Art. 10 
 
                Disallineamenti da residenza fiscale 
 
  1. Un componente negativo di  reddito,  sostenuto  da  un  soggetto
passivo che e' anche residente ai fini  fiscali  in  un  altro  Stato
membro dell'Unione europea in base alla legge interna di  tale  Stato
ed e' ivi considerato residente ai fini della convenzione per evitare
le doppie imposizioni in essere tra lo Stato italiano e  tale  Stato,
non e' deducibile qualora tale componente  negativo  di  reddito  sia
considerato deducibile nello Stato estero e la deduzione non  e'  ivi
compensata da un reddito a doppia inclusione. La disposizione di  cui
al periodo precedente si applica a condizione che il  disallineamento
non sia neutralizzato dall'altro Stato. 
  2. Un componente negativo di  reddito,  sostenuto  da  un  soggetto
passivo che e' anche residente  ai  fini  fiscali  in  un  Paese  non
appartenente all'Unione  europea,  non  e'  deducibile  qualora  tale
componente negativo di reddito sia considerato deducibile  nel  Paese
terzo e la deduzione non e' ivi compensata da  un  reddito  a  doppia
inclusione. La disposizione di cui al periodo precedente si applica a
condizione che il disallineamento non  sia  neutralizzato  dal  Paese
terzo. 
  3. Qualora la deduzione di un componente negativo  di  reddito  sia
stata negata in capo ad un soggetto passivo in applicazione dei commi
1 e 2 e lo stesso consegue un componente positivo di reddito a doppia
inclusione  in  un  periodo  d'imposta  successivo,  quest'ultimo  e'
escluso  da  imposizione  sino  a  concorrenza   dell'ammontare   del
componente negativo di reddito la cui deduzione e'  stata  negata  in
applicazione dei commi 1 e 2.