Art. 102
                     (Disposizioni finanziarie)
1.  Gli  oneri derivanti ai Ministeri dell'industria, del commercio e
   dell'artigianato,   dell'interno   e   dei   trasporti   e   della
   navigazione,  dalla  partecipazione  alle  Commissioni di cui agli
   articoli 16 e 17, dalle istruttorie preordinate al rilascio  delle
   autorizzazioni, dalle verifiche, dai collaudi e dal riconoscimento
   di  equivalenza  di cui agli articoli 31, 84, 85, 90 e 92 e di cui
   all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 886
   del 1979, e di cui all'articolo 687 ter del decreto del Presidente
   della Repubblica n.    128  del  1959  sono  posti  a  carico  dei
   richiedenti  secondo  tariffe  e modalita' da stabilirsi, entro 90
   gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con  uno
   o  piu'  decreti  dei  Ministri  interessati  di  concerto  con il
   Ministro  del  Tesoro,  sentita  la  Conferenza  permanente  Stato
   Regioni;  le  somme  corrispondenti  sono  versate all'entrata del
   bilancio dello Stato per essere  successivamente  riassegnate  con
   decreto  del  Ministro  del  Tesoro,  agli stati di previsione dei
   suddetti ministeri, escluse le fattispecie per le quali,  in  base
   alla  legislazione  vigente, e' previsto il versamento al bilancio
   dello Stato, senza che possa aver luogo la riassegnazione.
2.  Nelle  more  dell'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma  1
   continuano ad applicarsi le tari' vigenti.