(Regolamento di polizia mortuaria- art. 101)
                              Art. 101. 
  1. Per la costruzione delle cappelle  private  fuori  dal  cimitero
destinate ad accogliere salme o resti mortali, di  cui  all'art.  340
del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, occorre l'autorizzazione  del  sindaco,  previa
deliberazione  del  consiglio  comunale,  sentito   il   coordinatore
sanitario dell'unita' sanitaria locale. Il richiedente fara' eseguire
a proprie spese apposita ispezione tecnica. 
 
          Nota all'art. 101:
             -  L'art.  340  del  testo  unico delle leggi sanitarie,
          approvato con R.D. n. 1265/1934, cosi' recita:
             "Art.  340.  -  E'  vietato di seppellire un cadavere in
          luogo diverso dal cimitero.
             E'  fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle
          cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico, poste
          a  una  distanza  dai  centri  abitati non minore di quella
          stabilita per i cimiteri.
             Il  contravventore  e'  punito  con  l'ammenda  da  lire
          duecento a cinquecento e sono a suo carico le spese per  il
          trasporto del cadavere al cimitero.
             La   sanzione   dell'ammenda   di  cui  al  terzo  comma
          dell'articolo sopra riportato e' stata  sostituita  con  la
          sanzione  amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge
          24 dicembre 1975, n. 706, il  quale  ha  previsto  che  non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggette alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  per  le  quali  fosse prevista la sola pena
          dell'ammenda.  La  legge  n.  706/1975  e'  stata  abrogata
          dall'art.   42   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
          la  depenalizzazione  del reato, includendovi anche i reati
          punibili con la sola pena della nulta.
             La  misura  minima e massima della sanzione di cui sopra
          e' stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L.
          5  ottobre  1945,  n.   679),  poi  per otto (D.L.C.P.S. 21
          ottobre  1947,  n.   1250),   quindi   per   quaranta   con
          assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio
          1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre  1981,
          n.   689, art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113,
          primo comma). La misura attuale della  sanzione  e'  quindi
          'da lire quarantamila a lire centomila'".