Art. 100
                           (Norma Finale)
1.  I luoghi di lavoro per le attivita' estrattive, con esclusione di
   quelle condotte mediante perforazione, in esercizio alla  data  di
   entrata in vigore del presente decreto, devono soddisfare le norme
   di  cui  al  Titolo  I,  capi  IV  e  VI e il Titolo II entro il 3
   dicembre 2003.
2. I luoghi di lavoro per le attivita' estrattive  condotte  mediante
   perforazione,  in  esercizio  alla  data  di entrata in vigore del
   presente decreto, devono soddisfare le norme di cui al  Titolo  I,
   capi IV e VI, e al Titolo III comunque entro il 3 novembre 1999.
3.  Qualora  i  luoghi di lavoro subiscano modifiche o trasformazioni
   rilevanti dopo la data di entrata in vigore del  presente  decreto
   il datore di lavoro adotta i provvedimenti necessari per rendere i
   luoghi di lavoro conformi alle norme del presente decreto.
4.  Gli  adempimenti di cui agli articoli 6, commi 2, 3 e 4, e di cui
   agli articoli 9 e 10, devono essere attuati entro il termine di  6
   mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Possono continuare nelle funzioni di direttore responsabile di cui
   all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128
   del  1959  e  all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente della
   Repubblica n. 886 del 1979 coloro che  alla  data  di  entrata  in
   vigore del presente decreto esercitano tali funzioni da almeno due
   anni  purche'  il  loro  esercizio  avvenga  nella  stessa  unita'
   produttiva o in attivita'  estrattive  similari  per  tecniche  di
   coltivazione.