Art. 100 
Significativi incrementi del rischio di contaminazione  dell'ambiente
                   e di esposizione delle persone 
  1. Qualora si verifichi, nelle aree all'interno  del  perimetro  di
una installazione o nel corso  di  un'operazione  di  trasporto,  una
contaminazione  radioattiva  non  prevista  o,  comunque,  un  evento
accidentale che comporti un significativo incremento del  rischio  di
esposizione  delle   persone,   l'esercente,   ovvero   il   vettore,
richiedendo  ove  necessario  tramite  il  prefetto  competente   per
territorio l'ausilio  delle  strutture  di  protezione  civile,  deve
prendere le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio. 
  2. Ove l'evento di cui al comma 1 comporti il rischio di diffusione
della  contaminazione  o  comunque  di  esposizione   delle   persone
all'esterno del perimetro dell'installazione l'esercente  deve  darne
immediata comunicazione  al  prefetto  e  agli  organi  del  servizio
sanitario nazionale competenti per territorio che,  in  relazione  al
livello del rischio, ne danno comunicazione all'ANPA. 
  3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 25, le  disposizioni
previste ai commi 1 e 2 si applicano anche alle installazioni e  alle
operazioni di trasporto non soggette alle disposizioni  del  presente
decreto, all'interno o nel corso delle quali l'esercente o il vettore
venga a conoscenza di  eventi  accidentali  che  coinvolgano  materie
radioattive, e determinino le situazioni di cui agli stessi commi.