Art. 10 
 
 
                               Rinvio 
 
  1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica,
la proroga e la revoca  delle  speciali  misure  di  protezione,  per
l'attuazione  dei  programmi  di  protezione   e   per   quanto   non
espressamente disciplinato dalla presente  legge  si  applicano,  ove
compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1,  2,
3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. 
  2. Per le finalita' di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,
nonche' per quelle di cui agli articoli  3,  comma  2,  7,  comma  1,
lettere a), g) e h), e 18, si applicano in via transitoria, fino alla
data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari
adottate ai sensi  dell'articolo  26,  le  disposizioni  dei  decreti
ministeriali attuativi emanati  ai  sensi  dell'articolo  17-bis  del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonche' del regolamento di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'art. 10 del citato decreto-legge 15
          gennaio 1991, n. 8, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 marzo 1991, n. 82, vedi nelle note all'art. 7. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13   del   citato
          decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  15  marzo  1991,  n.  82,  come
          modificato dall'art. 18 della legge qui pubblicata: 
              «Art. 13 (Contenuti delle speciali misure di protezione
          e  adozione  di  provvedimenti  provvisori).  -  1.   Sulla
          proposta di ammissione alle speciali misure di  protezione,
          la commissione  centrale  di  cui  all'art.  10,  comma  2,
          delibera a maggioranza dei suoi componenti,  purche'  siano
          presenti alla seduta almeno cinque di questi.  In  caso  di
          parita' prevale il voto del  presidente.  Quando  risultano
          situazioni  di  particolare  gravita'  e  vi  e'  richiesta
          dell'autorita'  legittimata  a  formulare  la  proposta  la
          commissione delibera, anche  senza  formalita'  e  comunque
          entro la prima seduta successiva alla richiesta,  un  piano
          provvisorio  di  protezione  dopo   aver   acquisito,   ove
          necessario,   informazioni   dal   Servizio   centrale   di
          protezione di cui all'art. 14 o per il tramite di esso.  La
          richiesta contiene, oltre agli elementi di cui all'art. 11,
          comma 7, la indicazione quantomeno sommaria dei  fatti  sui
          quali il soggetto interessato ha manifestato la volonta' di
          collaborare e dei motivi per i quali la  collaborazione  e'
          ritenuta attendibile e di  notevole  importanza;  specifica
          inoltre le circostanze  da  cui  risultano  la  particolare
          gravita'  del  pericolo  e  l'urgenza  di  provvedere.   Il
          provvedimento con il quale la commissione delibera il piano
          provvisorio  di  protezione  cessa  di  avere  effetto  se,
          decorsi  centottanta  giorni,  l'autorita'  legittimata   a
          formulare la proposta di cui all'art. 11 non ha  provveduto
          a  trasmetterla  e  la  commissione   non   ha   deliberato
          sull'applicazione  delle  speciali  misure  di   protezione
          osservando le ordinarie forme e modalita' del procedimento.
          Il  presidente   della   commissione   puo'   disporre   la
          prosecuzione del piano provvisorio  di  protezione  per  il
          tempo strettamente necessario a  consentire  l'esame  della
          proposta  da  parte  della  commissione  medesima.   Quando
          sussistono  situazioni  di  eccezionale  urgenza  che   non
          consentono di attendere la deliberazione della  commissione
          e fino a che tale deliberazione non interviene, su motivata
          richiesta  della  competente   autorita'   provinciale   di
          pubblica sicurezza,  il  Capo  della  polizia  -  direttore
          generale della pubblica sicurezza  puo'  autorizzare  detta
          autorita'  ad  avvalersi   degli   specifici   stanziamenti
          previsti   dall'art.   17   specificandone   contenuti    e
          destinazione.  Nei  casi  in  cui  e'  applicato  il  piano
          provvisorio di protezione, il presidente della  commissione
          puo' richiedere al  Servizio  centrale  di  protezione  una
          relazione  riguardante  la   idoneita'   dei   soggetti   a
          sottostare agli impegni indicati nell'art. 12. Allo  scopo,
          l'autorita'  provinciale   di   pubblica   sicurezza   puo'
          avvalersi del Servizio centrale di protezione. 
              2. Per stabilire se  sia  necessario  applicare  taluna
          delle  misure  di  protezione  e,  in  caso  positivo,  per
          individuare quale  di  esse  sia  idonea  in  concreto,  la
          commissione   centrale   puo'   acquisire   specifiche    e
          dettagliate indicazioni sulle misure di  prevenzione  o  di
          tutela  gia'  adottate  o  adottabili   dall'autorita'   di
          pubblica sicurezza, dall'Amministrazione penitenziaria o da
          altri organi, nonche' ogni ulteriore elemento eventualmente
          occorrente per definire  la  gravita'  e  l'attualita'  del
          pericolo in relazione alle caratteristiche  delle  condotte
          di collaborazione. 
              3. Esclusivamente al fine di  valutare  la  sussistenza
          dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di
          protezione, la commissione centrale  puo'  procedere  anche
          all'audizione  delle  autorita'  che  hanno  formulato   la
          proposta  o  il  parere  e  di  altri  organi   giudiziari,
          investigativi e di sicurezza; puo' inoltre  utilizzare  gli
          atti  trasmessi   dall'autorita'   giudiziaria   ai   sensi
          dell'art. 118 del codice di procedura penale. 
              4. Il contenuto del  piano  provvisorio  di  protezione
          previsto dal comma 1 e delle speciali misure di  protezione
          che la commissione centrale puo' applicare nei casi in  cui
          non  provvede  mediante  la  definizione  di  uno  speciale
          programma  e'  stabilito  nei  decreti  previsti  dall'art.
          17-bis, comma 1. Il  contenuto  delle  speciali  misure  di
          protezione puo' essere rappresentato, in particolare, oltre
          che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a
          cura degli organi di polizia  territorialmente  competenti,
          dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza,
          dall'adozione delle misure necessarie per  i  trasferimenti
          in comuni diversi da quelli di residenza, dalla  previsione
          di  interventi  contingenti  finalizzati  ad  agevolare  il
          reinserimento sociale nonche'  dal  ricorso,  nel  rispetto
          delle norme  dell'ordinamento  penitenziario,  a  modalita'
          particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di
          traduzioni e piantonamenti. 
              5.  Se,  ricorrendone  le  condizioni,  la  commissione
          centrale  delibera  la   applicazione   delle   misure   di
          protezione  mediante  la  definizione   di   uno   speciale
          programma, questo e' formulato secondo criteri che  tengono
          specifico conto delle situazioni concretamente  prospettate
          e puo' comprendere, oltre alle misure richiamate nel  comma
          4, il trasferimento delle persone non  detenute  in  luoghi
          protetti, speciali modalita' di tenuta della documentazione
          e delle comunicazioni al servizio  informatico,  misure  di
          assistenza  personale  ed  economica,   cambiamento   delle
          generalita' a norma del decreto legislativo 29 marzo  1993,
          n. 119, e successive modificazioni, misure atte a  favorire
          il reinserimento sociale del collaboratore  e  delle  altre
          persone  sottoposte   a   protezione   oltre   che   misure
          straordinarie eventualmente necessarie. 
              6. Le misure di assistenza economica indicate nel comma
          5 comprendono, in specie, sempreche' a tutte  o  ad  alcune
          non possa direttamente provvedere il soggetto sottoposto al
          programma di protezione, la sistemazione alloggiativa e  le
          spese per i trasferimenti, le spese per esigenze  sanitarie
          quando  non  sia  possibile   avvalersi   delle   strutture
          pubbliche ordinarie, l'assistenza  legale  e  l'assegno  di
          mantenimento  nel  caso  di  impossibilita'   di   svolgere
          attivita'   lavorativa.   La   misura    dell'assegno    di
          mantenimento e delle integrazioni per le persone  a  carico
          prive di capacita' lavorativa e' definita dalla commissione
          centrale e non puo' superare un ammontare di  cinque  volte
          l'assegno sociale di cui all'art. 3, commi  6  e  7,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335. L'assegno di mantenimento puo'
          essere  annualmente  modificato   in   misura   pari   alle
          variazioni  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per   le
          famiglie  di  operai  ed  impiegati  rilevate   dall'ISTAT.
          L'assegno  di  mantenimento  puo'  essere  integrato  dalla
          commissione  con   provvedimento   motivato   solo   quando
          ricorrono particolari circostanze influenti sulle  esigenze
          di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela
          del  soggetto  sottoposto  al  programma   di   protezione,
          eventualmente  sentiti  l'autorita'  che  ha  formulato  la
          proposta,   il   procuratore    nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo o i procuratori generali interessati a norma
          dell'art. 11. Il provvedimento e' acquisito dal giudice del
          dibattimento su richiesta della difesa dei soggetti  a  cui
          carico sono utilizzate le dichiarazioni del  collaboratore.
