Art. 10 
 
                        Entrate dell'Agenzia 
 
  1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite: 
    a) dalle assegnazioni a carico  dello  Stato,  finalizzate  anche
alla gestione delle attivita' istituzionali dell'Agenzia, determinate
con legge; 
    b)  dalle  somme  di  provenienza  dall'Unione  europea  per   il
finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento  dell'Agenzia  e
dei rimborsi forfettari da parte del FEAGA e del FEASR; 
    c) dai proventi realizzati nell'espletamento  delle  gestioni  di
intervento. 
  2. Non costituiscono entrate, ai sensi del comma 1, le assegnazioni
a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad
essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per  spese  connesse  alla
gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate  agli  ammassi  e
agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su  un  conto
infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione  «Aiuti  e  ammassi
comunitari» da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali
somme, cosi' identificate, costituiscono patrimonio distinto a  tutti
gli effetti da quello dell'Agenzia. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministro,  sono  determinate  le   modalita'   per
l'accreditamento delle somme  destinate  agli  aiuti  comunitari  sui
sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.