Art. 100 Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali 1. La disposizione del comma 4 dell'articolo 54 si applica anche per le plusvalenze delle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-bis, terzo comma, del codice civile e a norma del settimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dall'articolo 7 della legge 4 giugno 1985, n. 281.
Nota all'art. 100: Si trascrive il testo del settimo comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari), come sostituito dalla legge 4 giugno 1985, n. 281 (Disposizioni sull'ordinamento della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; norme per l'identificazione dei soci delle societa' con azioni quotate in borsa e delle societa' per azioni esercenti il credito; norme di attuazione delle direttive CEE 79/279, 80/390 e 82/121 in materia di mercato dei valori mobiliari e disposizioni per la tutela del risparmio): "Per i redditi netti e per plusvalenze realizzati rispettivamente per effetto di alienazione di azioni o quote effettuate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti di applicano le disposizioni dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597".