          Lo stesso giudice, sempre su  richiesta  della  difesa  dei
          soggetti  di  cui   al   periodo   precedente,   acquisisce
          l'indicazione   dell'importo   dettagliato   delle    spese
          sostenute  per  la  persona  sottoposta  al  programma   di
          protezione. 
              7. Nella relazione prevista dall'art. 16,  il  Ministro
          dell'interno indica il numero complessivo  dei  soggetti  e
          l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel  semestre
          per  l'assistenza  economica  dei  soggetti  sottoposti   a
          programma di protezione e, garantendo la  riservatezza  dei
          singoli soggetti interessati, specifica  anche  l'ammontare
          delle    integrazioni    dell'assegno    di    mantenimento
          eventualmente  intervenute  e  le  esigenze  che  le  hanno
          motivate. 
              8. Ai fini del reinserimento sociale dei  collaboratori
          e delle altre persone sottoposte a protezione, e' garantita
          la  conservazione   del   posto   di   lavoro   ovvero   il
          trasferimento ad altra sede o ufficio secondo le forme e le
          modalita' che, assicurando la  riservatezza  e  l'anonimato
          dell'interessato,  sono  specificate  in  apposito  decreto
          emanato dal  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro  della  giustizia,  sentiti  gli  altri   Ministri
          interessati. Analogamente si provvede per la definizione di
          specifiche misure di assistenza e di reinserimento  sociale
          destinate ai  minori  compresi  nelle  speciali  misure  di
          protezione. 
              9.  L'autorita'  giudiziaria   puo'   autorizzare   con
          provvedimento  motivato  i  soggetti  di  cui  al  comma  2
          dell'art.  16-quater  ad  incontrarsi   tra   loro   quando
          ricorrono  apprezzabili   esigenze   inerenti   alla   vita
          familiare. 
              10. Al fine di garantire la sicurezza, la  riservatezza
          e il  reinserimento  sociale  delle  persone  sottoposte  a
          speciale programma di protezione a norma del comma 5 e  che
          non sono detenute o internate e' consentita l'utilizzazione
          di un documento di copertura. 
              11.  L'autorizzazione  al  rilascio  del  documento  di
          copertura indicato  nel  comma  10  e'  data  dal  Servizio
          centrale di protezione di cui all'art. 14 il  quale  chiede
          alle autorita' competenti  al  rilascio,  che  non  possono
          opporre rifiuto, di predisporre il documento e di procedere
          alle registrazioni previste dalla legge  e  agli  ulteriori
          adempimenti  eventualmente  necessari.  Si   applicano   le
          previsioni in tema di esonero  da  responsabilita'  di  cui
          all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 1993,  n.  119.
          Presso il Servizio centrale  di  protezione  e'  tenuto  un
          registro riservato attestante i tempi,  le  procedure  e  i
          motivi dell'autorizzazione al rilascio del documento. 
              12. Quando ricorrono particolari motivi  di  sicurezza,
          il  procuratore  della  Repubblica  o  il  giudice  possono
          autorizzare il soggetto interrogato o esaminato a  eleggere
          domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio  di
          polizia,  ai  fini   delle   necessarie   comunicazioni   o
          notificazioni. 
              13. Quando la proposta o la richiesta per  l'ammissione
          a speciali forme di protezione e' formulata  nei  confronti
          di  soggetti  detenuti   o   internati,   il   Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria provvede ad assegnare  i
          soggetti medesimi a istituti  o  sezioni  di  istituto  che
          garantiscano le  specifiche  esigenze  di  sicurezza.  Allo
          stesso  modo  il  Dipartimento  provvede  in  vista   della
          formulazione della proposta e su richiesta del  procuratore
          della  Repubblica  che  ha  raccolto  o   si   appresta   a
          raccogliere le dichiarazioni di collaborazione o il verbale
          illustrativo dei contenuti  della  collaborazione  previsto
          dall'art. 16-quater. 
