Art. 102 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto  ai
commi 2, 3 e 4: 
    a) la legge 11 agosto 1991, n. 266, e la legge 7  dicembre  2000,
n. 383; 
    b) gli articoli 2, 3, 4 e 5, della legge  15  dicembre  1998,  n.
438; 
    c) il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali
14 settembre 2010, n. 177; 
    d) il decreto del Ministro del tesoro  8  ottobre  1997,  recante
«Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato
presso le regioni»; 
    e) l'articolo 100, comma 2, lettera l),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    f) l'articolo 15, comma 1, lettera  i-quater),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo  unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  2. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere  dal
termine di cui all'articolo 104, comma 2: 
    a) gli articoli da 10 a 29 del  decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460, fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4; 
    b) l'articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600; 
    c) l'articolo 150 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; 
    d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge  11
agosto 1991, n. 266; 
    e) l'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991,  n.  417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66; 
    f) l'articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 
    g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000; 
    h) l'articolo 14, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge  11
agosto 1991, n. 266, all'articolo 13 della legge 7 dicembre 2000,  n.
383, e all'articolo 96, comma 1, della legge  21  novembre  2000,  n.
342, sono abrogate a decorrere dalla data di  efficacia  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui  all'articolo  103,
comma  2,  finalizzato  a   dare   attuazione   a   quanto   previsto
dall'articolo 73, comma 1. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 6,  della  legge  11  agosto
1991, n. 266, agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali 14 novembre 2001, n. 471, sono  abrogate  a  decorrere  dalla
data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo  settore,
ai sensi dell'articolo 53. 
 
          Note all'art. 102: 
              - Si riporta l'art. 12 della citata legge 266 del 1991,
          come modificato  dal  presente  decreto,  a  decorrere  dal
          termine di cui all'art. 103, comma 2: 
              «Art. 12 (Osservatorio nazionale per il  volontariato).
          - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
          su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari  sociali,  e'
          istituito l'Osservatorio  nazionale  per  il  volontariato,
          presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un  suo
          delegato  e  composto   da   dieci   rappresentanti   delle
          organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti
          in  almeno  sei  regioni,  da  due   esperti   e   da   tre
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali  maggiormente
          rappresentative.  L'Osservatorio,   che   si   avvale   del
          personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
          Segretariato generale della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, ha i seguenti compiti: 
                a) provvedere al censimento delle  organizzazioni  di
          volontariato ed  alla  diffusione  della  conoscenza  delle
          attivita' da esse svolte; 
                b)  promuovere  ricerche  e   studi   in   Italia   e
          all'estero; 
                c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo
          sviluppo del volontariato; 
                d) approvare progetti sperimentali  elaborati,  anche
          in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
          volontariato iscritte nei registri di cui  all'art.  6  per
          far  fronte   ad   emergenze   sociali   e   per   favorire
          l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
          avanzate; 
                e) offrire sostegno  e  consulenza  per  progetti  di
          informatizzazione  e  di   banche-dati   nei   settori   di
          competenza della presente legge; 
                f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del
          fenomeno  e  sullo  stato  di  attuazione  delle  normative
          nazionali e regionali; 
                g)  sostenere,  anche  con  la  collaborazione  delle
          regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento  per  la
          prestazione dei servizi; 
                h) pubblicare un bollettino periodico di informazione
          e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
          delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato; 
                i) promuovere, con cadenza triennale, una  Conferenza
          nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti  i
          soggetti  istituzionali,   i   gruppi   e   gli   operatori
          interessati. 
              2. (Abrogato).». 
              Si riporta l'art. 100, comma 2, del citato decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917   del   1986,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 100  (Oneri  di  utilita'  sociale).  -  2.  Sono
          inoltre deducibili: 
                a) le erogazioni liberali fatte a favore  di  persone
          giuridiche che perseguono esclusivamente finalita' comprese
          fra quelle indicate nel comma  1  o  finalita'  di  ricerca
          scientifica,  nonche'  i  contributi,  le  donazioni  e  le
          oblazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera g),  per  un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato; 
                b) le erogazioni liberali fatte a favore  di  persone
          giuridiche  aventi  sede  nel  Mezzogiorno  che  perseguono
          esclusivamente finalita' di  ricerca  scientifica,  per  un
          ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del
          reddito d'impresa dichiarato; 
                c); 
                d) le erogazioni liberali a favore dei  concessionari
          privati  per  la   radiodiffusione   sonora   a   carattere
          comunitario per  un  ammontare  complessivo  non  superiore
          all'1 per cento del reddito  imponibile  del  soggetto  che
          effettua l'erogazione stessa; 
                e) le spese sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e del
          decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre  1963,
          n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a  carico.  La
          necessita' delle spese, quando non siano  obbligatorie  per
          legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata
          dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni  e
          le attivita'  culturali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          dell'Agenzia del territorio. La  deduzione  non  spetta  in
          caso  di  mutamento  di  destinazione  dei  beni  senza  la
          preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e
          le  attivita'  culturali,  di  mancato  assolvimento  degli
          obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di
          prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati
          e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
          L'Amministrazione per i beni e le attivita'  culturali  da'
          immediata comunicazione al competente ufficio  dell'Agenzia
          delle  entrate   delle   violazioni   che   comportano   la
          indeducibilita'  e  dalla   data   di   ricevimento   della
          comunicazione  inizia  a  decorrere  il  termine   per   la
          rettifica della dichiarazione dei redditi; 
                f) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  dello
          Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e  di
          associazioni legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di
          lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca
          e  di  documentazione  di  rilevante  valore  culturale   e
          artistico, effettuate per l'acquisto, la  manutenzione,  la
          protezione o il restauro delle cose  indicate  nell'art.  2
          del decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  490,  e  nel
          decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre  1963,
          n.  1409,  ivi  comprese  le  erogazioni   effettuate   per
          l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che  siano  di
          rilevante interesse scientifico  o  culturale,  delle  cose
          anzidette, e per gli studi e le  ricerche  eventualmente  a
          tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi  e
          le ricerche devono essere autorizzati,  previo  parere  del
          competente comitato di settore del Consiglio nazionale  per
          i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i  beni  e
          le attivita' culturali, che dovra' approvare la  previsione
          di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  stabilisce  i   tempi   necessari
          affinche' le erogazioni fatte a favore  delle  associazioni
          legalmente  riconosciute,   delle   istituzioni   e   delle
          fondazioni siano utilizzate per gli  scopi  preindicati,  e
          controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti  termini
          possono, per causa  non  imputabile  al  donatario,  essere
          prorogati  una  sola  volta.  Le  erogazioni  liberali  non
          integralmente  utilizzate  nei  termini  assegnati,  ovvero
          utilizzate   non   in   conformita'   alla    destinazione,
          affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; 
                g) le erogazioni liberali in denaro, per importo  non
          superiore al 2 per cento del reddito d'impresa  dichiarato,
          a favore di enti  o  istituzioni  pubbliche,  fondazioni  e
          associazioni legalmente riconosciute  che  senza  scopo  di
          lucro svolgono esclusivamente attivita'  nello  spettacolo,
          effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per  il
          restauro ed il  potenziamento  delle  strutture  esistenti,
          nonche'  per  la  produzione   nei   vari   settori   dello
          spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalita'
          dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del
          ricevimento affluiscono, nella loro totalita',  all'entrata
          dello Stato; 
                h) le erogazioni liberali in denaro, per importo  non
          superiore a 30.000 euro  o  al  2  per  cento  del  reddito
          d'impresa dichiarato, a  favore  delle  ONLUS,  nonche'  le
          iniziative  umanitarie,  religiose  o  laiche,  gestite  da
          fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai  sensi
          dell'art. 15,  comma  1,  lettera  i-bis),  nei  Paesi  non
          appartenenti all'OCSE; 
                i)  le  spese  relative  all'impiego  di   lavoratori
          dipendenti, assunti a tempo indeterminato,  utilizzati  per
          prestazioni di servizi  erogate  a  favore  di  ONLUS,  nel
          limite del  cinque  per  mille  dell'ammontare  complessivo
          delle spese per prestazioni  di  lavoro  dipendente,  cosi'
          come risultano dalla dichiarazione dei redditi; 
                l) (Abrogato); 
                m) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti  o  istituzioni  pubbliche,   di   fondazioni   e   di
          associazioni legalmente riconosciute,  per  lo  svolgimento
          dei loro compiti istituzionali e per  la  realizzazione  di
          programmi culturali nei settori dei beni culturali e  dello
          spettacolo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
          individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di
          criteri  che  saranno  definiti   sentita   la   Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di  soggetti
          che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
          determina, a valere sulla somma  allo  scopo  indicata,  le
          quote assegnate a ciascun  ente  o  soggetto  beneficiario;
          definisce  gli  obblighi  di  informazione  da  parte   dei
          soggetti  erogatori  e  dei  soggetti  beneficiari;  vigila
          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
          dell'anno successivo a quello  di  riferimento  all'Agenzia
          delle  entrate,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori   e
          l'ammontare delle erogazioni liberali da  essi  effettuate.
