Art. 10 Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 117 del 2017 1. All'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «dalle organizzazioni di volontariato associate» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti associati.».
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 34, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 34 (Ordinamento ed amministrazione). - 1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. 2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non puo' essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della funzione.».