              14. Nei casi indicati nel  comma  13,  la  custodia  e'
          assicurata  garantendo  la  riservatezza   dell'interessato
          anche  con  le  specifiche  modalita'  di  cui  al  decreto
          previsto dall'art. 17-bis, comma 2,  e  procurando  che  lo
          stesso   sia   sottoposto   a   misure    di    trattamento
          penitenziario, specie organizzative, dirette  ad  impedirne
          l'incontro con altre persone che gia' risultano collaborare
          con la giustizia e dirette ad assicurare che la  genuinita'
          delle dichiarazioni non possa essere compromessa. E'  fatto
          divieto, durante la redazione dei verbali e comunque almeno
          fino alla redazione del verbale illustrativo dei  contenuti
          della collaborazione, di sottoporre la persona che rende le
          dichiarazioni ai colloqui  investigativi  di  cui  all'art.
          18-bis, commi 1 e 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354,  e
          successive modificazioni. E' fatto altresi'  divieto,  alla
          persona  medesima  e  per  lo  stesso  periodo,  di   avere
          corrispondenza  epistolare,   telegrafica   o   telefonica,
          nonche' di incontrare altre persone che collaborano con  la
          giustizia, salvo autorizzazione dell'autorita'  giudiziaria
          per finalita' connesse ad  esigenze  di  protezione  ovvero
          quando  ricorrano  gravi  esigenze   relative   alla   vita
          familiare. 
              15. L'inosservanza delle prescrizioni di cui  al  comma
          14 comporta l'inutilizzabilita' in  dibattimento,  salvi  i
          casi di irripetibilita' dell'atto, delle dichiarazioni rese
          al  pubblico   ministero   e   alla   polizia   giudiziaria
          successivamente alla  data  in  cui  si  e'  verificata  la
          violazione.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 11  e  17-bis  del
          citato decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: 
              «Art. 11 (Proposta di ammissione).  -  1.  L'ammissione
          alle speciali misure di protezione, oltre che i contenuti e
          la durata di esse, sono di volta in volta deliberati  dalla
          commissione centrale  di  cui  all'art.  10,  comma  2,  su
          proposta formulata dal procuratore della Repubblica il  cui
          ufficio procede o ha proceduto  sui  fatti  indicati  nelle
          dichiarazioni rese dalla persona che si assume sottoposta a
          grave e attuale pericolo. Allorche' sui fatti procede o  ha
          proceduto la Direzione distrettuale antimafia e a essa  non
          e'  preposto  il  procuratore  distrettuale,  ma   un   suo
          delegato, la proposta e' formulata da quest'ultimo. 
              2.  Quando  le  dichiarazioni  indicate  nel  comma   1
          attengono a procedimenti per taluno  dei  delitti  previsti
          dall'art.  51,  commi  3-bis  e  3-quater,  del  codice  di
          procedura penale, in relazione ai quali  risulta  che  piu'
          uffici  del  pubblico  ministero   procedono   a   indagini
          collegate a norma dell'art. 371  dello  stesso  codice,  la
          proposta  e'  formulata  da  uno  degli  uffici  procedenti
          d'intesa  con  gli  altri  e  comunicata   al   procuratore
          nazionale antimafia e antiterrorismo; nel caso  di  mancata
          intesa il procuratore nazionale antimafia e  antiterrorismo
          risolve il contrasto. 
              3. La proposta puo' essere  formulata  anche  dal  Capo
          della polizia-direttore generale della  pubblica  sicurezza
          previa  acquisizione  del  parere  del  procuratore   della
          Repubblica che, se ne ricorrono le condizioni, e' formulato
          d'intesa con le altre autorita'  legittimate  a  norma  del
          comma 2. 
              4. Quando non ricorrono le ipotesi indicate  nel  comma
          2,  l'autorita'  che  formula  la  proposta  puo'  comunque
          richiedere il parere del procuratore nazionale antimafia  e
          antiterrorismo nonche' dei procuratori generali  presso  le
          corti di  appello  interessati  allorche'  ritiene  che  le
          notizie,  le  informazioni  e   i   dati   attinenti   alla
          criminalita' organizzata di cui  il  procuratore  nazionale
          antimafia  e  antiterrorismo  o  i   procuratori   generali
          dispongono per l'esercizio delle  loro  funzioni,  a  norma
          dell'art. 371-bis del codice  di  procedura  penale  e  del
          citato art. 118-bis delle relative norme di attuazione,  di
          coordinamento e transitorie, possano essere  utili  per  la
          deliberazione della commissione centrale. 