          Nel caso che, in un dato anno,  le  somme  complessivamente
          erogate abbiano superato la somma  allo  scopo  indicata  o
          determinata, i singoli  soggetti  beneficiari  che  abbiano
          ricevuto somme di importo maggiore  della  quota  assegnata
          dal Ministero per i beni e le attivita'  culturali  versano
          all'entrata dello Stato un importo pari  al  37  per  cento
          della differenza; 
                m-bis) le erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore
          dello Stato e dei comuni, per contributi volontari  versati
          in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito
          l'ente in favore del quale si effettua  il  versamento.  Il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   con   proprio
          decreto, in seguito ad eventi sismici o  calamitosi,  sulla
          base di criteri da definire sentita la Conferenza unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, individua gli enti che  possono  beneficiare  delle
          predette erogazioni liberali;  determina,  a  valere  sulla
          somma allo scopo indicata, le  quote  assegnate  a  ciascun
          ente o soggetto beneficiario;  definisce  gli  obblighi  di
          informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti
          beneficiari;  vigila  sull'impiego   delle   erogazioni   e
          comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo  a  quello
          di riferimento,  all'Agenzia  delle  entrate  l'elenco  dei
          soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni  liberali
          da essi effettuate; 
                n) le erogazioni  liberali  in  denaro  a  favore  di
          organismi  di  gestione  di  parchi  e  riserve   naturali,
          terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra
          zona  di   tutela   speciale   paesistico-ambientale   come
          individuata dalla vigente disciplina, statale e  regionale,
          nonche' gestita dalle  associazioni  e  fondazioni  private
          indicate nell'art. 154, comma 4, lettera a), effettuate per
          sostenere  attivita'  di   conservazione,   valorizzazione,
          studio, ricerca e sviluppo dirette al  conseguimento  delle
          finalita' di  interesse  generale  cui  corrispondono  tali
          ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del   territorio    individua    con    proprio    decreto,
          periodicamente, i soggetti e le categorie di  soggetti  che
          possono beneficiare  delle  predette  erogazioni  liberali;
          determina, a valere sulla somma  allo  scopo  indicata,  le
          quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel
          caso che in un dato anno le somme complessivamente  erogate
          abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata
          i singoli soggetti beneficiari che abbiano  ricevuto  somme
          di importo maggiore della  quota  assegnata  dal  Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,   versano
          all'entrata dello Stato un importo pari  al  37  per  cento
          della differenza; 
                o) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti territoriali,  di  enti  o
          istituzioni pubbliche,  di  fondazioni  e  di  associazioni
          legalmente riconosciute, per la realizzazione di  programmi
          di  ricerca   scientifica   nel   settore   della   sanita'
          autorizzate dal Ministro della salute con apposito  decreto
          che  individua  annualmente,  sulla  base  di  criteri  che
          saranno definiti sentita la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          i  soggetti  che   possono   beneficiare   delle   predette
          erogazioni  liberali.   Il   predetto   decreto   determina
          altresi',  fino  a  concorrenza  delle  somme  allo   scopo
          indicate,  l'ammontare  delle  erogazioni  deducibili   per
          ciascun soggetto erogatore, nonche' definisce gli  obblighi
          di informazione da  parte  dei  soggetti  erogatori  e  dei
          soggetti beneficiari.  Il  Ministero  della  salute  vigila
          sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo
          dell'anno successivo a quello di  riferimento,  all'Agenzia
          delle  entrate,   l'elenco   dei   soggetti   erogatori   e
          l'ammontare delle erogazioni liberali  deducibili  da  essi
          effettuate; 
                o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti
          scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza
          scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema  nazionale   di
          istruzione di cui alla  legge  10  marzo  2000,  n.  62,  e
          successive modificazioni, nonche' a favore  degli  istituti
          tecnici superiori di cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 25 gennaio  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,  finalizzate
          all'innovazione  tecnologica,  all'edilizia  scolastica   e
          all'ampliamento dell'offerta formativa, nel  limite  del  2
          per cento del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella
          misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta  a
          condizione  che  il  versamento  di  tali  erogazioni   sia
          eseguito tramite banca o ufficio  postale  ovvero  mediante
          gli altri sistemi di pagamento previsti  dall'art.  23  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
                o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria
          al  fondo  istituito,  con  mandato  senza  rappresentanza,
          presso uno  dei  consorzi  cui  le  imprese  aderiscono  in
          ottemperanza a  obblighi  di  legge,  in  conformita'  alle
          disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal
          trattamento contabile ad esse applicato, a  condizione  che
          siano  utilizzate  in  conformita'  agli  scopi   di   tali
          consorzi.». 
              - Si riporta l'art. 15, comma 1, del citato decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  917   del   1986,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 15 (Detrazione  per  oneri).  -  1.  Dall'imposta
          lorda si detrae  un  importo  pari  al  22  per  cento  dei
          seguenti  oneri  sostenuti   dal   contribuente,   se   non
          deducibili nella determinazione  dei  singoli  redditi  che
          concorrono a formare il reddito complessivo: 
                a) gli interessi passivi e relativi oneri  accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
          agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi  dei  terreni
          dichiarati; 
                b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
          nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
          indicizzazione pagati a soggetti residenti  nel  territorio
          dello Stato o di uno Stato membro della  Comunita'  europea
          ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato
          di soggetti non residenti in dipendenza di mutui  garantiti
          da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unita'
          immobiliare da adibire ad abitazione  principale  entro  un
          anno dall'acquisto stesso, per un importo non  superiore  a
          4.000 euro. L'acquisto della unita' immobiliare deve essere
          effettuato nell'anno  precedente  o  successivo  alla  data
          della stipulazione del contratto di  mutuo.  Non  si  tiene
          conto del suddetto periodo nel  caso  in  cui  l'originario
          contratto e' estinto e ne  viene  stipulato  uno  nuovo  di
          importo non superiore alla residua  quota  di  capitale  da
          rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati.
          In caso  di  acquisto  di  unita'  immobiliare  locata,  la
          detrazione  spetta  a  condizione  che   entro   tre   mesi
          dall'acquisto sia stato notificato al locatario  l'atto  di
          intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione  e
          che entro un anno dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia
          adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
          si intende quella nella quale  il  contribuente  o  i  suoi
          familiari dimorano abitualmente. La detrazione  spetta  non
          oltre il periodo di imposta nel corso del quale e'  variata
          la dimora abituale; non si  tiene  conto  delle  variazioni
          dipendenti da trasferimenti per motivi di  lavoro.  Non  si
          tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da
          ricoveri permanenti in istituti di ricovero o  sanitari,  a
          condizione che l'unita' immobiliare non risulti locata. Nel
          caso  l'immobile  acquistato  sia  oggetto  di  lavori   di
          ristrutturazione  edilizia,   comprovata   dalla   relativa
          concessione edilizia  o  atto  equivalente,  la  detrazione
          spetta a decorrere dalla data in cui  l'unita'  immobiliare
          e' adibita a dimora abituale, e  comunque  entro  due  anni
          dall'acquisto. In caso di contitolarita' del  contratto  di
          mutuo o di piu' contratti di mutuo il limite di 4.000  euro
          e'  riferito  all'ammontare  complessivo  degli  interessi,
          oneri accessori e  quote  di  rivalutazione  sostenuti.  La
          detrazione spetta, nello stesso limite complessivo  e  alle
          stesse  condizioni,  anche  con  riferimento   alle   somme
          corrisposte dagli assegnatari di alloggi di  cooperative  e
          dagli   acquirenti   di   unita'   immobiliari   di   nuova
          costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice  a
          titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori
          e  quote  di  rivalutazione  relativi  ai  mutui  ipotecari
          contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se  il  mutuo  e'
          intestato ad entrambi i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
          fruire della detrazione unicamente per la propria quota  di
          interessi;  in  caso  di  coniuge  fiscalmente   a   carico
          dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe
          le quote; 
                b-bis)  dal  1°  gennaio  2007  i  compensi  comunque
          denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare
          in  dipendenza  dell'acquisto  dell'unita'  immobiliare  da
          adibire  ad  abitazione  principale  per  un  importo   non
          superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita'; 
                c) le spese sanitarie, per la parte che  eccede  lire
          250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente  dalle
          spese mediche e di assistenza specifica, diverse da  quelle
          indicate nell'art. 10, comma 1, lettera b), e  dalle  spese
          chirurgiche, per prestazioni specialistiche e  per  protesi
          dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la
          spesa sanitaria relativa all'acquisto  di  medicinali  deve
          essere  certificata  da  fattura  o  da  scontrino  fiscale
          contenente  la  specificazione  della  natura,  qualita'  e
          quantita' dei beni e l'indicazione del codice  fiscale  del
          destinatario.  Le  spese  riguardanti  i  mezzi   necessari
          all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
          al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
          a  facilitare  l'autosufficienza  e  le   possibilita'   di
          integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della  legge  5
          febbraio 1992, n. 104 , si assumono  integralmente.  Tra  i
          mezzi necessari per la locomozione  dei  soggetti  indicati
          nel precedente periodo, con ridotte  o  impedite  capacita'
          motorie permanenti, si  comprendono  i  motoveicoli  e  gli
          autoveicoli di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli  53,
          comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,  lettere  a),
          c), f) ed m), del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
          285, anche se prodotti in  serie  e  adattati  in  funzione
          delle  suddette  limitazioni  permanenti  delle   capacita'
          motorie. Tra i veicoli adattati alla  guida  sono  compresi
          anche quelli dotati  di  solo  cambio  automatico,  purche'
          prescritto dalla commissione medica locale di cui  all'art.
          119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Tra  i
          mezzi necessari per la locomozione  dei  non  vedenti  sono
          compresi i cani guida e gli  autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. Tra i  mezzi  necessari  per  la  locomozione  dei
          sordomuti sono compresi gli  autoveicoli  rispondenti  alle
          caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
          finanze. La detrazione spetta una sola volta in un  periodo
          di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico  registro
          automobilistico risulti che il suddetto veicolo  sia  stato
          cancellato da detto registro, e con riferimento a  un  solo
          veicolo,  nei  limiti  della  spesa  di  lire  trentacinque
          milioni o, nei casi  in  cui  risultasse  che  il  suddetto
          veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti  della
          spesa massima  di  lire  trentacinque  milioni  da  cui  va
          detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E'  consentito,
          alternativamente, di ripartire la  predetta  detrazione  in
          quattro quote  annuali  costanti  e  di  pari  importo.  La
          medesima ripartizione della  detrazione  in  quattro  quote
          annuali di pari importo e' consentita, con riferimento alle
          altre spese di cui alla presente lettera, nel caso  in  cui
          queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
          30 milioni annue.  Si  considerano  rimaste  a  carico  del
          contribuente anche  le  spese  rimborsate  per  effetto  di
          contributi o premi di assicurazione da lui versati e per  i
          quali non spetta la detrazione di imposta o  che  non  sono
          deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi  che
          concorrono a formarlo. Si considerano, altresi', rimaste  a
          carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
          contributi o premi  che,  pur  essendo  versati  da  altri,
          concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
          lavoro ne abbia  riconosciuto  la  detrazione  in  sede  di
          ritenuta; 
                c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire
          750.000, limitatamente alla parte che eccede lire  250.000.
          Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
          tipologie di animali per le quali spetta  la  detraibilita'
          delle predette spese; 
                c-ter)  le  spese  sostenute   per   i   servizi   di
          interpretariato dai  soggetti  riconosciuti  sordomuti,  ai
          sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381; 
                d) le spese funebri  sostenute  in  dipendenza  della
          morte di persone, per importo non superiore  a  euro  1.550
          per ciascuna di esse; 
                e) le spese per  frequenza  di  corsi  di  istruzione
          universitaria presso universita' statali e non statali,  in
          misura non superiore, per le  universita'  non  statali,  a
          quella  stabilita   annualmente   per   ciascuna   facolta'
          universitaria con decreto  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca da  emanare  entro  il  31
          dicembre, tenendo conto degli importi medi  delle  tasse  e
          contributi dovuti alle universita' statali; 
                e-bis)  le  spese  per   la   frequenza   di   scuole
          dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della  scuola
          secondaria  di  secondo  grado  del  sistema  nazionale  di
          istruzione di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 2000,  n.
          62, e successive modificazioni, per un  importo  annuo  non
          superiore a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno
          2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro  a  decorrere
          dall'anno 2019 per alunno o  studente.  Per  le  erogazioni
          liberali alle  istituzioni  scolastiche  per  l'ampliamento
          dell'offerta formativa rimane fermo  il  beneficio  di  cui
          alla lettera i-octies), che non e' cumulabile con quello di
          cui alla presente lettera; 
                f) i premi per assicurazioni aventi  per  oggetto  il
          rischio di morte o di invalidita' permanente non  inferiore
          al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di  non
          autosufficienza  nel  compimento  degli  atti  della   vita
          quotidiana, se l'impresa di assicurazione non  ha  facolta'
          di recesso dal contratto, per un  importo  complessivamente
          non superiore a euro 630 per il periodo d'imposta in  corso
          alla data del 31  dicembre  2013,  nonche'  a  euro  530  a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a  euro
          1.291,14, limitatamente ai premi per  assicurazioni  aventi
          per  oggetto  il  rischio  di   non   autosufficienza   nel
          compimento degli atti della vita quotidiana, al  netto  dei
          predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o  di
          invalidita' permanente. A decorrere dal  periodo  d'imposta
          in corso al 31 dicembre 2016,  l'importo  di  euro  530  e'
          elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni
          aventi per oggetto il rischio  di  morte  finalizzate  alla
          tutela delle persone con disabilita'  grave  come  definita
          dall'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104,
          accertata con le modalita' di cui all'art. 4 della medesima
          legge. Con decreto del  Ministero  delle  finanze,  sentito
          l'Istituto per la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private
          (ISVAP),  sono  stabilite  le  caratteristiche  alle  quali
          devono rispondere i contratti che assicurano il rischio  di
          non autosufficienza. Per i percettori di redditi di  lavoro
          dipendente e  assimilato,  si  tiene  conto,  ai  fini  del
          predetto  limite,  anche  dei  premi  di  assicurazione  in
          relazione ai quali il datore di  lavoro  ha  effettuato  la
          detrazione in sede di ritenuta; 
                g) le spese sostenute  dai  soggetti  obbligati  alla
          manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
          sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089,  e  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
          nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita'
          delle spese, quando non siano obbligatorie per legge,  deve
          risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata   dalla
          competente  soprintendenza  del  Ministero   per   i   beni
          culturali e  ambientali,  previo  accertamento  della  loro
          congruita' effettuato d'intesa con  il  competente  ufficio
          del territorio del Ministero delle finanze.  La  detrazione
          non spetta in caso di mutamento di  destinazione  dei  beni
          senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per
          i beni culturali  e  ambientali,  di  mancato  assolvimento
          degli obblighi di  legge  per  consentire  l'esercizio  del
          diritto di prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e
          mobili vincolati e di tentata esportazione non  autorizzata
          di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed
          ambientali  da'  immediata  comunicazione   al   competente
          ufficio delle entrate del  Ministero  delle  finanze  delle
          violazioni che  comportano  la  perdita  del  diritto  alla
          detrazione; dalla data di ricevimento  della  comunicazione
          inizia a  decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della
          dichiarazione dei redditi; 
                h) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  dello
          Stato, delle regioni, degli enti  locali  territoriali,  di
          enti o istituzioni  pubbliche,  di  comitati  organizzatori
          appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
          culturali  e  ambientali,  di  fondazioni  e   associazioni
          legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che  svolgono
          o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
          documentazione di rilevante valore culturale e artistico  o
          che   organizzano   e   realizzano   attivita'   culturali,
          effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
          la manutenzione, la protezione o  il  restauro  delle  cose
          indicate nell'art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
          nel decreto del Presidente della  Repubblica  30  settembre
          1963, n. 1409, ivi comprese le  erogazioni  effettuate  per
          l'organizzazione in Italia e  all'estero  di  mostre  e  di
          esposizioni di  rilevante  interesse  scientifico-culturale
          delle cose  anzidette,  e  per  gli  studi  e  le  ricerche
          eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni  altra
          manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
          anche ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi  gli
          studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
          le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le  iniziative
          culturali devono  essere  autorizzate,  previo  parere  del
          competente comitato di settore del Consiglio nazionale  per
          i beni culturali e ambientali, dal  Ministero  per  i  beni
          culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
          spesa ed il conto  consuntivo.  Il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e  ambientali  stabilisce  i   tempi   necessari
          affinche' le  erogazioni  liberali  fatte  a  favore  delle
          associazioni legalmente riconosciute, delle  istituzioni  e
          delle fondazioni siano utilizzate per  gli  scopi  indicati
          nella  presente  lettera  e   controlla   l'impiego   delle
          erogazioni stesse. Detti termini  possono,  per  causa  non
          imputabile al donatario, essere prorogati una  sola  volta.
          Le erogazioni liberali  non  integralmente  utilizzate  nei
          termini  assegnati  affluiscono  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato,  o  delle  regioni  e   degli   enti   locali
          territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
          essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate  ad  un
          fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
          l'anno successivo. Il Ministero  per  i  beni  culturali  e
          ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno,  al
          centro  informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del
          Ministero delle finanze l'elenco  nominativo  dei  soggetti
          erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni  effettuate
          entro il 31 dicembre dell'anno precedente; 
                h-bis) il costo specifico o, in mancanza,  il  valore
          normale  dei  beni  ceduti  gratuitamente,   in   base   ad
          un'apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita'  di
          cui alla lettera h); 
                i) le erogazioni liberali in denaro, per importo  non
          superiore  al  2  per   cento   del   reddito   complessivo
          dichiarato, a  favore  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,
          fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
          scopo di  lucro  svolgono  esclusivamente  attivita'  nello
          spettacolo,  effettuate  per  la  realizzazione  di   nuove
          strutture,  per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle
          strutture esistenti, nonche' per  la  produzione  nei  vari
          settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate  per
          tali finalita' dal percipiente entro il termine di due anni
          dalla  data  del  ricevimento   affluiscono,   nella   loro
          totalita', all'entrata dello Stato; 
                i-bis) (Abrogato); 
                i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  per  un
          importo  complessivo  in  ciascun  periodo  d'imposta   non
          superiore  a  1.500  euro,  in  favore  delle  societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il
          versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca  o
          ufficio postale ovvero secondo  altre  modalita'  stabilite
          con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
                i-quater) (Abrogato); 
                i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a
          210   euro,   sostenute   per   l'iscrizione   annuale    e
          l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra  5  e  18
          anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed  altre
          strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla  pratica
          sportiva dilettantistica rispondenti  alle  caratteristiche
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, o Ministro delegato, di concerto con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive; 
                i-sexies)  i  canoni  di  locazione   derivanti   dai
          contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della
          legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive  modificazioni,
          i canoni relativi ai contratti di ospitalita', nonche' agli
          atti di assegnazione in godimento  o  locazione,  stipulati
          con enti per il diritto allo studio,  universita',  collegi
          universitari legalmente riconosciuti, enti  senza  fine  di
          lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di
          laurea presso una universita' ubicata in un comune  diverso
          da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100
          chilometri e comunque in una provincia diversa, per  unita'
          immobiliari situate nello stesso  comune  in  cui  ha  sede
          l'universita' o in comuni limitrofi,  per  un  importo  non
          superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni  ed  entro
          lo  stesso  limite,  la  detrazione  spetta  per  i  canoni
          derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero
          da atti di assegnazione in godimento  stipulati,  ai  sensi
          della normativa vigente nello Stato in  cui  l'immobile  e'
          situato, dagli studenti  iscritti  a  un  corso  di  laurea
          presso un'universita' ubicata nel territorio di  uno  Stato
          membro dell'Unione europea o in uno  degli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
          nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis; 
                i-sexies.1) i canoni, e i relativi  oneri  accessori,
          per un importo non superiore a 8.000 euro, e  il  costo  di
          acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione  finale,  per
          un importo  non  superiore  a  20.000  euro,  derivanti  da
          contratti di locazione finanziaria su  unita'  immobiliari,
          anche da costruire, da  adibire  ad  abitazione  principale
          entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di  eta'
          inferiore  a  35  anni  con  un  reddito  complessivo   non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa;
          la detrazione spetta alle condizioni di  cui  alla  lettera
          b); 
                i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1),
          alle condizioni ivi indicate e per  importi  non  superiori
          alla meta' di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di
          eta' non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non
          superiore  a  55.000  euro  all'atto  della   stipula   del
          contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di
          diritti di proprieta' su immobili a destinazione abitativa; 
                i-septies) le spese, per un importo non  superiore  a
          2.100  euro,  sostenute  per  gli  addetti   all'assistenza
          personale nei casi di non  autosufficienza  nel  compimento
          degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo
          non supera 40.000 euro; 
                i-octies)  le  erogazioni  liberali  a  favore  degli
          istituti scolastici di  ogni  ordine  e  grado,  statali  e
          paritari senza  scopo  di  lucro  appartenenti  al  sistema
          nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
          62, e successive  modificazioni,  nonche'  a  favore  degli
          istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente
          del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile  2008,  delle
          istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
          coreutica e delle universita', finalizzate  all'innovazione
          tecnologica,  all'edilizia  scolastica  e  universitaria  e
          all'ampliamento  dell'offerta  formativa;   la   detrazione
          spetta a condizione che il versamento  di  tali  erogazioni
          sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale   ovvero
          mediante gli altri sistemi di pagamento previsti  dall'art.
