ALLEGATO X Disciplina dei combustibili Parte I Combustibili consentiti Sezione 1 Elenco dei combustibili di cui e' consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo I 1. Negli impianti disciplinati dal titolo I e' consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili: a) gas naturale; b) gas di petrolio liquefatto; c) gas di raffineria e petrolchimici; d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria; e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1; f) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e), rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1; g) biodiesel rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3; h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3; i) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera h), e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4; m) carbone di legna; n) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste; o) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1; p) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1; q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1; r) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste; s) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti, limitatamente allo stesso comprensorio industriale nel quale tale gas e' prodotto. 2. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, negli impianti di combustione con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 MW e' consentito l'utilizzo di: a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7, fatta eccezione per il contenuto di nichel e vanadio come somma; tale contenuto non deve essere superiore a 180 mg/kg per gli impianti autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato; b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; c) lignite con contenuto di zolfo non superiore all'1,5% in massa; d) miscele acqua-carbone, anche additivate con stabilizzanti o emulsionanti, purche' il carbone utilizzato corrisponda ai requisiti indicati al paragrafo 1, lettere o), p) e q); e) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7. 3. In aggiunta ai combustibili di cui ai paragrafi 1 e 2, negli impianti di combustione di potenza termica nominale uguale o superiore a 300 MW, ad eccezione di quelli anteriori al 1988 che sono autorizzati in forma tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 e che, nel rispetto della vigente normativa, non hanno completato l'adeguamento autorizzato, e' consentito l'uso di: a) emulsioni acqua-bitumi rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2; b) petrolio greggio con contenuto di nichel e vanadio, come somma, non superiore a 230 mg/kg. 4. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, e' consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili purche' prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in cui sono utilizzati: a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 3% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7; b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; c) gas di raffineria, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio, olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio, derivanti esclusivamente da greggi nazionali, e coke da petrolio; d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio rispondenti alle caratteristiche e secondo le condizioni di utilizzo di cui alla parte II, sezione 5. 5. In aggiunta ai combustibili di cui al paragrafo 1, negli impianti in cui durante il processo produttivo i composti dello zolfo siano fissati o combinati in percentuale non inferiore al 60% con il prodotto ottenuto, ad eccezione dei forni per la produzione della calce impiegata nell'industria alimentare, e' consentito l'uso di: a) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 4% in massa e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 8; b) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera a) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte sezione 3, paragrafo 2; c) bitume di petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa; d) coke da petrolio con contenuto di zolfo non superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 8. 6. In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi precedenti, nella regione Sardegna e' consentito l'uso di combustibili indigeni, costituiti da carbone e da miscele acqua-carbone, in: a) centrali termoelettriche e impianti di produzione, combinata e non, di energia elettrica e termica, purche' vengano raggiunte le percentuali di desolforazione riportate nell'allegato II; b) impianti di cui al paragrafo 2. 7. In deroga ai paragrafi 1, 5 e 6, negli impianti aventi potenza termica nominale non superiore a 3 MW, e' vietato l'uso dei seguenti combustibili; a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II, sezione 2, paragrafo 1; b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformita' alla parte II, sezione 2, paragrafo 1; c) coke da gas; d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele; e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria; f) bitume da petrolio; g) coke da petrolio; h) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni; tale disposizione si applica soltanto agli impianti autorizzati dopo il 24 marzo 1996, salvo il caso in cui le regioni, nei piani e programmi di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ne prevedano l'estensione anche agli impianti autorizzati precedentemente ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualita' dell'aria. 8. I divieti di cui al paragrafo 7 non si applicano ai combustibili prodotti da impianti localizzati nella stessa area delimitata in cui gli stessi sono utilizzati. 9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7 si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti sono considerati, ai sensi degli articoli 270, comma 4, 273, comma 9, o 282, comma 2, come un unico impianto. 10. Senza pregiudizio per quanto previsto ai paragrafi precedenti, e' consentito, alle condizioni previste nella parte II, sezione 7, l'utilizzo del combustibile solido secondario (CSS) di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc), meglio individuato nella predetta parte II, sezione 7, che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter, ha cessato di essere un rifiuto (CSS-Combustibile). Sezione 2 Elenco dei combustibili di cui e' consentito l'utilizzo negli impianti di cui al titolo II 1. Negli impianti disciplinati dal titolo II e' consentito l'uso dei seguenti combustibili: a) gas naturale; b) gas di citta'; c) gas di petrolio liquefatto; d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 1; e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1; f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4; g) carbone di legna; h) biomasse combustibili individuate nella parte II, sezione 4, alle condizioni ivi previste; i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in parte II, sezione 1, paragrafo 3; l) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128; m) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128; n) biogas individuato nella parte II, sezione 6, alle condizioni ivi previste. 