Art. 100
    Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali

      1.  La  distribuzione all'ingrosso di medicinali e' subordinata
al  possesso  di  un'autorizzazione  rilasciata dalla regione o dalla
provincia   autonoma   ovvero   dalle   altre  autorita'  competenti,
individuate   dalla  legislazione  delle  regioni  o  delle  province
autonome.
      2.  Le  attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali e
quella  di  fornitura  al pubblico di medicinali in farmacia sono fra
loro incompatibili.
      3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1 non e' richiesta se
l'interessato  e'  in  possesso  dell'autorizzazione  alla produzione
prevista   dall'articolo   50   a  condizione  che  la  distribuzione
all'ingrosso  e'  limitata  ai  medicinali, comprese le materie prime
farmacologicamente attive, oggetto di tale autorizzazione.
      4. Il possesso dell'autorizzazione ad esercitare l'attivita' di
grossista  di  medicinali  non  dispensa  dall'obbligo  di  possedere
l'autorizzazione  alla  produzione  ottenuta in conformita' al titolo
IV, e di rispettare le condizioni stabilite al riguardo, anche quando
l'attivita' di produzione o di importazione e' esercitata a titolo di
attivita' collaterale.
      5.  E'  esclusa dall'ambito di applicazione del presente titolo
l'attivita'  di  intermediazione  del  commercio all'ingrosso che non
comporta acquisto o cessione di medicinali all'ingrosso.
      6.   Le  bombole  e  gli  altri  contenitori  di  ossigeno,  ed
eventualmente di altri gas medicinali da individuarsi con decreto del
Ministro   della  salute,  possono  essere  forniti  direttamente  al
domicilio  dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle disposizioni
regionali.