          23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
                i-novies) le erogazioni liberali in denaro  al  Fondo
          per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'art. 45,
          comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398,
          effettuate mediante versamento bancario  o  postale  ovvero
          secondo altre modalita' stabilite con apposito decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze.». 
              - Si riporta l'art. 2, della legge 24 dicembre 2003, n.
          350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale  e
          pluriennale dello Stato  (legge  finanziaria  2004)),  come
          modificato dal presente decreto, a decorrere dal termine di
          cui all'art. 104, comma 2: 
              «Art. 2 (Disposizioni in  materia  di  entrate).  -  1.
          All'art. 45, comma 1, del decreto legislativo  15  dicembre
          1997, n. 446, e successive  modificazioni,  le  parole  da:
          «per i quattro periodi successivi» fino alla fine del comma
          sono sostituite  dalle  seguenti:  "per  i  cinque  periodi
          d'imposta successivi l'aliquota e' stabilita  nella  misura
          dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1°
          gennaio 2004 l'aliquota e' stabilita nella misura del  3,75
          per cento". 
              2. All'art. 11  del  decreto  legislativo  2  settembre
          1997, n.  313,  concernente  il  regime  speciale  per  gli
          imprenditori agricoli, come modificato dall'art. 19,  comma
          2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) al comma 5, ovunque ricorrano,  le  parole:  "anni
          dal 1998 al 2003" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal
          1998 al 2004"; 
                b) al comma 5-bis, le parole:  "a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a  decorrere
          dal 1° gennaio 2005". 
              3. Il termine di cui al  comma  3  dell'art.  70  della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni
          tributarie  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della
          proprieta' contadina, prorogato, da ultimo, al 31  dicembre
          2003 dall'art. 52, comma 22, della legge 28 dicembre  2001,
          n. 448, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009. 
              4.  Per  l'anno  2004  il  gasolio   utilizzato   nelle
          coltivazioni sotto  serra  e'  esente  da  accisa.  Per  le
          modalita' di  erogazione  del  beneficio  si  applicano  le
          disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14
          dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro   delle
          politiche agricole e forestali. 
              5. Per l'anno 2004 sono prorogate  le  disposizioni  di
          cui all'art. 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
              6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 32, comma 2, la lettera  c)  e'  sostituita
          dalla seguente: 
              "c) le attivita' di cui al terzo comma  dell'art.  2135
          del   codice   civile,    dirette    alla    manipolazione,
          conservazione,   trasformazione,   commercializzazione    e
          valorizzazione,  ancorche'  non  svolte  sul  terreno,   di
          prodotti ottenuti prevalentemente  dalla  coltivazione  del
          fondo o  del  bosco  o  dall'allevamento  di  animali,  con
          riferimento ai beni individuati, ogni  due  anni  e  tenuto
          conto dei criteri di  cui  al  comma  1,  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e  delle  finanze  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole e forestali"; 
              b) dopo l'art. 56 e' inserito il seguente: 
              «Art. 56-bis (Altre attivita' agricole). -  1.  Per  le
          attivita' dirette alla produzione  di  vegetali  esercitate
          oltre il limite di cui all'art. 32, comma 2, lettera b), il
          reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il
          reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito
          agrario relativo alla superficie sulla quale la  produzione
          insiste in proporzione alla superficie eccedente. 
              2.  Per  le  attivita'  dirette   alla   manipolazione,
          conservazione,     trasformazione,     valorizzazione     e
          commercializzazione di prodotti diversi da quelli  indicati
          nell'art. 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente
          dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento
          di  animali,   il   reddito   e'   determinato   applicando
          all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate
          o soggette a registrazione agli  effetti  dell'imposta  sul
          valore  aggiunto,  conseguiti  con   tali   attivita',   il
          coefficiente di redditivita' del 15 per cento. 
              3. Per le attivita' dirette alla fornitura  di  servizi
          di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile,  il
          reddito  e'  determinato   applicando   all'ammontare   dei
          corrispettivi delle  operazioni  registrate  o  soggette  a
          registrazione  agli   effetti   dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, conseguiti con tali attivita', il coefficiente di
          redditivita' del 25 per cento. 
              4. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2  e  3  non  si
          applicano ai soggetti di cui all'art. 73, comma 1,  lettere
          a), b) e d), nonche' alle societa' in nome collettivo ed in
          accomandita semplice. 
              5. Il contribuente ha facolta' di non  avvalersi  delle
          disposizioni di cui  al  presente  articolo.  In  tal  caso
          l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel
          modo normale si esercitano con le modalita'  stabilite  dal
          regolamento recante norme per il riordino della  disciplina
          delle opzioni in materia di imposta sul valore  aggiunto  e
          di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  10  novembre  1997,  n.   442,   e   successive
          modificazioni»; 
              c) all'art. 71 , e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          comma: 
              «2-bis. In deroga alla disposizione di cui al comma  2,
          per le operazioni di cui all'art. 67, comma 1, lettera  i),
          poste in essere dai soggetti che svolgono le  attivita'  di
          cui all'art. 29, eccedenti i limiti  di  cui  al  comma  2,
          lettera  c),  del  predetto  articolo,  si   applicano   le
          percentuali di redditivita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art.
          56-bis. Le disposizioni del  presente  comma  non  incidono
          sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7
          aprile 2003, n. 80». 
              7. Dopo l'art. 34  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, e' inserito il seguente: 
              «Art. 34-bis (Attivita' agricole connesse). - 1. Per le
          attivita' dirette alla produzione di beni ed alla fornitura
          di servizi di cui al terzo comma dell'art. 2135 del  codice
          civile,  l'imposta  sul  valore  aggiunto  e'   determinata
          riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili  in
          misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo  di
          detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti
          ed alle importazioni. 
              2. Il contribuente ha facolta' di non  avvalersi  della
          disposizione del presente articolo. In tal caso l'opzione o
          la revoca  per  la  determinazione  dell'imposta  nel  modo
          normale  si  esercitano  con  le  modalita'  stabilite  dal
          regolamento recante norme per il riordino della  disciplina
          delle opzioni in materia di imposta sul valore  aggiunto  e
          di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica  10  novembre  1997,  n.   442,   e   successive
          modificazioni». 
              8.  All'art.  10  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) nel primo comma: 
                  1) dopo la parola: «manipolazione,»  sono  inserite
          le seguenti: «conservazione, valorizzazione,»; 
                  2) le parole: «, nei limiti stabiliti alla  lettera
          c) dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 597,» sono soppresse; 
                  3) dopo  la  parola:  «conferiti»  e'  inserita  la
          seguente: «prevalentemente»; 
                  4) le parole: «nei limiti della  potenzialita'  dei
          loro terreni» sono soppresse; 
                b) il secondo comma e' abrogato. 