1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle lettere f), g) e h) puo' essere limitato o vietato dai piani e programmi di qualita' dell'aria previsti dalla vigente normativa, ove tale misura sia necessaria al conseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria. 2. I combustibili di cui alle lettere l), m) ed n), non possono essere utilizzati negli impianti di cui all'allegato IV, parte I, punti 5 e 6. 3. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 4. PARAGRAFO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. Sezione 3 Disposizioni per alcune specifiche tipologie di combustibili liquidi 1. Olio combustibile pesante. 1.1. L'olio combustibile pesante di cui all'articolo 292, comma 2, lettera a), utilizzato negli impianti disciplinati dal titolo I, come tale o in emulsione con acqua, deve avere un contenuto di zolfo non superiore all'1% in massa e, nei casi previsti dalla sezione 1, paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa. 1.2. In deroga a quanto previsto al punto 1.1, negli impianti di cui alla sezione 1, paragrafi da 2 a 6, e' consentito, in conformita' a tali paragrafi, l'uso di oli combustibili pesanti aventi un tenore massimo di zolfo superiore all'1% in massa nel caso di: a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273, ad eccezione di quelli che beneficiano di una deroga prevista da tale articolo al rispetto dei valori limite fissati per gli ossidi di zolfo all'allegato II alla Parte Quinta; b) impianti di combustione non compresi nella precedente lettera a) ubicati nelle raffinerie di oli minerali, a condizione che la media mensile delle emissioni di ossidi di zolfo di tutti gli impianti della raffineria, esclusi quelli di cui alla lettera a), non superi, indipenden-temente dal tipo di combustibile e dalle combinazioni di combustibile utilizzati, il valore di 1700 mg/Nm3 ; c) impianti di combustione non compresi alle precedenti lettere a) e b), a condizione che sia rispettato, per gli ossidi di zolfo, il valore limite previsto nell'autorizzazione. 2. Metodi di misura per i combustibili per uso marittimo. 2.1. Fatti salvi i casi in cui si applica il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, i metodi di riferimento per la determinazione del tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo di cui all'articolo 292, comma 2, lettera d), sono quelli definiti, per tale caratteristica, nella parte II, sezione 1, paragrafo 1. Per la trattazione dei risultati delle misure e l'arbitrato si applica quanto previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4. 3. Trasmissione di dati. 3.1. Al fine di consentire l'elaborazione della relazione di cui all'articolo 298, comma 3, i soggetti competenti l'accertamento delle infrazioni ai sensi dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, trasmettono all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 marzo di ogni anno, utilizzando il formato indicato nella tabella I, i dati inerenti ai rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile precedente sui combustibili di cui all'articolo 292, comma 2, lettere a), b) e d). Entro la stessa data i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli uffici delle dogane nel cui ambito operano i laboratori chimici delle dogane, trasmettono all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i dati inerenti ai rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile precedente, ai sensi della vigente normativa, sui combustibili di cui all'articolo 292, comma 2, lettere a), b) e d), prodotti o importati e destinati alla commercializzazione sul mercato nazionale. Gli esiti trasmessi devono riferirsi ad accertamenti effettuati con una frequenza adeguata e secondo modalita' che assicurino la rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile controllato e, nel caso di combustibili per uso marittimo, la rappresentativita' dei campioni stessi rispetto al complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei porti in cui si applica il limite. (79) 3.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili di cui al punto 3.1 da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi membri dell'Unione europea e i gestori degli impianti di produzione dei medesimi combustibili inviano all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite le rispettive associazioni di categoria, utilizzando il formato indicato nelle tabelle II e III, i dati concernenti i quantitativi di tali combustibili prodotti o importati nel corso dell'anno precedente, con esclusione di quelli destinati all'esportazione. Entro il 31 marzo di ogni anno, i gestori dei grandi impianti di combustione che importano olio combustibile pesante da Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi membri dell'Unione europea inviano all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite le rispettive associazioni di categoria, utilizzando il formato indicato nella tabella IV, i dati concernenti i quantitativi di olio combustibile pesante importati nell'anno precedente. (79) 3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del punto 3.2 si intendono gli: impianti in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili oggetto della parte quinta del presente decreto, sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad accisa si intende un combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise. 3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono trasmessi all'ISPRA su supporto digitale, unitamente alla lettera di accompagnamento e, per posta elettronica all'indirizzo dati.combustibili@isprambiente.it e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per posta elettronica all'indirizzo dati.combustibili@minambiente.it (79) 3.5. La relazione elaborata dall'ISPRA sulla base dei dati e delle informazioni di cui ai punti 3.1 e 3.2 deve indicare, per ciascun combustibile, il numero totale di accertamenti effettuati, il tenore medio di zolfo relativo a tali accertamenti ed il quantitativo complessivamente prodotto e importato. (79) Tabella I* ===================================================================== | | | | Tenore | | | | | |massimo | | | | | Metodo |di zolfo| | | | |utilizzato per|previsto| | | |Tenore di| la | dalla | | | | zolfo |determinazione| legge |Modalita' di| | |accertato|del tenore di | (1) (% |accertamento| | Combustibile | (%m/m) | zolfo | m/m) | (2) | +====================+=========+==============+========+============+ |Olio combustibile | | | | | |pesante | | | | | +--------------------+---------+--------------+--------+------------+ |Gasolio | | | | | +--------------------+---------+--------------+--------+------------+ | |Gasolio marino| | | | | | |qualita' | | | | | |Com- |DMA(3) | | | | | |bu- |--------------+---------+--------------+--------+------------| |sti- |Gasolio marino| | | | | |bili |qualita' | | | | | | |DMX(3) | | | | | |per |--------------+---------+--------------+--------+------------| | |Olio diesel | | | | | |uso |marino | | | | | | |qualita' | | | | | |ma- |DMB(3) | | | | | |rit- |--------------+---------+--------------+--------+------------| |timo |Olio diesel | | | | | | |marino | | | | | | |qualita' | | | | | | |DMC(3) | | | | | | |--------------+---------+--------------+--------+------------| | |Altro(4) | | | | | +--------------------+---------+--------------+--------+------------+ (1) L'indicazione del tenore massimo deve essere accompagnata da quella della disposizione che lo prevede. (2) Deve essere indicato con la lettera A l'accertantento effettuato mediante campionamento ed analisi e con la lettera D l'accertamento effettuato mediante controlli sui documenti. (3) La distinzione del dato in funzione di ciascuna qualita' di combustibile e' richiesta ove tale informazione sia disponibile. (4) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino. * Ciascuna riga si riferisce ad un singolo accertamento Tabella II +-------------------------------------------------------------------+ |Dati identificativi | |dell'impianto: | +-------------------------------------------------------------------+ | | |Tenore massimo | | | | di zolfo | | | Quantitativi totali |previsto dalla | |Combustibili | (kt/anno) (2) | legge (%m/m) | +---------------------------+-----------------------+---------------+ |Gasolio (come tale o in | | 0,20 | |emulsione) (1) |-----------------------+---------------+ | | | 0,10 | +---------------------------+-----------------------+---------------+ | | | 0,3 | | |-----------------------+---------------+ |Olio combustibile pesante | | 1 | |(come tale o in emulsione) |-----------------------+---------------+ |(1) | | 3 | | |-----------------------+---------------+ | | | 4 | +---------------------------+-----------------------+---------------+ (1) Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua. (2) Nei quantitativi totali sono inclusi i quantitativi di combustibile, prodotti o importati, ed utilizzati all'interno dell'impianto (consumi interni). 40 Tabella III +================================+===================+==============+ | Combustibili per uso marittimo |Quantitativi totali|Tenore massimo| | | (kt/anno) | di zolfo | | | | previsto | | | | dalla legge | | | | (% m/m) | +================================+===================+==============+ | Gasolio marino qualita' | | 0,10 | | DMA, DMX, DMZ (1) | | Altro | +--------------------------------+-------------------+--------------+ | Olio diesel marino qualita' | | 0,10 | | DMB (1) | | 1,50 | | | | Altro | +--------------------------------+-------------------+--------------+ | Altri combustibili per uso | | 3,50 | | marittimo (2) | | 0,10 | | | | 1,50 | +--------------------------------+-------------------+--------------+ (1) la distinzione del dato in funzione di ciascuna qualita' di combustibile e' richiesta ove tale informazione sia disponibile. (2) Combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino. Tabella IV +-------------------------------------------------------------------+ |Dati identificativi | |dell'impianto: | +-------------------------------------------------------------------+ | | |Tenore massimo | | | | di zolfo | | | Quantitativi totali |previsto dalla | |Combustibili | (kt/anno) | legge (%m/m) | +---------------------------+-----------------------+---------------+ | | | 0,3 | | |-----------------------+---------------| |Olio combustibile pesante | | | |(come tale o in emulsione) | | | |(1) | | 1 | | |-----------------------+---------------| | | | 3 | | |-----------------------+---------------| | | | 4 | +---------------------------+-----------------------+---------------+ (1) Per le emulsioni e' escluso il quantitativo di acqua. (40) Sezione 4 Valori di emissione equivalenti per i metodi di riduzione delle emissioni 1. Ai fini previsti dall'articolo 295, comma 20, lettera a), si applicano i seguenti valori di emissione equivalenti ai limiti di tenore di zolfo dei combustibile per uso marittimo: Tenore di zolfo del combustibile Rapporto emissione per uso marittimo SO2 (ppm)/CO2 (% m/m) (% v/v) 3,50 151,7 1,50 65,0 1,00 43,3 0,50 21,7 0,10 4,3 2. Il rapporto di equivalenza di cui al punto 1 si applica solo se si utilizzano un distillato a base di petrolio o oli combustibili residui. Se si utilizza un altro tipo di combustibile, l'operatore deve individuare un'altra idonea modalita' ai fini prevista all'articolo 295, comma 20, lettera a). 3. In casi in cui la concentrazione di CO2 e' ridotta da un sistema di depurazione dei gas di scarico, la concentrazione di CO2 , puo' essere misurata nel punto di ingresso di tale sistema, purche' l'operatore fornisca una adeguata giustificazione e dimostri che la metodologia e' idonea ai fini della misura. Sezione 5 Criteri per l'utilizzo dei metodi di riduzione delle emissioni 1. I metodi di riduzione delle emissioni previsti all'articolo 295, commi 19 e 20, devono rispettare, ai fini dell'utilizzo, almeno i seguenti criteri individuati in funzione dello specifico tipo di metodo: Metodo di riduzione Criteri per l'utilizzo delle emissioni A. Utilizzo di una miscela Si applicano i criteri di combustibile per uso previsti dalla decisione marittimo e gas di della Commissione europea evaporazione 2010/769/UE del (per le navi 13 dicembre 2010. all'ormeggio) B. Sistemi di depurazione Si applicano i criteri dei gas di scarico previsti dalla risoluzione MEPC.184(59). Le acque di lavaggio risultanti dai sistemi di depurazione dei gas di scarico che utilizzano prodotti chimici, additivi o preparati o che creano rilevanti agenti chimici durante l'esercizio, previsti dal punto 10.1.6.1 della risoluzione MEPC.184(59), non possono essere scaricate in mare, inclusi baie, porti ed estuari, eccettuato il caso in cui l'utilizzatore dimostri che tali gli scarichi non producono impatti negativi rilevanti e non presentano rischi per la salute umana e l'ambiente. Se il prodotto chimico utilizzato e' la soda caustica, tali scarichi sono ammessi se rispettano i criteri stabiliti nella risoluzione MEPC.184(59), ed un limite per il pH pari a 8,0. C. Utilizzo di Si utilizzano biocarburanti combustibili definiti biocarburanti nella direttiva 2009/28/CE e che rispettano le pertinenti norme CEN e ISO. Restano fermi i limiti di tenore di zolfo previsti dall'articolo 295 per le miscele di biocarburanti e combustibili per uso marittimo. Sezione 6 Rapporto per la comunicazione prevista all'articolo 296, comma 10-ter 1. Ai fini della comunicazione prevista all'articolo 296, comma 10-ter, si utilizza il seguente rapporto: Rapporto di indisponibilita' di combustibile a norma (facsimile) Data: |=====|=====================|====|==================================| |Campo| Nome del campo |Dati| Note e istruzioni | | | | | di compilazione | |=====|=====================|====|==================================| | 1 |Nome della compagnia | |Inserire il nome della compagnia | | |della nave | |della nave | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 2 |Nome della Nave | |Inserire il nome della nave | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 3 |Paese di bandiera | |Inserire il codice paese | | | | |come da ISO 3166 | | | | |(Un elenco dei codici e' | | | | |reperibile al seguente indirizzo) | | | | |https://www.iso.org/obp/ui/#search| |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 4 |Numero IMO | |Inserire il numero identificativo | | | | |IMO assegnato alla nave. | | | | |Inserire " ND" se non si dispone | | | | |di un numero identificativo IMO | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 5 |Data prima | |Inserire la data in cui la nave ha| | |comunicazione | |ricevuto la prima comunicazione di| | | | |dover effettuare un viaggio | | | | |comportante il transito nelle | | | | |acque di giurisdizione italiana | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 6 |Luogo di prima | |Inserire il nome del porto in cui | | |comunicazione | |la nave ha ricevuto la prima | | | | |comunicazione di dover effettuare | | | | |un viaggio comportante il transito| | | | |nelle acque di giurisdizione | | | | |italiana | | | | |Nota: se la nave ha ricevuto la | | | | |comunicazione in navigazione, | | | | |fornire le coordinate della nave | | | | |al momento della comunicazione | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 7 |Nomi dei porti dopo | |Inserire i nomi di tutti i | | |la prima | |successivi porti noti, che la nave| | |comunicazione | |dovra' scalare durante il viaggio | | | | |pianificato, dopo aver ricevuto la| | | | |comunicazione di dover effettuare | | | | |un viaggio comportante il transito| | | | |nelle acque di giurisdizione | | | | |italiana. | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 8 |Nome dell'ultimo | |Inserire il nome del porto | | |porto prima | |precedente a quello di ingresso in| | |dell'ingresso in | |acque di giurisdizione italiana | | |acque Italiane | |Nota: questo porto deve essere | | | | |riportato anche nel Campo 7 | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 9 |Nome del porto in cui| |Inserire il nome del porto si e' | | |si e' verificato il | |verificato il disservizio sul | | |disservizio sul | |rifornimento di combustibile. | | |rifornimento di | |Se non si e' trattato di un | | |combustibile | |disservizio sul rifornimento | | | | |inserire "ND" | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 10 |Nome del fornitore di| |Immettere il nome del fornitore di| | |carburante che ha | |carburante previsto nel porto di | | |originato il | |cui al campo 9 all'unita' che sta | | |disservizio | |attualmente riportando la non | | | | |conformita' del carburante | | | | |utilizzato. | | | | |Se non si e' trattato di un | | | | |disservizio sul rifornimento | | | | |inserire "ND" | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 11 |Numero di fornitori | |Inserire il numero dei fornitori | | |contattati | |contattati nel porto indicato al | | | | |Campo 9 dove si e' verificato il | | | | |disservizio del rifornimento. | | | | |Se non si e' trattato di un | | | | |disservizio sul rifornimento | | | | |inserire "ND". | | | | |Nota: si prega di inserire le | | | | |informazioni di contatto | | | | |dei fornitori | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 12 |Data e orario stimati| |Inserire data e ora stimate | | |di arrivo nelle acque| |di ingresso nelle acque di | | |di giurisdizione | |giurisdizione Italiane | | |Italiane | |Formato:anno/mese/giorno/ora | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 13 |Contenuto di zolfo | |Inserire il contenuto di zolfo, in| | |del combustibile non | |percentuale per massa (% m/m) del | | |conforme | |combustibile non conforme che | | | | |verra' usato all'ingresso e | | | | |durante le operazioni nelle acque | | | | |di giurisdizione Italiana | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 14 |Stima delle ore | |Inserire il numero di ore | | |d'impiego del | |previsto durante le quali i motori| | |propulsore principale| |principali funzioneranno con il | | | | |combustibile non conforme, nelle | | | | |acque di giurisdizione Italiana | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 15 |Nome del primo porto | |Inserire il nome del primo | | |italiano di accosto | |porto italiano di accosto | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 16 |E' disponibile | |Il primo porto italiano di accosto| | |combustibile conforme| |avente disponibilita' di | | |nel primo porto | |combustibile conforme? | | |italiano? | |S: Si | | | | |N: No | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 17 |Piano di rifornimento| |La vostra nave ha pianificato il | | |di combustibile | |rifornimento di combustibile a | | |conforme nel primo | |norma nel primo porto italiano? | | |porto italiano di | |S: Si | | |accosto? | |N: No | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 18 |Numero di fornitori | |Inserire il numero di fornitori | | |contattati al primo | |contattati al primo porto di | | |porto italiano | |accosto indicato nel Campo 15. | | | | |Nota: Se il Campo 17 e' | | | | |"S", allora inserire "ND". | | | | |Fornire informazioni di contatto | | | | |dei fornitori | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 19 |Nome del secondo | |Inserire il nome del secondo porto| | |porto italiano di | |italiano di accosto. | | |accosto | |Nota: Se il Campo 17 e' | | | | |"S", allora inserire "ND" / | | | | |Se il vostro successivo porto di | | | | |accosto non e' in Italia allora | | | | |inserire "Nessuno" | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 20 |E' disponibile | |E' disponibile combustibile | | |combustibile conforme| |conforme nel secondo porto | | |nel secondo porto | |italiano di accosto? | | |italiano? | |S: Si | | | | |N: No | | | | |Nota: Se il Campo 17 e' "ND" o il | | | | |campo 19 e' "Nessuno" allora | | | | |inserire "ND" | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 21 |Piano di rifornimento| |La nave ha pianificato il bunker | | |di combustibile | |al secondo porto italiano? | | |conforme, nel secondo| |S: Si | | |porto italiano? | |N: No | | | | |Nota: Se Campo 17 e' "ND" o il 19 | | | | |e' "Nessuno allora inserire "ND" | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 22 |Numero di fornitori | |Inserire il numero di fornitori | | |contattati al secondo| |contattati al secondo porto di | | |porto italiano | |accosto al Campo 19 | | | | |Nota: Se il Campo 19 e' "ND" o | | | | |"Nessuno" allora inserire "ND". | | | | |Nota: Prego fornire informazioni | | | | |di contatto dei fornitori | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 23 |Data e orario stimati| |Inserire data e ora stimate di | | |di uscita dalle acque| |uscita dalle acque di | | |di giurisdizione | |giurisdizione Italiana | | |Italiana | |Formato: anno/mese/giorno/ora | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 24 |Sono stati presentati| |Indicare se la compagnia indicata | | |analoghi rapporti | |al Campo 1 ha gia' presentato | | |precedentemente? | |analoghi rapporti per qualsiasi | | | | |nave nei precedenti 12 mesi | | | | |S: Si | | | | |N: No | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 25 |Numero di rapporti | |Inserire il numero di Rapporti di | | |presentati | |indisponibilita' presentati negli | | | | |ultimi 12 mesi (Includere il | | | | |presente nel totale) | | | | |Nota: Se il Campo 24 e' | | | | |"N", allora inserire "1" | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 26 |Funzionario della | |Inserire il nome di un funzionario| | |Societa' Armatrice | |della Societa' armatrice