Art. 100 Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali 1. La distribuzione all'ingrosso di medicinali e' subordinata al possesso di un'autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorita' competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. 2. Le attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono fra loro incompatibili. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 non e' richiesta se l'interessato e' in possesso dell'autorizzazione alla produzione prevista dall'articolo 50 a condizione che la distribuzione all'ingrosso e' limitata ai medicinali, comprese le materie prime farmacologicamente attive, oggetto di tale autorizzazione. 4. Il possesso dell'autorizzazione ad esercitare l'attivita' di grossista di medicinali non dispensa dall'obbligo di possedere l'autorizzazione alla produzione ottenuta in conformita' al titolo IV, e di rispettare le condizioni stabilite al riguardo, anche quando l'attivita' di produzione o di importazione e' esercitata a titolo di attivita' collaterale. 5. E' esclusa dall'ambito di applicazione del presente titolo l'attivita' di intermediazione del commercio all'ingrosso che non comporta acquisto o cessione di medicinali all'ingrosso. 6. Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed eventualmente di altri gas medicinali da individuarsi con decreto del Ministro della salute, possono essere forniti direttamente al domicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali.