Art. 100 (Norma Finale) 1. I luoghi di lavoro per le attivita' estrattive, con esclusione di quelle condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui al Titolo I, capi IV e VI e il Titolo II entro il 3 dicembre 2003. 2. I luoghi di lavoro per le attivita' estrattive condotte mediante perforazione, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme di cui al Titolo I, capi IV e VI, e al Titolo III comunque entro il 3 novembre 1999. 3. Qualora i luoghi di lavoro subiscano modifiche o trasformazioni rilevanti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto il datore di lavoro adotta i provvedimenti necessari per rendere i luoghi di lavoro conformi alle norme del presente decreto. 4. Gli adempimenti di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e di cui agli articoli 9 e 10, devono essere attuati entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Possono continuare nelle funzioni di direttore responsabile di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979 coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano tali funzioni da almeno due anni purche' il loro esercizio avvenga nella stessa unita' produttiva o in attivita' estrattive similari per tecniche di coltivazione.