designato| | |Nome, e-mail e | |quale punto di contatto | | |telefono | |(includendo il titolo, es: Dott, | | | | |Sig., Cap.,ecc.), l'email e il | | | | |telefono (includendo il prefisso | | | | |internazionale se non italiano) | |-----|---------------------|----|----------------------------------| | 27 |Descrizione delle | |Fornire una descrizione delle | | |azioni intraprese per| |azioni intraprese per raggiungere | | |raggiungere la | |la conformita', eventuali | | |conformita' , | |ulteriori problemi, commenti o | | |eventuali ulteriori | |altre informazioni afferenti alla | | |problemi, commenti o | |situazione di non conformita' | | |altre informazioni | |della nave ai requisiti per il | | | | |combustibile marino previsti nelle| | | | |acque di giurisdizione italiana. | | | | |Nota: Si puo' scegliere di | | | | |allegare un documento separato che| | | | |contenga tale descrizione | | | | |(formato pdf ). | | | | |Se si sceglie di allegare un | | | | |documento separato, immettere | | | | |"allegato" in questo campo. | | | | |Se non si dispone di queste | | | | |informazioni, inserire "ND" | |=====|=====================|====|==================================| Parte di provvedimento in formato grafico Parte II Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura Sezione 1 Combustibili liquidi 1. Gasolio, kerosene olio combustibile ed altri distillati leggeri, medi e pesanti di petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettere e) e h), paragrafo 2 lettera a), paragrafo 4, lettera a), paragrafo 5 lettera a) e sezione 2, paragrafo 1, lettere d), e), ed l)] Parte di provvedimento in formato grafico (8) 1 ) Solo per il gasolio 2 ) Il valore e' di 180 mg/kg per gli impianti di cui alla parte I, sezione 1, paragrafo 2 fino all'adeguamento.3 ) Il metodo UNI E 09.10.024.0 e' utilizzato, in via transitoria, fino alla pubblicazione del metodo 13131.4 ) Il metodo DIN 51527 e' utilizzato, in via transitoria, fino alla pubblicazione del metodo EN 12766.5 ) Tale specifica e' riferita solo al gasolio e si applica a partire dal 1 gennaio 2008. 6 ) Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da avviare a successivo trattamento di centrifugazione, filtrazione e miscelazione con idrocarburi e' consentito un contenuto massimo di acqua pari al 15% V/V7 ) Fino al 31 dicembre 2006, per le miscele con acqua da avviare a successivo trattamento di centrifugazione, filtrazione e miscelazione con idrocarburi e' consentito un contenuto massimo di ceneri pari all'1,5% m/m 2. Emulsioni acqua - bitumi [parte I, sezione 1, paragrafo 3, lettera a)] ===================================================================== | | | Emulsioni | Emulsioni | Metodi | | | | acqua-bitumi | acqua-altri | di | | Caratteristica | Unita' | naturali | bitumi |analisi | +==================+========+================+=============+========+ |Acqua | %(m/m) | ≤35% | ≤35% |ISO 3733| ------------------+--------+----------------+-------------+--------+ _ _ _ _ _ASTM D _ |Zolfo | %(m/m) | ≤3%* | ≤3%*/** |1552 | +------------------+--------+----------------+-------------+--------+ |Nichel + Vanadio | mg/kg | ≤450* | ≤230* |1) | +------------------+--------+----------------+-------------+--------+ 1) Fino all'adozione di una metodica ufficiale da parte dei competenti organismi di normazione, per l'analisi del nichel e vanadio si applica un metodo di comprovata validita' concordato con l'autorita' competente. Fino a tale data non si applica la norma EN ISO 4259 per la trattazione dei risultati. * I valori limite sono riferiti all'emulsione tal quale. ** Per emulsioni derivanti da greggi nazionali il valore e' ≤8%. 3. - Biodiesel [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettera g) e sezione 2, paragrafo 1, lettera i)] ===================================================================== | | | Limiti | | | | |------------------| Metodo di | | Proprieta' | Unita' | Minimo | Massimo | prova | +=====================+============+========+=========+=============+ | | | | |EN ISO 3104 | |Viscosita' a 40 C | mm2/s | 3,5 | 5,0 |ISO 3105 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Residuo carbonioso | | | | | |(a) (sul 10% residuo | | | | | |distillazione) | %(m/m) | - | 0,30 |EN ISO 10370 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Contenuto di ceneri | | | | | |solfatate | %(m/m) | - | 0,02 |ISO 3987 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ | | | | |EN ISO | |Contenuto di acqua | mg/kg | - | 500 |12937:2000 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Contaminazione | | | | | |totale* | mg/kg | - | 24 |EN 12662 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Valore di acidita' | mgKOH/g | | 0,50 |EN 14104 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Contenuto di estere | | | | | |(b)* | %(m/m) | 96,5 | |EN 14103 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Contenuto di | | | | | |monogliceridi | %(m/m) | | 0,80 |EN 14105 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Contenuto di | | | | | |digliceridi | %(m/m) | | 0,20 |EN 14105 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Contenuto di | | | | | |trigliceridi * | %(m/m) | | 0,2 |EN 14105 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Glicerolo libero (c) | | | |EN 14105 EN | |* | %(m/m) | | 0,02 |14106 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |CFPP (d) | °C | | |UNI EN 116 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Punto di scorrimento | | | | | |(e) | °C | | 0 |ISO 3016 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ | | | | |DIN | | | | | |51900:1989 | | | | | |DIN 51900- | | | | | |1:1998 | | | | | |DIN 51900- | | | | | |2:1977 | |Potere calorifico | | | |DIN 51900- | |inferiore (calcolato)| MJ/kg | 35 | |3:1977 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ | |g iodio/100 | | | | |Numero di Iodio | g | | 130 |EN 14111 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ | | | | |prEN ISO | | | | | |20846 | | | | | |prEN ISO | |Contenuto di zolfo | mg/kg | | 10,0 |20884 | +---------------------+------------+--------+---------+-------------+ |Slabilita' | | | | | |all'ossidazione 110°C| ore | 4,0 | - |EN 14112 | +-------------------------------------------------------------------+ (a) Per ottenere il 10% residuo deve essere utilizzato il metodo ASTM D 1160. --------------------------------------------------------------------- (b) Non e' consentita l'aggiunta di esteri diversi da quelli propri del biodiesel e di altre sostanze diverse dagli additivi. --------------------------------------------------------------------- (c) In caso di controversia sul glicerolo libero, si deve utilizzare il EN 14105. --------------------------------------------------------------------- (d) Per il biodiesel da utilizzare tal quale, il limite massimo coincide con quello previsto dalla UNI 6579. --------------------------------------------------------------------- (e) Il biodiesel destinato alla miscelazione con oli combustibili convenzionali non deve contenere additivi migliorativi della filtrabilita' a freddo. --------------------------------------------------------------------- * In caso di controversia per la