(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 102)
 
                              Art. 102 
 
               (Forma dei provvedimenti del collegio) 
 
 
  1. Il collegio pronuncia  ordinanza  quando  provvede  soltanto  su
questioni relative all'istruzione  della  causa,  senza  definire  il
giudizio. 
 
 
  2. I provvedimenti del collegio,  che  hanno  forma  di  ordinanza,
comunque succintamente motivati,  non  possono  mai  pregiudicare  la
decisione della causa; essi  sono  modificabili  e  revocabili  dallo
stesso collegio,  e  non  sono  soggetti  ai  mezzi  di  impugnazione
previsti per le sentenze. 
 
 
  3. L'ordinanza se pronunciata in udienza e' inserita  nel  processo
verbale e si intende per conosciuta dalle parti presenti e da  quelle
che  dovevano  comparirvi;  se  pronunciata  fuori  dell'udienza,  e'
comunicata alle  parti  costituite  a  cura  della  segreteria  della
sezione. 
 
 
  4.  Il  collegio  pronuncia,  altresi',  ordinanza  quando   decide
soltanto questioni di competenza. In tal caso, se  non  definisce  il
giudizio, impartisce con la stessa i  provvedimenti  per  l'ulteriore
istruzione della causa. 
 
 
  5. L'ordinanza che, decidendo  soltanto  questioni  di  competenza,
definisce il giudizio e' appellabile. 
 
 
  6. Il collegio pronuncia sentenza: 
 
 
  a)  quando  definisce   il   giudizio,   decidendo   questioni   di
giurisdizione; 
 
 
  b) quando definisce il giudizio decidendo  questioni  pregiudiziali
attinenti al processo o questioni preliminari di merito; 
 
 
  c) quando definisce il giudizio, decidendo totalmente il merito; 
 
 
  d) quando, decidendo alcune delle questioni di cui alle lettere a),
b) e  c),  non  definisce  il  giudizio  e  impartisce  con  separata
ordinanza distinti provvedimenti  per  l'ulteriore  istruzione  della
causa. 
 
 
  7.  Le  ordinanze  del  collegio  sono  immediatamente   esecutive.
Tuttavia, quando sia stato  proposto  appello  immediato  contro  una
delle sentenze previste dalla lettera d) del comma 6, il collegio, su
istanza concorde delle parti, qualora  ritenga  che  i  provvedimenti
dell'ordinanza siano dipendenti da quelli  contenuti  nella  sentenza
impugnata,  puo'  disporre  con   ordinanza   non   impugnabile   che
l'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria sia sospesa
sino alla definizione del giudizio di appello.