Art. 100. 1. I piani regolatori cimiteriali di cui all'art. 54 possono prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. 2. Alle comunita' straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, puo' parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata nel cimitero.