determinazione della contaminazione totale, del contenuto di esteri, del contenuto di trigliceridi e del glicerolo libero non si applica il criterio del 2R della UNI EN ISO 4259 rispetto al limite indicato in tabella. --------------------------------------------------------------------- 4. Per la determinazione delle caratteristiche dei combustibili di cui alla presente sezione si applicano i metodi riportati nelle tabelle di cui ai paragrafi da 1 a 3 riferiti alle versioni piu' aggiornate. Salvo quanto diversamente disposto nei paragrafi 2 e 3, la trattazione dei risultati delle misure e' effettuata secondo la norma EN ISO 4259. Per l'arbitrato e' utilizzato il metodo EN ISO 14596 - edizione 1998. Sezione 2 Combustibili solidi 1. Caratteristiche e metodi di prova per i combustibili solidi [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettere o , p) e paragrafo 2, lettera e , paragrafo 5, lettera d)] =================================================================== | | |Mate-| | | | | | | | rie | | | | | | | |vola-| | |Umi- | | | | |tili |Ceneri|Zolfo|dita'| Potere calorifico | | Tipo | | (b) | (b) | (b) |(b) | inferiore (c) | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ | | |% |% |% |% | MJ/kg | | +=============+====+=====+======+=====+=====+=======+=============+ | | | | | | | | | |Coke metal- | | | | | | | Coke metal- | |lurgico e da | 1 | ≤ 2 | ≤ 12 | ≤ 1 |≤ 12 |≥ 27,63|lurgico e da | |gas |----+-----+------+-----+-----+-------| gas | | | 2 | | ≤ 10 | |≤ 8 | | | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ |Antracite, | | | | | | | Antracite, | |prodotti | | | | | | | prodotti | |antracitosi e| | | | | | |antracitosi e| |loro miscele | 3 |≤ 13 | ≤ 10 | ≤ 1 |≤ 5 |≥ 29,31|loro miscele | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ |Carbone da | | | | | | | Carbone da | |vapore | 4 |≤ 40 | ≤ 16 | ≤ 1 | | | vapore | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ |Agglomerati | | | | | | | Agglomerati | |di lignite | 5 |≤ 40 | ≤ 16 |≤ 0,5|≤ 15 |≥ 14,65| di lignite | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ | | | | | | | | | |Coke da |7(a)|≤ 12 | | ≤ 3 | | | Coke da | |petrolio |----+-----+------+-----+-----+-------| petrolio | | |8(d)|≤ 14 | | ≤ 6 | |≥ 29,31| | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ |Norma per | | ISO | UNI | UNI |UNI | | | |l'analisi | | 562 | 7342 |7584 |7340 | | ISO 1928 | +-------------+----+-----+------+-----+-----+-------+-------------+ (a) - per gli impianti di cui alla parte paragrafo 2(b) - i valori rappresentano limiti massimi come percentuali di massa sul prodotto tal quale (c) - valori minimi riferiti al prodotto tal quale (d) - per gli impianti di cui alla parte I, paragrafo 5 Sezione 3 Caratteristiche delle emulsioni acqua - gasolio, acqua - kerosene e acqua - olio combustibile 1. Emulsione acqua-gasolio, acqua-kerosene o acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio (parte I, sezione 1 paragrafo 1, lettera f) e sezione 2, paragrafo 1, lettera e) 1.1 Il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 1 non puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%. 1.2 Le emulsioni di cui al punto 1 possono essere stabilizzate con l'aggiunta, in quantita' non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro ne' metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale e' previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica. 1.3 Le emulsioni di cui al punto 1 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 20 °C ± 1 °C e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa a pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1, paragrafo 1, alla voce "Acqua e sedimenti". 1.4 In alternativa al metodo di cui al comma precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1, paragrafo 1, alla voce "Acqua e sedimenti", puo' essere utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle Finanze del 20 marzo 2000. 1.5 La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilita' e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove sopracitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla norma UNI CEI EN 15003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 42002. 2. Emulsioni acqua-olio combustibile, ed altri distillati pesanti di petrolio [parte I, sezione 1, paragrafo 1, lettera i), paragrafo 2 lettera b), paragrafo 4 lettera b) e paragrafo 5 lettera b) e sezione 2, paragrafo 1, lettera m)] 2.1 il contenuto di acqua delle emulsioni di cui al punto 2 non puo' essere inferiore al 10%, ne' superiore al 30%. 2.2 Le emulsioni di cui al punto 2 possono essere stabilizzate con raggiunta, in quantita' non superiore al 3%, di tensioattivi non contenenti composti del fluoro, del cloro ne' metalli pesanti. In ogni caso, se il tensioattivo contiene un elemento per il quale e' previsto un limite massimo di specifica nel combustibile usato per preparare l'emulsione, il contenuto di tensioattivo da impiegare deve essere tale che il contenuto totale di questo elemento nell'emulsione, dedotta la percentuale di acqua, non superi il suddetto limite di specifica. 2.3 Le emulsioni di cui al punto 2 si definiscono stabili alle seguenti condizioni: un campione portato alla temperatura di 50 °C ± 1 °C e sottoposto a centrifugazione con un apparato conforme al metodo ASTM D 1796 con una accelerazione centrifuga pari a 30.000 m/s2 (corrispondente a una forza centrifuga relativa pari a 3060) per 15 minuti, non deve dar luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita alla parte II, sezione 1, paragrafo 1, alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti". 2.4 in alternativa al metodo di cui al comma precedente, per verificare che l'emulsione sia stabile, e cioe' che non dia luogo a separazione di acqua superiore alla percentuale consentita dalla parte II, sezione 1, paragrafo 1, alle voci "Acqua e sedimenti", "Acqua" e "Sedimenti". puo' essere utilizzato il metodo indicato all'articolo 1, comma 2, decreto direttoriale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette del Ministero delle Finanze del 20 marzo 2000. La rispondenza delle emulsioni ai suddetti requisiti di stabilita' e composizione deve essere certificata da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI-CEI EN 45001 per le prove sopraccitate. Il sistema di accreditamento deve essere conforme alla UNI-CEI EN 45003 e deve valutare la competenza dei laboratori secondo la norma UNI-CEI EN 42002. Sezione 4 Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo (parte I, sezione 1, paragrafo 1 lettera n) e sezione 2, paragrafo 1, lettera h)) 1. Tipologia e provenienza a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di coltivazioni agricole non dedicate; c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura; d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti; e) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico, lavaggio con acqua o essiccazione di prodotti agricoli; f) Sansa di oliva disolcata avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dal trattamento delle sanse vergini con n-esano per l'estrazione dell'olio di sansa destinato all'alimentazione umana, e da successivo trattamento termico, purche' i