              5.  Anche  per  il  tramite  del  suo  presidente,   la
          commissione  centrale  puo'  esercitare  sia  la   facolta'
          indicata nel comma 4 sia quella di richiedere il parere del
          procuratore nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  o  dei
          procuratori generali presso le corti di appello interessati
          quando ritiene che la proposta doveva essere formulata  dal
          procuratore della Repubblica d'intesa con altre  procure  e
          risulta che cio' non e' avvenuto. In tale ultima ipotesi  e
          sempreche' ritengano ricorrere le condizioni  indicate  nel
          comma   2,   il   procuratore   nazionale    antimafia    e
          antiterrorismo e i procuratori generali, oltre a rendere il
          parere, danno comunicazione dei motivi che hanno  originato
          la richiesta al procuratore generale  presso  la  Corte  di
          cassazione. 
              6. Nelle ipotesi di cui ai  commi  2,  3,  4  e  5,  il
          procuratore  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo  e   i
          procuratori generali presso le corti di appello interessati
          possono  acquisire  copie  di  atti   nonche'   notizie   o
          informazioni dalle autorita' giudiziarie  che  procedono  a
          indagini o a giudizi connessi  o  collegati  alle  medesime
          condotte di collaborazione. 
              7. La proposta per l'ammissione alle speciali misure di
          protezione contiene le notizie e gli  elementi  utili  alla
          valutazione sulla gravita' e attualita' del pericolo cui le
          persone indicate nell'art. 9 sono o possono essere  esposte
          per effetto della scelta di collaborare  con  la  giustizia
          compiuta da chi ha reso le  dichiarazioni.  Nella  proposta
          sono elencate le eventuali  misure  di  tutela  adottate  o
          fatte adottare e sono evidenziati i motivi per i  quali  le
          stesse non appaiono adeguate. 
              8. Nell'ipotesi  prevista  dall'art.  9,  comma  3,  la
          proposta del procuratore della Repubblica, ovvero il parere
          dello stesso procuratore quando la proposta  e'  effettuata
          dal Capo della polizia - direttore generale della  pubblica
          sicurezza,   deve   fare   riferimento    specifico    alle
          caratteristiche    del     contributo     offerto     dalle
          dichiarazioni.». 
              «Art. 17-bis (Previsione di norme di attuazione). -  1.
          Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'interno,  emanati
          di concerto con il Ministro  della  giustizia,  sentiti  il
          Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e
          la commissione centrale di cui all'art. 10, comma  2,  sono
          precisati i contenuti e le modalita'  di  attuazione  delle
          speciali misure di protezione definite e applicate anche in
          via  provvisoria  dalla  commissione  centrale  nonche'   i
          criteri che la medesima applica nelle fasi di  istruttoria,
          formulazione e attuazione delle misure predette. 
              2. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato di
          concerto con il Ministro  dell'interno,  sono  stabiliti  i
          presupposti e le modalita' di applicazione delle norme  sul
          trattamento penitenziario,  previste  dal  titolo  I  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e
          dal  titolo  I  del  relativo  regolamento  di  esecuzione,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  29
          aprile 1976,  n.  431,  e  successive  modificazioni,  alle
          persone ammesse alle misure  speciali  di  protezione  e  a
          quelle che risultano  tenere  o  aver  tenuto  condotte  di
          collaborazione previste dal codice penale o da disposizioni
          speciali relativamente ai delitti di cui all'art. 9,  comma
          2. 
              3. Con decreti del Ministro  dell'interno,  emanati  di
          concerto con i Ministri  delle  finanze,  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, della  giustizia
          e della difesa, sono adottate le  norme  regolamentari  per
          disciplinare  le  modalita'  per   il   versamento   e   il
          trasferimento del denaro, dei beni e delle  altre  utilita'
          di  cui  all'impegno  assunto  dal  collaboratore  a  norma
          dell'art. 12, comma 2, lettera e),  del  presente  decreto,
          nonche' le norme regolamentari per disciplinare, secondo le
          previsioni dell'art. 12-sexies, commi 4-bis  e  4-ter,  del
          decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  1992,  n.  356,  e
          successive modificazioni, le modalita' di destinazione  del
          denaro, nonche' di vendita e destinazione dei beni e  delle
          altre utilita'. 
              4. I decreti previsti dai  commi  1,  2  e  3,  nonche'
          quello previsto dall'art. 13,  comma  8,  sono  emanati  ai
          sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              5. Il Consiglio di  Stato  esprime  il  proprio  parere
          sugli schemi dei regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 entro
          trenta  giorni  dalla  richiesta,  decorsi   i   quali   il
          regolamento puo' comunque essere adottato.».