
          da  diporto  (ATCN),  il  proprietario   o   l'utilizzatore
          dell'imbarcazione  da  diporto  in  locazione   finanziaria
          presenta all'ufficio di iscrizione, oltre  quanto  previsto
          dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di
          iscrizione  nel  registro  delle  imprese  o  dichiarazione
          sostitutiva  dalla  quale  risultano  l'indicazione   delle
          imprese individuali o societa' esercenti  le  attivita'  di
          cui all'art. 2 o,  se  si  tratta  di  impresa  o  societa'
          estera, un documento rilasciato dal Paese  di  appartenenza
          che attesta la  specifica  attivita'  di  cui  all'art.  2,
          svolta    dall'esercente.    L'iscrizione     nell'Archivio
          telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)  riporta
          la denominazione di imbarcazione da  diporto  utilizzata  a
          fini commerciali-commercial yacht. La stessa  denominazione
          e' riportata anche nella licenza di navigazione.  E'  fatta
          salva la facolta' per il proprietario  o  dell'utilizzatore
          del bene in  locazione  finanziaria  di  mutare  sempre  la
          destinazione della imbarcazione da diporto in  imbarcazione
          da diporto utilizzata a fini commerciali e da  imbarcazione
          da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da
          diporto.».