predetti trattamenti siano effettuati all'interno del medesimo impianto; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dell'impianto stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al punto 3: ===================================================================== | | |Valori minimi| Metodi di | | Caratteristica | Unita' | / massimi | analisi | +===========================+===========+=============+=============+ | | | | ASTM D | | Ceneri | %(m/m) | ≤ 4% | 5142-98 | +---------------------------+-----------+-------------+-------------+ | | | | ASTM D | | Umidita' | %(m/m) | ≤ l5% | 5142-98 | +---------------------------+-----------+-------------+-------------+ | N-esano | mg/kg | ≤ 30 | UNI 22609 | +---------------------------+-----------+-------------+-------------+ |Solventi organici clorurati| | assenti | * | +---------------------------+-----------+-------------+-------------+ | | | | ASTM D | |Potere calorifico inferiore| | | 5865-01 | | |-----------+-------------+-------------+ | | MJ/kg | ≥ 15,700 | | +---------------------------+-----------+-------------+-------------+ (*) Nel certificato di analisi deve essere indicato il metodo impiegato per la rilevazione dei solventi organici clorurati --------------------------------------------------------------------- g) Liquor nero ottenuto nelle cartiere dalle operazioni di lisciviazione del legno e sottoposto ad evaporazione al fine di incrementarne il residuo solido, purche' la produzione, il trattamento e la successiva combustione siano effettuate nella medesima cartiera e purche' l'utilizzo di tale prodotto costituisca una misura per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico individuata nell'autorizzazione integrata ambientale; ((h) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale qualificati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che e' possibile utilizzare nei processi di combustione, purche': siano applicati i metodi di trasformazione, le condizioni di combustione e le altre condizioni prescritti per l'uso di tali materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014 del 3 giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009; i materiali rispettino i valori limite previsti dalla seguente tabella: ===================================================================== | | Unita' di | Valori | Metodo di | | Proprieta' | misura | limite | prova | +==========================+================+===========+===========+ |Densita' a 15 °C | (kg/m³) | 850-970 | ISO 6883 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Densita' a 60 °C | (kg/m³) | 820-940 | 3675 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Viscosita' a 50 °C | (cST) | Max. 100 | 3104 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Contenuto di acqua | (%m/m) | Max. 1 | 12937 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Ceneri | (%m/m) | Max. 0.05 | ISO 6884 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Sedimenti totali | (mg/kg) |Max. 1.500 |ISO 10307-1| +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Potere Calorifico | | | | |Inferiore | (MJ/kg) | Min. 33 |ASTM-D 240 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Punto di infiammabilita' | °C | Min. 120 | ISO 15267 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Stabilita' all'ossidazione| | | | |110°C | (h) | Min. 4 | ISO 6886 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Residuo carbonioso | (%m/m) | Max. 1,5 | 10370 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Acidita' forte (SAN) | (mgKOH/g) | LR |ASTM-D 664 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ | | | |UNI EN ISO | |Zolfo | mg/kg | Max. 200 | 20884 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Solventi organici | | | EN ISO | |clorurati | mg/kg | LR | 16035 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ |Solventi idrocarburici | | |UNI EN ISO | |(Esano) | mg/kg | Max. 300 | 9832 | +--------------------------+----------------+-----------+-----------+ LR: il valore rilevato deve essere inferiore al limite di rilevabilita' specifico per il metodo di analisi indicato L'utilizzo di tali materiali come combustibili e' in tutti i casi escluso negli impianti termici civili di cui alla parte quinta, titolo II, del presente decreto.)) 1-bis. Salvo il caso in cui i materiali elencati nel paragrafo 1 derivino da processi direttamente destinati alla loro produzione o ricadano nelle esclusioni dal campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, la possibilita' di utilizzare tali biomasse secondo le disposizioni della presente parte quinta e' subordinata alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla precedente parte quarta. 2. Condizioni di utilizzo 2.1 La conversione energetica della biomasse di cui al paragrafo 1 puo' essere effettuata attraverso la combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione. 2.2 Modalita' di combustione Al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal presente decreto, le condizioni operative devono essere assicurate, alle normali condizioni di esercizio, anche attraverso: a) l'alimentazione automatica del combustibile (non obbligatoria se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto di cui al titolo I o di ciascun singolo focolare di cui al titolo II e' inferiore o uguale a 1 MW); b) il controllo della combustione, anche in fase di avviamento, tramite la misura e la registrazione in continuo, nella camera di combustione, della temperatura e del tenore di ossigeno, e la regolazione automatica del rapporto aria/combustibile (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 3 MW); c) l'installazione del bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale di ciascun singolo impianto e' inferiore o uguale a 6 MW); d) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, della temperatura e delle concentrazioni di monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva e' inferiore o uguale a 6 MW). La misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi; e) la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso, delle concentrazioni di polveri totali e carbonio organico totale (non obbligatoria per gli impianti di cui al titolo II e per gli impianti di cui al titolo I se la potenza termica nominale complessiva e' inferiore o uguale a 20 MW); f) la misurazione con frequenza almeno annuale della concentrazione negli effluenti gassosi delle sostanze per cui sono fissati specifici valori limite di emissione, ove non sia prevista la misurazione in continuo. 3. Norme per l'identificazione delle biomasse di cui al paragrafo 1, lettera f) 3.1. La denominazione "sansa di oliva disolcata", la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di produzione, l'anno di produzione, nonche' il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare: a) in caso di imballaggio, su apposite etichette o direttamente sugli imballaggi; b) in caso di prodotto sfuso, nei documenti di accompagnamento. Nel caso di imballaggi che contengano quantitativi superiori a 100 kg e' ammessa la sola iscrizione dei dati nei documenti di accompagnamento. Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le informazioni prescritte, deve essere unito al prodotto e deve essere accessibile agli organi di controllo. 3.2. Le etichette o i dati stampati sull'imballaggio, contenenti tutte le informazioni prescritte, devono essere bene in vista. Le etichette devono essere inoltre fissate al sistema di chiusura dell'imballaggio. Le informazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, indelebili e chiaramente leggibili e devono essere nettamente separate da altre eventuali informazioni concernenti il prodotto. 3.3. In caso di prodotto imballato, l'imballaggio deve essere chiuso con un dispositivo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo o il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irreparabilmente danneggiati. Sezione 5 Caratteristiche e condizioni di utilizzo degli idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione del greggio (parte I, sezione 1, paragrafo 4, lettera d)) 1. Provenienza Gli idrocarburi pesanti devono derivare dai processi di lavorazione del greggio (distillazione, processi di conversione e/o estrazione) 2. Caratteristiche degli idrocarburi pesanti e metodi di misura. Gli idrocarburi pesanti devono avere le seguenti caratteristiche, da misurare con i pertinenti metodi: +---------------------+-------------+-------------+ | | | Metodi di | | | | misura | +---------------------+-------------+-------------+ |Potere calorifico | | | |inferiore sul tal | min. 35.000 | | |quale | kJ/kg | | +---------------------+-------------+-------------+ |Contenuto di ceneri |in massa max | UNI EN ISO | |sul tal quale | 1% | 6245 | +---------------------+-------------+-------------+ |Contenuto di zolfo |in massa max | UNI EN ISO | |sul tal quale | 10% | 8754 | +---------------------+-------------+-------------+ 3. Condizioni di impiego: Gli idrocarburi pesanti possono essere impiegati solo previa gassificazione per l'ottenimento di gas di sintesi e alle seguenti condizioni: 3.1 Il gas di sintesi puo' essere destinato alla produzione di energia elettrica in cicli combinati o nella combustione diretta (in caldaie e/o forni), in impianti con potenza termica nominale non inferiore a 50 MW localizzati nel comprensorio industriale in cui e' prodotto. A tal fine si fa riferimento alla potenza termica nominale di ciascun singolo impianto anche nei casi in cui piu' impianti sono considerati, ai sensi dell'articolo 273, comma 9, come un unico impianto. 3.2 Gli impianti di Lui al punto 3.1 devono essere attrezzati per la misurazione e la registrazione in continuo, nell'effluente gassoso in atmosfera, della temperatura, del tenore volumetrico di ossigeno, del tenore di vapore acqueo e delle concentrazioni di monossido di carbonio e degli ossidi di azoto; la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi. 3.3 I valori limite di emissione nell'effluente gassoso derivante dalla combustione del gas di sintesi in ciclo combinato per la produzione di energia elettrica, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 15%, sono i seguenti: +-------------------+-------------------------+ |a) Polveri totali |10 mg/Nm3 (1) | +-------------------+-------------------------+ |b) Ossidi di azoto | | |(espressi come NO2)|70 mg/Nm3 (1) | +-------------------+-------------------------+ |c) Ossidi di zolfo | | |(espressi come SO2)|60 mg/Nm3 (1) | +-------------------+-------------------------+ |d) Monossido di |50 mg/ Nm3 (1) (come | |carbonio |valore medio giornaliero)| +-------------------+-------------------------+ (1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa 3.4 i valori limite di emissione nell'effluente gassoso derivante dalla combustione del gas di sintesi in forni e caldaie, non facenti parte dei cicli combinati, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nell'effluente gassoso anidro del 3%, sono i seguenti: +-------------------+-------------------------+ |a) Polveri totali |30 mg/Nm3 (1) | +-------------------+-------------------------+ |b) Ossidi di azoto | | |(espressi come NO2)|200 mg/Nm3 (1) | +-------------------+-------------------------+ |c) Ossidi di zolfo | | |(espressi come SO2)|180 mg/Nm3 (1) | +-------------------+-------------------------+ |d) Monossido di |150 mg/ Nm3 (1) (come | |carbonio |valore medio giornaliero)| +-------------------+-------------------------+ (1) I valori limite sono riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali: 0° Centigradi e 0.1013 MPa. Sezione 6 Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas (parte I, sezione paragrafo 1, lettera r) e sezione 2, paragrafo 1, lettera n)) 1. Provenienza: Il biogas deve provenire dalla fermentazione anaerobica metanogenica di sostanze organiche, quali per esempio effluenti di allevamento, prodotti agricoli o borlande di distillazione, purche' tali sostanze non costituiscano rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. In particolare non deve essere prodotto da discariche, fanghi, liquami e altri rifiuti a matrice organica. Il biogas derivante dai rifiuti puo' essere utilizzato con le modalita' e alle condizioni previste dalla normativa sui rifiuti. 2. Caratteristiche I biogas deve essere costituito prevalentemente da metano e biossido di carbonio e con un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0.1% v/v. 3. Condizioni di utilizzo 3.1 L'utilizzo del biogas e' consentito nel medesimo comprensorio in cui tale biogas e' prodotto. 3.2 Per gli impianti di cui al punto 3.1 devono essere effettuati controlli almeno annuali dei valori di emissione ad esclusione di quelli per cui e' richiesta la misurazione in continuo di cui al punto 3.3. 3.3 Se la potenza termica nominale complessiva e' superiore a 6 MW, deve essere effettuata la misurazione e registrazione in continuo nell'effluente gassoso del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, delle concentrazioni del monossido di carbonio, degli ossidi di azoto e del vapore acqueo (la misurazione in continuo del tenore di vapore acqueo puo' essere omessa se l'effluente gassoso campionato viene essiccato prima dell'analisi). Sezione 7 CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL CSS-COMBUSTIBILE Parte I, sezione 1, paragrafo 10 La provenienza, le caratteristiche e le condizioni di utilizzo del CSS-Combustibile sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2013. ------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 205, ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Nell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, sezione 1, paragrafo I, i valori relativi allo zolfo, indicati nelle colonne 2, 4, 6 e 10 della tabella, sono sostituiti dal seguente: "1"". ------------- AGGIORNAMENTO (40) Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 3, comma 29, lettera l)) che "nella parte I, sezione 3, nelle ultime tre righe delle Tabelle II e IV, ultima colonna: sostituire i tenori massimi di zolfo indicati con "1" "3" e "4" con i seguenti: "1,0" 3,0" e "4,0"". ------------- AGGIORNAMENTO (79) Il D.Lgs. 16 luglio 2014, n. 112 ha disposto (con l'art. 1, comma 4, lettera c)) che "alla sezione 3, paragrafi 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5 la parola: "APAT" e' sostituita dalla seguente: "ISPRA"".