Art. 102 Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi 1. Chiunque esercita un'attivita' soggetta al presente decreto deve adottare le misure necessarie affinche' la gestione dei rifiuti radioattivi avvenga nel rispetto delle specifiche norme di buona tecnica e delle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare rischi di esposizione alle persone del pubblico. 2. Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente e' facolta' dei Ministeri dell'ambiente e della sanita', nell'ambito delle rispettive competenze e fornendosi reciproche informazioni, sentita l'ANPA, nonche' delle autorita' individuate agli articoli 29, comma 2, e 30, comma 2, nel caso delle attivita' di cui agli stessi articoli 29 e 30, di prescrivere l'adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonche' di ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari ai fini della protezione sanitaria, specie nelle localita' ove coesistono piu' fonti di rifiuti radioattivi.