(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 101)
 
                              Art. 101 
 
                           (Deliberazione) 
 
 
  1. La decisione e' deliberata in segreto nella camera di consiglio.
Ad essa possono partecipare soltanto i giudici  che  hanno  assistito
alla discussione. 
 
 
  2.  Il  collegio,  sotto  la  direzione  del   presidente,   decide
gradatamente  le  questioni  pregiudiziali  proposte  dalle  parti  o
rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa. 
 
 
  3. Il collegio, nel deliberare  sul  merito,  decide  su  tutte  le
domande proposte e non oltre  i  limiti  di  esse  e  sulle  relative
eccezioni; non puo' pronunciare d'ufficio su  eccezioni  che  possono
essere proposte soltanto dalle parti. 
 
 
  4. La decisione e' presa a maggioranza dei voti. Il primo a  votare
e' il relatore, quindi l'altro  o  gli  altri  giudici  e  infine  il
presidente. 
 
 
  5. Quando su una questione si prospettano piu' soluzioni e  non  si
forma la maggioranza alla prima votazione,  il  presidente  mette  ai
voti due delle soluzioni per escluderne una, quindi mette ai voti  la
non esclusa e quella eventualmente restante, e cosi'  successivamente
finche' le soluzioni siano ridotte a  due,  sulle  quali  avviene  la
votazione definitiva. 
 
 
  6. Chiusa la votazione,  il  presidente  scrive  e  sottoscrive  il
dispositivo. La motivazione e' quindi stesa dal relatore, a meno  che
il  presidente  non  creda  di  stenderla  egli  stesso  o  affidarla
all'altro giudice.