Art. 10 
 
                      Modifiche all'articolo 34 
               del decreto legislativo n. 117 del 2017 
 
  1. All'articolo 34, comma 1, del decreto  legislativo  n.  117  del
2017, le parole «dalle organizzazioni di volontariato associate» sono
sostituite dalle seguenti: «dagli enti associati.». 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Si  riporta  l'articolo  34,  del   citato   decreto
          legislativo n. 117 del 2017, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 34 (Ordinamento ed amministrazione). -  1.  Tutti
          gli amministratori  delle  organizzazioni  di  volontariato
          sono  scelti  tra  le  persone  fisiche  associate   ovvero
          indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.  Si
          applica l'articolo 2382 del codice civile. 
              2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione  di
          quelli di  cui  all'articolo  30,  comma  5  che  siano  in
          possesso dei requisiti di cui  all'articolo  2397,  secondo
          comma, del codice civile, non puo' essere attribuito  alcun
          compenso, salvo  il  rimborso  delle  spese  effettivamente
          sostenute e documentate per l'attivita'  prestata  ai  fini
          dello svolgimento della funzione.».