              9. All'onere derivante dal comma 8, stabilito  in  16,9
          milioni di euro per l'anno 2005 e 9,6  milioni  di  euro  a
          decorrere   dall'anno   2006,    si    provvede    mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 
              10. All'art. 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 4: 
                  1) alla lettera a), le parole: «almeno  del  9  per
          cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno  dell'8  per
          cento»; 
                  2) alla lettera b), le parole: «i ricavi o compensi
          del 2003 almeno del 4,5  per  cento,  nonche'  il  relativo
          reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento» sono  sostituite
          dalle seguenti: «i ricavi o compensi minimi concordati  per
          il 2003 almeno del 5 per cento, nonche' il relativo reddito
          minimo concordato riferito  al  2003  almeno  del  3,5  per
          cento»; 
                  3) alla lettera b), le parole: «un  incremento  non
          superiore al 5 per cento dei  ricavi  o  compensi  annotati
          nelle scritture contabili» sono sostituite dalle  seguenti:
          «un incremento non superiore al 10 per cento dei  ricavi  o
          compensi  annotati  nelle  scritture  contabili,  con   una
          sanzione pari al 5 per cento delle imposte  correlate  alla
          differenza tra  i  ricavi  o  i  compensi  concordati  e  i
          predetti  ricavi  o  compensi  annotati   nelle   scritture
          contabili»; 
                b)  al  comma  6,  le  parole:  «dal  comma  4»  sono
          sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 5»; 
                c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
              «7-bis.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          all'ammontare dei maggiori ricavi o  compensi,  determinato
          ai sensi del comma  4,  si  applica,  tenendo  conto  della
          esistenza di operazioni  non  soggette  ad  imposta  ovvero
          soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal
          rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili,
          diminuita  di  quella  relativa  alle  cessioni   di   beni
          ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato»; 
                d) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
              «8. Per  i  periodi  d'imposta  soggetti  a  concordato
          preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di  lavoro
          autonomo,    sono    inibiti     i     poteri     spettanti
          all'amministrazione finanziaria in base  alle  disposizioni
          di cui: 
                a) al primo comma, lettera  d),  secondo  periodo,  e
          secondo comma, lettere a), d) e d-bis),  dell'art.  39  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e successive modificazioni; 
                b) all'art. 54, secondo comma, secondo  periodo,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni; 
                c) all'art. 55, secondo comma, numero 3), del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni»; 
                e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
              «8-bis. Per i medesimi  periodi  d'imposta  di  cui  al
          comma 8, relativamente al reddito  d'impresa  o  di  lavoro
          autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il
          maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per
          cento di quello dichiarato»; 
                f)  al  comma  9,  le  parole:   «non   soddisfa   la
          condizione» sono sostituite dalle seguenti:  «non  soddisfa
          le  condizioni»;  al  medesimo  comma,  la  lettera  c)  e'
          sostituita dalla seguente: 
              «c)  gli  obblighi  di  documentazione  riprendono  dal
          periodo d'imposta successivo a quello nel  quale  non  sono
          state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4»; 
                g) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
              «11.  La  sospensione  dell'esercizio   dell'attivita',
          ovvero della licenza  o  dell'autorizzazione  all'esercizio
          dell'attivita', prevista dall'art. 12, comma 2, del  citato
          decreto legislativo  n.  471  del  1997,  e'  disposta  dal
          direttore regionale  dell'Agenzia  delle  entrate,  per  un
          periodo da quindici giorni a due mesi, qualora nei riguardi
          dei contribuenti che non hanno aderito al concordato  siano
          constatate,  in  tempi  diversi,  tre  distinte  violazioni
          dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino
          fiscale  compiute  in  giorni  diversi  nel  corso  di   un
          quinquennio; in deroga all'art. 19, comma  7,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il  provvedimento  di
          sospensione e' immediatamente esecutivo. La disposizione di
          cui al presente comma non si applica se i corrispettivi non
          documentati sono complessivamente inferiori a 50  euro.  Il
          presente comma non si applica  alle  violazioni  constatate
          prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del   presente
          decreto»; 
              h)  al  comma  12,  lettera  b),  le  parole:  «importo
          superiore  a  5.154.569,00  euro»  sono  sostituite   dalle
          seguenti: «importo  superiore  a  5.164.569,00  euro»;  nel
          medesimo comma, alla lettera c), le parole: «hanno titolo a
          regimi forfettari» sono sostituite dalle seguenti: «si sono
          avvalsi dei regimi forfettari»; 
              i) al comma 13,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate di approvazione del modello di  dichiarazione
          IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale  imposta,
          sono definite le modalita' di  separata  indicazione  delle
          cessioni di beni e delle prestazioni di servizi  effettuate
          nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari
          di partita IVA»; 
              l) al comma  14  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo:  «Il  periodo  precedente  si  applica  solo   con
          riferimento agli incrementi di cui al comma 4». 
              11. E' istituita  l'addizionale  comunale  sui  diritti
          d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale  e'
          pari a 1 euro (7) per passeggero imbarcato  ed  e'  versata
          all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  la  successiva
          riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un  apposito
          fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo
          modalita'  regolate  dal  contratto  di  servizio  di   cui
          all'art. 9 della legge 21 dicembre  1996,  n.  665,  per  i
          costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire  la  sicurezza
          ai propri impianti e per garantire la  sicurezza  operativa
          e,  quanto  alla  residua  quota,  in  un  apposito   fondo
          istituito presso  il  Ministero  dell'interno  e  ripartito
          sulla base del rispettivo traffico aeroportuale  secondo  i
          seguenti criteri: 
                  a) il 40 per cento del totale a favore  dei  comuni
          del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti  secondo
          la  media  delle  seguenti  percentuali:   percentuale   di
          superficie del territorio comunale  inglobata  nel  recinto
          aeroportuale  sul  totale  del  sedime;  percentuale  della
          superficie totale del comune  nel  limite  massimo  di  100
          chilometri quadrati; 
                b) al fine di pervenire ad efficaci misure di  tutela
          dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
          cento del totale per il finanziamento di misure volte  alla
          prevenzione  e  al  contrasto  della  criminalita'   e   al
          potenziamento della sicurezza nelle strutture  aeroportuali
          e nelle principali stazioni ferroviarie. 
              12. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e  successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 2, commi 3 ed 11, dopo le parole: «l'anno
          2003», sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2004»; 
                b) all'art. 16, comma 6, dopo le parole:  «30  aprile
          2004»  sono  inserite  le  seguenti:  «,   salvo   che   il
          contribuente non presenti istanza di trattazione»; 
                c) all'art. 19, comma  3,  le  parole:  «31  dicembre
          2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»; 
                d) all'art. 21, comma  3,  le  parole:  «31  dicembre
          2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004»; 
                e) all'art. 21, comma  6,  le  parole:  «31  dicembre
          2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004». 
              13. Le disposizioni di cui  al  comma  2  dell'art.  13
          della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono  prorogate  fino
          al 31 dicembre 2004. 
              14. All'art. 6 del decreto del Ministro  delle  finanze
          del 23 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          111 del 15 maggio 1998, le parole:  «10%»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «30 per cento». La presente disposizione si
          applica anche ai  successivi  decreti  che  definiscono  la
          percentuale da fissare per analoga esigenza. 
              15. 
              16. 
              17. All'art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, le parole: «prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000
          dall'art. 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
          e'  ulteriormente  prorogata  al  31  dicembre  2003»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «e'  stabilita  sino  al   31
          dicembre 2004». 
              18. Sono confermate per l'anno 2004 le disposizioni  in
          materia di  compartecipazione  provinciale  e  comunale  al
          gettito dell'IRPEF di cui all'art. 31, comma 8, della legge
          27 dicembre 2002, n. 289. 
              19. Il termine previsto dall'art. 43,  comma  3,  della
          legge 1° agosto 2002, n. 166, e' prorogato al  31  dicembre
          2004.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          comma si provvede  nel  limite  massimo  di  spesa  di  1,5
          milioni di euro per il 2004. 
              20. All'art. 3 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le  parole:
          «31  marzo  2003»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «30
          settembre 2004»; 
                b) al  comma  1,  lettera  b),  settimo  periodo,  le
          parole: «Il Governo presenta  al  Parlamento  entro  il  30
          aprile 2003» sono sostituite dalle seguenti: «; il  Governo
          presenta al Parlamento entro i successivi trenta giorni»; 
                c) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in  fine,  il
          seguente periodo: «Se la scadenza del 30 settembre 2004 non
          e' rispettata, la Commissione  e'  sciolta,  tutti  i  suoi
          membri decadono e il Governo riferisce al  Parlamento,  non
          oltre il 31 ottobre 2004, i  motivi  per  i  quali  non  ha
          ritenuto di proporre al Parlamento  l'attuazione  dell'art.
          119  della  Costituzione  con  particolare  riferimento  ai
          principi  costituzionali  dell'autonomia   finanziaria   di
          entrata e di spese dei comuni, delle province, delle citta'
          metropolitane   e    delle    regioni    e    della    loro
          compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili
          al loro territorio». 
              21. Fino  al  31  dicembre  2004  restano  sospesi  gli
          effetti   degli   aumenti   delle   addizionali   e   delle
          maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1  dell'art.
          3 della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  eventualmente
          deliberati;  gli  effetti  decorrono,  in  ogni   caso,   a
          decorrere dal periodo d'imposta  successivo  alla  predetta
          data. 
              22. Nelle more del completamento dei  lavori  dell'Alta
          Commissione di cui all'art. 3, comma 1, lettera  b),  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289,  nelle  regioni  che  hanno
          emanato  disposizioni  legislative   in   tema   di   tassa
          automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad
          esse  attribuiti  in  materia  dalla   normativa   statale,
          l'applicazione della tassa opera, a decorrere dalla data di
          entrata in vigore di tali disposizioni legislative  e  fino
          al periodo di imposta decorrente dal 1° gennaio 2010, sulla
          base  di  quanto  stabilito  dalle  medesime   disposizioni
          nonche', relativamente ai  profili  non  interessati  dalle
          predette disposizioni, sulla base delle norme  statali  che
          disciplinano il tributo. 
              23. Entro il  periodo  di  imposta  decorrente  dal  1°
          gennaio 2010, le regioni di cui al comma  22  provvedono  a
          rendere i loro ordinamenti legislativi  in  tema  di  tassa
          automobilistica conformi alla normativa statale vigente  in
          materia. 
              24. All'art. 4, comma  4,  del  decreto  legislativo  4
          maggio 2001, n. 207, le parole:  «31  dicembre  2003»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005». 
              25. Nell'art. 10, comma  1,  della  legge  21  novembre
          2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 1999»
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  «chiuso  entro  il   31
          dicembre 2002». L'imposta sostitutiva dovuta in  base  alle
          disposizioni di cui al presente comma deve  essere  versata
          in tre rate annuali, entro il  termine  di  versamento  del
          saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo  i
          seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per  cento  nel
          2005 e 25 per cento nel 2006. 
              26. Le disposizioni previste dagli articoli 17, 18 e 20
          della legge  21  novembre  2000,  n.  342,  possono  essere
          applicate anche con  riferimento  ai  beni  risultanti  dal
          bilancio relativo all'esercizio in corso alla data  del  31
          dicembre  2003.  In  questo  caso  la  misura  dell'imposta
          sostitutiva del 19 per cento e' ridotta al 12 per  cento  e
          quella del  15  per  cento  e'  ridotta  al  9  per  cento.
