Art. 102 
         Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi 
  1. Chiunque esercita un'attivita' soggetta al presente decreto deve
adottare le misure  necessarie  affinche'  la  gestione  dei  rifiuti
radioattivi avvenga nel rispetto  delle  specifiche  norme  di  buona
tecnica  e  delle  eventuali  prescrizioni  tecniche  contenute   nei
provvedimenti autorizzativi, al fine di evitare rischi di esposizione
alle persone del pubblico. 
  2. Fermi restando i provvedimenti contingibili e urgenti  a  tutela
della salute pubblica, dei lavoratori e dell'ambiente e' facolta' dei
Ministeri dell'ambiente e della sanita', nell'ambito delle rispettive
competenze e  fornendosi  reciproche  informazioni,  sentita  l'ANPA,
nonche' delle autorita' individuate agli articoli 29, comma 2, e  30,
comma 2, nel caso delle attivita' di cui agli stessi  articoli  29  e
30,   di   prescrivere   l'adozione   di   adeguati   dispositivi   e
provvedimenti,  nonche'  di  ulteriori  mezzi  di  rilevamento  e  di
sorveglianza necessari ai fini  della  protezione  sanitaria,  specie
nelle localita' ove coesistono piu' fonti di rifiuti radioattivi.