Art. 102 (Disposizioni finanziarie) 1. Gli oneri derivanti ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e dei trasporti e della navigazione, dalla partecipazione alle Commissioni di cui agli articoli 16 e 17, dalle istruttorie preordinate al rilascio delle autorizzazioni, dalle verifiche, dai collaudi e dal riconoscimento di equivalenza di cui agli articoli 31, 84, 85, 90 e 92 e di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886 del 1979, e di cui all'articolo 687 ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 sono posti a carico dei richiedenti secondo tariffe e modalita' da stabilirsi, entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti dei Ministri interessati di concerto con il Ministro del Tesoro, sentita la Conferenza permanente Stato Regioni; le somme corrispondenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate con decreto del Ministro del Tesoro, agli stati di previsione dei suddetti ministeri, escluse le fattispecie per le quali, in base alla legislazione vigente, e' previsto il versamento al bilancio dello Stato, senza che possa aver luogo la riassegnazione. 2. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le tari' vigenti.