Art. 100 
 
 
Modifiche all'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
al comma 5 sono inserite, in fine, le seguenti  parole:  "nonche'  le
disposizioni di cui alle parti I  e  II  in  materia  di  subappalto,
progettazione,  collaudo  e  piani   di   sicurezza,   non   derogate
espressamente dalla presente parte". 
 
          Note all'art. 100: 
              - Si riporta l'art. 164 del citato decreto  legislativo
          18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto
          legislativo: 
              "Art. 164 (Oggetto e  ambito  di  applicazione).  -  1.
          Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 346  del
          TFUE,  le  disposizioni  di   cui   alla   presente   Parte
          definiscono  le  norme  applicabili   alle   procedure   di
          aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione  di  lavori
          pubblici  o  di  servizi  indette   dalle   amministrazioni
          aggiudicatrici, nonche' dagli enti aggiudicatori qualora  i
          lavorio i servizi siano destinati ad una delle attivita' di
          cui all'allegato II. In ogni caso,  le  disposizioni  della
          presente Parte non si applicano ai provvedimenti,  comunque
          denominati, con cui le  amministrazioni  aggiudicatrici,  a
          richiesta   di   un   operatore   economico,   autorizzano,
          stabilendone le modalita' e le condizioni,  l'esercizio  di
          un'attivita' economica che puo'  svolgersi  anche  mediante
          l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici. 
              2. Alle procedure di  aggiudicazione  di  contratti  di
          concessione di lavori pubblici o di servizi  si  applicano,
          per quanto compatibili,  le  disposizioni  contenute  nella
          parte  I  e  nella   parte   II,   del   presente   codice,
          relativamente ai principi generali, alle  esclusioni,  alle
          modalita' e alle procedure di affidamento,  alle  modalita'
          di pubblicazione e redazione dei bandi e degli  avvisi,  ai
          requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai
          criteri di aggiudicazione, alle modalita' di  comunicazione
          ai  candidati   e   agli   offerenti,   ai   requisiti   di
          qualificazione degli operatori  economici,  ai  termini  di
          ricezione delle domande di partecipazione alla  concessione
          e delle offerte, alle modalita' di esecuzione. 
              3. I servizi non economici di  interesse  generale  non
          rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte. 
              4.  Agli  appalti  di  lavori  pubblici  affidati   dai
          concessionari che sono amministrazioni  aggiudicatrici,  si
          applicano, salvo che  non  siano  derogate  nella  presente
          parte, le disposizioni del presente codice. 
              5. I concessionari di  lavori  pubblici  che  non  sono
          amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti  di  lavori
          affidati a terzi sono tenuti all'osservanza della  presente
          Parte nonche' le disposizioni di cui alle parti I e  II  in
          materia di subappalto, progettazione, collaudo e  piani  di
          sicurezza,  non  derogate  espressamente   dalla   presente
          parte.".