          L'imposta sostitutiva dovuta in base alle  disposizioni  di
          cui al presente comma  deve  essere  versata  in  tre  rate
          annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine  di
          versamento   del   saldo   delle   imposte   sui   redditi,
          rispettivamente secondo i seguenti importi:  50  per  cento
          nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per  cento  nel  2006.
          L'applicazione   dell'imposta   sostitutiva   deve   essere
          richiesta  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
          periodo di imposta in cui e' effettuato l'affrancamento dei
          valori. All'art. 4 del decreto legislativo 17 maggio  1999,
          n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
              «3.   I   soggetti    che    svolgono    funzioni    di
          amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione
          non  possono   ricoprire   funzioni   di   amministrazione,
          direzione  o  controllo   presso   la   societa'   bancaria
          conferitaria o sue controllate o  partecipate.  I  soggetti
          che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non
          possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione  o
          controllo presso la societa' bancaria conferitaria».] 
              27. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
          ai commi 25 e 26 del presente articolo si  fa  riferimento,
          per   quanto   compatibili,   alle   modalita'   stabilite,
          rispettivamente, dal regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle finanze  13  aprile  2001,  n.  162,  e  dal
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408. 
              28. All'art. 11,  comma  1-bis,  secondo  periodo,  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          dopo le parole:  «reddito  complessivo»  sono  inserite  le
          seguenti: «, diminuito degli eventuali  citati  redditi  di
          terreni e da abitazione principale,». 
              29.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000
          abitanti, gli interventi di cui all'art. 31 della  legge  5
          agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di  affidamento
          ad imprese individuali,  anche  in  deroga  alla  normativa
          vigente.  L'importo  degli  interventi  non   puo'   essere
          superiore a 15.000 euro. 
              30.  Nell'ipotesi  di  piani  attuativi  di  iniziativa
          privata, comunque denominati, le  agevolazioni  fiscali  di
          cui all'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000,  n.
          388,  si  applicano,  in  ogni  caso,   a   seguito   della
          sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore. 
              31. (Abrogato). 
              32. All'art. 52 del  decreto  legislativo  15  dicembre
          1997, n. 446, al comma 5, lettera b), n. 2), sono  aggiunte
          le seguenti parole: «, fatta salva la facolta' del  rinnovo
          dei  contratti  fino  alla  revisione  del  sistema   delle
          concessioni di cui al decreto legislativo 13  aprile  1999,
          n. 112, e comunque non oltre  il  30  giugno  2004,  previa
          verifica della sussistenza di ragioni di convenienza  e  di
          pubblico interesse». 
              33. In deroga alle disposizioni dell'art. 3,  comma  3,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia
          temporale  delle  norme  tributarie,  i  termini   per   la
          liquidazione e l'accertamento dell'imposta  comunale  sugli
          immobili, che scadono il 31 dicembre 2003,  sono  prorogati
          al 31  dicembre  2004,  limitatamente  alle  annualita'  di
          imposta 1999 e successive. 
              34. All'art. 47, comma 10, primo periodo,  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «trenta  unita'»  sono
          sostituite dalle seguenti: «33 unita'». 
              35. Per  garantire  con  carattere  di  continuita'  le
          esigenze  di  monitoraggio  degli  andamenti   di   finanza
          pubblica   e   il    completamento    del    processo    di
          razionalizzazione dei  relativi  servizi,  nonche'  per  la
          prosecuzione      dell'attivita'      della       struttura
          interdisciplinare  prevista  dall'art.  73,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni, l'autorizzazione di spesa  di  cui  all'art.
          47, comma 10, della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive  modificazioni,  e'  determinata,  a   decorrere
          dall'anno 2004, in 2,7 milioni di euro annui. 
              36. All'art. 47, comma 1, del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la  lettera  f)  e'
          sostituita dalla seguente: 
              «f) le indennita', i gettoni di presenza  e  gli  altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni, sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese  da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'art.  49,  comma  1,  e  non  siano  state   effettuate
          nell'esercizio di impresa commerciale, nonche'  i  compensi
          corrisposti ai  membri  delle  commissioni  tributarie,  ai
          giudici  di  pace  e  agli   esperti   del   tribunale   di
          sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge  devono
          essere riversati allo Stato;». 
              37.  All'art.  37,  comma  1,  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326,   le   parole:
          «conseguente alla» sono sostituite dalle seguenti: «anche a
          seguito  della»;  nello  stesso  comma,  dopo  le   parole:
          «relativi ai rimborsi ed  ai  recuperi»  sono  inserite  le
          seguenti: «, anche mediante iscrizione a ruolo,». 
              38.  Allo  scopo  di  promuovere  la  diffusione  della
          cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attivita'
          di ricerca e studio e' autorizzata la spesa di 100.000 euro
          per l'anno 2004. Le disponibilita' di cui al presente comma
          sono   destinate   prioritariamente    all'erogazione    di
          contributi, anche in forma di crediti di imposta, a  favore
          degli istituti di cultura di  cui  alla  legge  17  ottobre
          1996,  n.  534,  per  la  costruzione  della  propria  sede
          principale. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da emanare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  adottate  le
          disposizioni attuative del presente  comma.  Lo  schema  di
          decreto e' trasmesso al Parlamento  per  l'espressione  del
          parere delle competenti Commissioni. 
              39. All'art. 6, comma 3, del decreto-legge 28  novembre
          1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          gennaio  1989,  n.  20,  dopo  la  parola:  «imprese»  sono
          inserite le seguenti: «produttrici o»  e  dopo  la  parola:
          «distributrici», sono inserite  le  seguenti:  «compresi  i
          grossisti». 
              40. Il numero 103) della parte  III  della  Tabella  A,
          allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente: 
              «103) energia  elettrica  per  uso  domestico;  energia
          elettrica e gas per uso di imprese estrattive,  agricole  e
          manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
          e simili; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di
          cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo  16  marzo
          1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi  liquefatti,
          destinati ad essere immessi  direttamente  nelle  tubazioni
          delle reti  di  distribuzione  per  essere  successivamente
          erogati, ovvero destinati ad imprese che li  impiegano  per
          la produzione di energia elettrica». 
              41. Per i  fabbricati  oggetto  della  regolarizzazione
          degli illeciti edilizi di cui all'art. 32 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  l'imposta  comunale
          sugli immobili prevista dal decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 504, e' dovuta, in ogni caso, con  decorrenza  dal
          1°  gennaio  2003  sulla  base  della   rendita   catastale
          attribuita a seguito della procedura  di  regolarizzazione,
          sempre che la data di ultimazione dei lavori  o  quella  in
          cui il fabbricato e' comunque utilizzato  sia  antecedente.
          Il versamento dell'imposta relativo a dette  annualita'  e'
          effettuato a titolo di acconto, salvo  conguaglio,  in  due
          rate  di  uguale  importo  entro  i  termini  ordinari   di
          pagamento dell'imposta per l'anno 2004, in misura pari a  2
          euro  per   ogni   metro   quadrato   di   opera   edilizia
          regolarizzata per ogni anno di imposta. 
              42. Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali  e
          indennizzi per l'utilizzazione di beni immobili del demanio
          o del patrimonio indisponibile dello Stato, richiesti sulla
          base dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-legge  27  aprile
          1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          giugno 1990, n. 165, hanno carattere di  definitivita'  per
          il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1990 e  la  data
          di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n.  537,
          nonche' dei seguenti atti legislativi di  settore:  decreto
          legislativo 12 luglio 1993, n. 275, legge 5  gennaio  1994,
          n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23 dicembre 1994,
          n. 724. 
              43. Fatte salve le competenze conferite alle regioni ai
          sensi della normativa vigente, resta  sestuplicata  dal  1°
          gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della  presente
          legge, la misura dei  canoni  di  cui  all'art.  14,  primo
          comma,  del  decreto-legge  2   ottobre   1981,   n.   546,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre
          1981, n. 692. 
              44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, si  applicano,  con  le  medesime
          modalita' ivi rispettivamente indicate, anche relativamente
          al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per  il
          quale le dichiarazioni sono state presentate  entro  il  31
          ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16  aprile
          2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni: 
              a) per i soli soggetti che, alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,   hanno   gia'   effettuato
          versamenti  utili  per  la  definizione  di   obblighi   ed
          adempimenti tributari ai sensi degli  articoli  7,  8  e  9
          della predetta legge n. 289 del  2002,  ferma  restando  la
          rateizzazione dell'eccedenza, il versamento  da  effettuare
          entro il 16 aprile 2004 e' pari: (18) 
              1) all'intero importo dovuto, fino a  concorrenza,  con
          un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di
          3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro  per  gli
          altri  soggetti,  se  i  versamenti  gia'  effettuati  sono
          inferiori a tali somme; 
              2) al dieci per cento di quanto dovuto, con  un  minimo
          di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri
          soggetti, se i  versamenti  gia'  effettuati  sono  pari  o
          superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro; 
              b) la presentazione della dichiarazione integrativa  in
          forma riservata ai sensi del comma 4 del  predetto  art.  8
          non  e'  consentita  ai  soggetti  che  hanno   omesso   la
          presentazione  delle  dichiarazioni  relative  a  tutti   i
          periodi d'imposta di cui al comma 1 del medesimo  articolo,
          nonche' al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002; 
              c)  non  possono  avvalersi  delle  disposizioni  degli
          articoli 7 e 8 della  citata  legge  n.  289  del  2002,  i
          soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per
          gli anni pregressi di cui all'art. 9 della medesima legge; 
              d)  i  contribuenti  che  intendono   avvalersi   delle
          disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 289 del 2002,
          presentano,  a  pena   di   nullita',   una   dichiarazione
          concernente tutti  i  periodi  d'imposta  per  i  quali  le
          relative dichiarazioni sono state presentate  entro  il  31
          ottobre 2003; 
              e) le definizioni ed integrazioni  non  possono  essere
          effettuate dai soggetti ai quali, alla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, e' stato  notificato  processo
          verbale di constatazione con esito positivo, ovvero  avviso
          di  accertamento  ai  fini  delle  imposte   sui   redditi,
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto   ovvero   dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive,  nonche'  invito  al
          contraddittorio di cui all'art. 5 del  decreto  legislativo
          19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
          perfezionata la definizione ai sensi dei commi 48 e 49.  In
          caso di avvisi di accertamento  parziale  di  cui  all'art.
          41-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,  e   successive   modificazioni,
          relativamente  ai  redditi   oggetto   di   definizione   o
          integrazione, ovvero  di  avvisi  di  accertamento  di  cui
          all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata  in
          vigore della presente legge, la definizione o  integrazione
          e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la
          prima data di pagamento degli importi per la definizione  o
          l'integrazione,  le   somme   derivanti   dall'accertamento
          parziale, con esclusione delle sanzioni e degli  interessi;
          non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato; 
              f) per  i  contribuenti  che  non  si  avvalgono  delle
          disposizioni del presente comma, si applica l'art. 10 della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
              g) i contribuenti che hanno presentato  successivamente
          al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa  ai  sensi
          dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 22  luglio  1998,  n.  322,
          possono avvalersi delle disposizioni  di  cui  al  presente
          comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate.
          L'esercizio della facolta' di  cui  al  periodo  precedente
          costituisce  rinuncia   agli   effetti   favorevoli   delle
          dichiarazioni integrative presentate. 
              45. Le disposizioni dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano  ai  pagamenti
          delle imposte e delle ritenute dovute alla data di  entrata
          in vigore della presente legge, ed il  relativo  versamento
          e' effettuato entro il 16 aprile 2004, ovvero, per i  ruoli
          emessi, alla  scadenza  prevista  per  legge.  Qualora  gli
          importi  da  versare  ai  sensi  del  presente  comma,   in
          applicazione del comma 1 del citato art.  9-bis,  eccedano,
          per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e,  per  gli
          altri  soggetti,  la  somma  di  6.000  euro,  gli  importi
          eccedenti  possono  essere  versati  in  tre  rate  con  le
          modalita'  stabilite   con   il   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1, comma  2,
          ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003,  n.  143,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2003,
          n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera  b),
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              46.  Le  disposizioni  dell'art.  11  della  legge   27
          dicembre 2002, n. 289,  a  condizione  che  non  sia  stato
          notificato  avviso  di  rettifica  e   liquidazione   della
          maggiore imposta alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, si applicano anche relativamente agli  atti
          pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle
          scritture private registrate fino  al  30  settembre  2003,
          alle denunce e alle  dichiarazioni  presentate  entro  tale
          ultima  data,  nonche'  all'adempimento  delle   formalita'
          omesse per le quali alla data di entrata  in  vigore  della
          presente  legge  sono  decorsi  i  relativi   termini.   La
          presentazione delle  istanze,  il  versamento  delle  somme
          dovute, l'adempimento delle formalita' omesse, di cui  allo
          stesso art. 11, sono effettuati entro il 16 aprile 2004; si
          applica,  in  particolare,  l'art.  11,  comma  1,   ultimo
          periodo, della citata legge n. 289 del 2002. 
              47. I soggetti di cui al comma  1  dell'art.  14  della
          legge 27 dicembre 2002, n.  289,  che  si  avvalgono  delle
          disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289
          del 2002, anche relativamente  al  periodo  di  imposta  in
          corso al 31 dicembre 2002, per il  quale  le  dichiarazioni
          sono state presentate entro il 31 ottobre  2003,  procedono
          alla regolarizzazione delle scritture contabili di  cui  al
          predetto art. 14,  anche  con  riferimento  alle  attivita'
          detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo
          le seguenti disposizioni: 
              a) le variazioni ovvero le iscrizioni  sono  effettuate
          nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio  chiuso
          al 31 dicembre  2003,  ovvero  in  quelli  del  periodo  di
          imposta in corso a tale data nonche' negli  altri  libri  e
          registri  relativi  ai  medesimi  periodi  previsti   dalle
          vigenti disposizioni; 
              b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato  art.  14,
          le attivita' ed i maggiori valori iscritti  si  considerano
          riconosciuti  ai  fini  delle   imposte   sui   redditi   e
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   a
          decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a  quello
          chiuso o in corso al 31 dicembre 2003,  anche  ai  fini  di
          quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 14; 
              c) il versamento  dell'imposta  sostitutiva  dovuta  e'
          effettuato entro il 16 aprile 2004. 
              48. Relativamente al periodo d'imposta in corso  al  31
          dicembre 2002, le disposizioni dell'art. 15 della legge  27
          dicembre 2002, n. 289, si applicano anche  agli  avvisi  di
          accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi  di
          irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
          in vigore della presente legge non sono  ancora  spirati  i
          termini per la proposizione del  ricorso,  agli  inviti  al
          contraddittorio di cui agli articoli 5  e  11  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1997,  n.  218,  per  i  quali,  alla
          predetta data, non e' ancora  intervenuta  la  definizione,
          nonche' ai processi verbali di constatazione  relativamente
          ai quali, alla  medesima  data,  non  e'  stato  notificato
          avviso  di   accertamento   ovvero   ricevuto   invito   al
          contraddittorio.  Il  pagamento  delle  somme   dovute   e'
          effettuato entro il 16 aprile 2004;  per  i  soli  soggetti
          che, alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
          hanno gia' effettuato versamenti utili per  la  definizione
          di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'art.  15
          della predetta legge n. 289 del  2002,  ferma  restando  la
          rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le  disposizioni
          di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla  data
          di entrata in vigore della presente  legge  e  fino  al  19
          aprile 2004 restano sospesi i termini per  la  proposizione
          del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di
          contestazione e gli avvisi di irrogazione  delle  sanzioni,
          di  cui  al  primo   periodo,   nonche'   quelli   per   il
          perfezionamento della definizione di cui al citato  decreto
          legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli  inviti  al
          contraddittorio di cui al medesimo primo periodo. 
              49.  Le  disposizioni  dell'art.  16  della  legge   27
          dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali
          pendenti, come definite dalla lettera a) del  comma  3  del
          medesimo art. 16, alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge; si intende, comunque, pendente la lite  per
          la  quale,  alla  data  del  30  ottobre  2003,   non   sia
          intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme  dovute
          sono versate entro il 16 aprile 2004. Dette  somme  possono
          essere versate anche ratealmente in un massimo di sei  rate
          trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici  rate
          trimestrali se le somme  dovute  superano  i  50.000  euro.
          L'importo della prima rata e'  versato  entro  il  predetto
          termine del 16  aprile  2004.  Gli  interessi  legali  sono
          calcolati  dal  17  aprile  2004  sull'importo  delle  rate
          successive. 
              50. Gli ulteriori  termini  connessi,  contenuti  nelle
          disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' quelli per la
          mera trasmissione in  via  telematica  delle  dichiarazioni
          previste  dai  predetti   articoli,   sono   rideterminati,
          rispettivamente, con decreti del Ministero dell'economia  e
          delle finanze e del direttore dell'Agenzia  delle  entrate,
          ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  ultimo  periodo,   del
          decreto-legge 24  giugno  2003,  n.  143,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto  2003,  n.  212,  come
          modificato  dall'art.  34,  comma  1,   lettera   b),   del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
              51. Per i soggetti  che,  anteriormente  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, hanno gia' effettuato versamenti utili per la
          definizione di obblighi ed adempimenti tributari  ai  sensi
          degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27  dicembre  2002,
          n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi  dell'art.  34  del
          citato  decreto-legge  n.  269  del  2003,  delle  medesime
          definizioni relativamente  ad  altri  periodi  di  imposta,
          ovvero ad  altro  settore  impositivo,  nonche'  a  diversi
          avvisi di accertamento, atti di  contestazione,  avvisi  di
          irrogazione delle sanzioni, inviti  al  contraddittorio  di
          cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19  giugno
          1997, n. 218,  e  processi  verbali  di  constatazione,  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 44,  lettera  a),
          numeri 1) e 2). 
              52. Ai fini del concordato preventivo di  cui  all'art.
          33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  i
          titolari di  reddito  d'impresa  e  gli  esercenti  arti  e
          professioni che hanno dichiarato, relativamente al  periodo
          d'imposta in corso al 1° gennaio 2001,  ricavi  o  compensi
          inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi
          di settore,  ovvero  dei  parametri,  non  sono  tenuti  ad
          assolvere le relative imposte, come previsto  dal  comma  5
          dello stesso art. 33,  a  condizione  che  provvedano  alla
          definizione del periodo d'imposta in corso al  31  dicembre
          2002 ai sensi del comma 44; resta comunque fermo  l'obbligo
          di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o  dei
          compensi, e dei redditi, previste dal citato art. 33, sulla
          base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti
          dall'applicazione  degli  studi  di  settore,  ovvero   dei
          parametri. 
              53. Il comma  22  dell'art.  32  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              «22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il
          30  giugno  2004,  sono  assicurate  maggiori  entrate  non
          inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio
          2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine
          del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo  periodo,  i
          canoni per la concessione  d'uso  sono  rideterminati,  con
          effetto dal 1° gennaio 2004, nella  misura  prevista  dalle
          tabelle allegate al decreto del Ministro  dei  trasporti  e
          della navigazione 5 agosto 1998,  n.  342,  rivalutate  del
          trecento per cento». 
              54. All'art. 31 della legge 24 novembre 2000,  n.  340,
          dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
              «2-quater.  Il  deposito  dei  bilanci  e  degli  altri
          documenti di cui  all'art.  2435  del  codice  civile  puo'
          essere effettuato mediante  trasmissione  telematica  o  su
          supporto informatico degli stessi, da parte degli  iscritti
          negli albi dei dottori  commercialisti,  dei  ragionieri  e
          periti commerciali, muniti  della  firma  digitale  e  allo
          scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'. 
