Art. 100 
 
 
          Clausola di salvaguardia per le Province autonome 
 
  1. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
  2.  Tenendo  conto   della   tutela   delle   minoranze,   prevista
dall'articolo 6 della Costituzione e dallo Statuto di  Autonomia,  la
Provincia autonoma di Bolzano disciplina l'istituzione  e  la  tenuta
del registro unico del Terzo settore e l'utilizzo degli  acronimi  di
cui  al  presente  codice,  nonche'   le   funzioni   di   vigilanza,
monitoraggio e controllo pubblico di cui al presente codice del terzo
settore, nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99  e  100
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto 1972, n. 670. 
 
          Note all'art. 100: 
              -  La  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
          (Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248
          del 24 ottobre 2001. 
              -  Per  il  testo  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 670 del 1972, si veda nelle note all'art. 82.