              2-quinquies. Il professionista che ha  provveduto  alla
          trasmissione  di  cui  al  comma  2-quater  attesta  che  i
          documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati
          presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli
          originali presso il registro delle imprese su richiesta  di
          quest'ultimo.  Gli   iscritti   agli   albi   dei   dottori
          commercialisti  e  dei  ragionieri  e  periti  commerciali,
          muniti   di   firma   digitale,   incaricati   dai   legali
          rappresentanti   della   societa',    possono    richiedere
          l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli  altri
          atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
          cui  redazione  la   legge   non   richieda   espressamente
          l'intervento di un notaio». 
              55. All'allegato I del testo unico  delle  disposizioni
          legislative concernenti le imposte sulla produzione  e  sui
          consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
          al decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a) le parole: «Birra: lire 2.710 per  ettolitro  e  per
          grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti:  «Birra:  euro
          1,59 per ettolitro e per grado-Plato»; 
              b) le parole:  «Prodotti  intermedi:  lire  87.000  per
          ettolitro»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Prodotti
          alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»; 
              c) le  parole:  «Alcole  etilico:  lire  1.146.600  per
          ettolitro anidro» sono sostituite dalle  seguenti:  «Alcole
          etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro». 
              56. Le maggiori entrate di cui al comma  55,  derivanti
          dall'aumento dell'aliquota  di  accisa  e  dal  conseguente
          incremento del gettito dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal
          terzo  periodo  del  comma  53  dell'art.  3,  nonche'  per
          l'applicazione, per il periodo di imposta in  corso  al  31
          dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel
          limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per  ciascuno
          degli anni interessati, delle disposizioni di cui  all'art.
          21,  comma  1,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,
          concernenti  la  deduzione  forfettaria  in  favore   degli
          esercenti impianti di distribuzione di carburante. 
              57. A decorrere dal 1° gennaio 2003,  all'art.  13  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          come sostituito dall'art. 2, comma  1,  lettera  d),  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
              a)  dopo  le  parole:  «reddito  complessivo»,  ovunque
          ricorrono, sono inserite le seguenti:  «,  al  netto  della
          deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, per  l'unita'
          immobiliare adibita  ad  abitazione  principale  e  per  le
          relative pertinenze,»; 
              b) al comma 1, le  parole:  «reddito  concorrono»  sono
          sostituite dalle seguenti: «reddito complessivo,  al  netto
          della deduzione prevista dall'art.  10,  comma  3-bis,  per
          l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per
          le relative pertinenze, concorrono». 
              58. Nel quadro delle iniziative  volte  a  definire  le
          pendenze con i contribuenti, e di rimborso  delle  imposte,
          l'Agenzia delle  entrate  provvede  alla  erogazione  delle
          eccedenze  di  IRPEF  e   IRPEG   dovute   in   base   alle
          dichiarazioni dei redditi  presentate  fino  al  30  giugno
          1997,  senza  far  valere  la  eventuale  prescrizione  del
          diritto dei contribuenti. 
              59. Al regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 dicembre  1999,  n.  544,  all'art.  8,
          comma 1,  le  parole  da:  «previsti»  fino  a:  «cinquanta
          milioni di  lire»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «che
          effettuano  spettacoli  viaggianti,  nonche'   quelli   che
          svolgono le altre attivita' di cui alla tabella C  allegata
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n. 633, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un
          volume di affari non superiore a cinquantamila euro». 
              60.  All'art.  34,  comma  4,  del   decreto-legge   30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) dopo le parole: «dei soggetti convenzionati ai sensi
          dell'art. 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
          Repubblica del 22 luglio 1998, n.  322»  sono  inserite  le
          seguenti: 
              «nonche' dei soggetti incaricati  di  cui  all'art.  3,
          comma 3, lettere a), b) ed e), del medesimo decreto,»; 
              b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero,
          per i predetti soggetti incaricati, ad una  somma  pari  al
          dieci per cento della sanzione  minima  prevista  dall'art.
          7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241». 
              61. Al regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'art.  3,  dopo
          il comma 3-bis e' inserito il seguente: 
              «3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati  della
          trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  spetta   un
          compenso, a carico del bilancio dello Stato,  di  euro  0,5
          per ciascuna dichiarazione elaborata e  trasmessa  mediante
          il  servizio   telematico   Entratel.   Il   compenso   non
          costituisce corrispettivo  agli  effetti  dell'imposta  sul
          valore  aggiunto.  Le  modalita'  di   corresponsione   dei
          compensi  sono  stabilite   con   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. La misura  del  compenso  e'
          adeguata ogni anno, con decreto del Ministro  dell'economia
          e delle finanze con l'applicazione di una percentuale  pari
          alla variazione dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le
          famiglie  di  operai  e   impiegati   rilevata   dall'ISTAT
          nell'anno precedente». 
              62. A decorrere dall'anno 2004, con i decreti di cui al
          comma 8 dell'art. 21 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
          sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650
          milioni di euro. 
              63. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai soli fini delle
          imposte   di   registro,   ipotecarie   e   catastali,    i
          moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'art. 52 del  testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986, n. 131, sono  rivalutati  nella  misura  del  10  per
          cento. 
              64. All'art. 14, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448, le parole: «50 milioni  di  euro»  sono  sostituite
          dalle seguenti: «100 milioni di euro». 
              65. Al comma 38 dell'art. 31 della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, le parole:  «degli  utili  distribuiti"  sono
          sostituite dalle seguenti: «dei proventi cui al comma  37»,
          dopo le parole: «la provincia di Lecco,» sono  inserite  le
          seguenti: «la provincia di  Varese»  e  sono  soppresse  le
          seguenti: «, la camera di commercio, industria, artigianato
          e agricoltura di Como, la camera di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura di Lecco». 
              66. Il termine di cui  all'art.  138,  comma  1,  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, come  modificato  dall'art.
          52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001,  n.
          448, e' differito,  limitatamente  alle  somme  dovute  per
          contributi, al 30 giugno 2006. 
              67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla cura  di
          piaghe  da  decubito  e  ulcere   cutanee   croniche,   con
          particolare riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di
          placche,   arginati,   schiume   di    poliuretano,    film
          semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di argento,
          medicazioni  non  aderenti  con  antisettico,  si   applica
          l'aliquota IVA nella misura del 4  per  cento.  L'efficacia
          delle disposizioni del presente comma  e'  subordinata,  ai
          sensi dell'art. 88, paragrafo 3,  del  Trattato  istitutivo
          della Comunita' europea, alla  preventiva  approvazione  da
          parte della Commissione europea. 
              68. All'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, dopo il comma 14-bis e' inserito il seguente: 
              «14-bis.1. L'efficacia  delle  disposizioni  del  comma
          14-bis e' subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo  3,
          del  Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea,  alla
          preventiva  approvazione   da   parte   della   Commissione
          europea». 
              69. L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art.  47,
          secondo  comma,  della  legge  20  maggio  1985,  n.   222,
          relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per
          mille  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone   fisiche
          (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e
          di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
              70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e  24  dell'art.  32
          del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.». 
              - Si riporta l'art. 14 del decreto-legge 14 marzo  2005
          n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
          2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano  di
          azione per lo sviluppo economico, sociale e  territoriale),
          come  modificato  dal  presente  decreto  a  decorrere  dal
          termine di cui all'art. 104, comma 2: 
              Art. 14 (ONLUS e terzo settore). - 1. - 6 (Abrogati). 
              7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
              a) all'art. 10, comma 1,  dopo  la  lettera  l-ter)  e'
          aggiunta, in fine, la seguente: 
              «l-quater) le erogazioni liberali in denaro  effettuate
          a favore di universita', fondazioni  universitarie  di  cui
          all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
          e di istituzioni universitarie  pubbliche,  degli  enti  di
          ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, ivi compresi l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
          l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del
          lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali.»; 
              b) all'art. 100, comma 2, la lettera c)  e'  sostituita
          dalla seguente: 
              «c) le erogazioni liberali  a  favore  di  universita',
          fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388,   e   di   istituzioni
          universitarie pubbliche, degli enti  di  ricerca  pubblici,
          delle  fondazioni   e   delle   associazioni   regolarmente
          riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  febbraio  2000,  n.  361,
          aventi  per  oggetto  statutario  lo   svolgimento   o   la
          promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adottato su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e
          della ricerca, ovvero degli enti di  ricerca  vigilati  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca, ivi compresi l'Istituto  superiore  di  sanita'  e
          l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del
          lavoro, nonche' degli enti parco regionali e nazionali;». 
              8. 
              8-bis. Il  comma  7-bis  dell'art.  2  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289, e' abrogato. 
              8-ter. La deroga di cui all'art. 4,  comma  104,  della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  si  applica  anche  a
          decorrere dall'anno 2005.». 
              - Si riporta l'art. 96 della citata legge  n.  342  del
          2000, come modificato dal presente decreto, a decorrere dal
          termine di cui all'art. 103, comma 2: 
              «Art. 96 (Disposizioni in materia di volontariato e  di
          canone radio per  attivita'  antincendio  e  di  protezione
          civile). - 1. (Abrogato). 
              2. A decorrere dal 1° gennaio  2001  la  regione  Valle
          d'Aosta, le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  le
          associazioni  e  le  organizzazioni  da  queste   demandate
          all'espletamento del servizio antincendi ed aventi sede nei
          rispettivi territori,  sono  esonerate  dal  pagamento  del
          canone radio complessivamente dovuto per tutte le attivita'
          antincendi e di protezione civile. Per gli stessi  soggetti
          sono autorizzati i collegamenti esercitati alla data del 31
          dicembre 1999 che non risultino incompatibili con  impianti
          di telecomunicazioni esistenti appartenenti ad organi dello
          Stato o ad altri soggetti autorizzati.».